Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3215 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. III, 10/02/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 10/02/2021), n.3215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31503/2019 proposto da:

A.C., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato Francesco Maria De Giorgi.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 374/2019 del GIUDICE DI PACE di LECCE,

depositata il 17/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, A.C., cittadino del (OMISSIS), ha impugnato l’ordinanza del Giudice di pace di Lecce, resa pubblica il 17 agosto 2019, che ne rigettava il ricorso in opposizione avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Lecce in data 19 marzo 2019.

2. – Il Giudice di pace, a fondamento della decisione, osservava, per quanto ancora rileva in questa sede, che: a) il ricorrente non aveva richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno nel termine di 60 giorni dalla scadenza; b) il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della protezione internazionale con esito negativo, sia da parte della Commissione territoriale competente, sia in sede giurisdizionale, per cui non competeva al Giudice di pace pronunciare sulle dedotte violazioni dell’art. 10 Cost. e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19; c) il Prefetto aveva ritenuto non concedibile il permesso di soggiorno in base alla normativa di riferimento e non sussistenti le condizioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19; d) il provvedimento opposto era fondato “su fatti e disposizioni di legge” ed “adeguatamente motivato”, ben potendo essere sorretto da motivazione per relationem; e) la sottoscrizione del provvedimento opposto da parte del vice prefetto era valida in quanto vicario del prefetto e, in ogni caso, ove fosse firmato da vice prefetto aggiunto, la delega conferita era da presumersi fino a prova contraria, non fornita dall’opponente.

3. – La Prefettura di Lecce e la Questura di Lecce, intimate, non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – In via preliminare e assorbente, va rilevato che il ricorrente non ha prodotto, sino al momento di inizio dell’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita in data 14 ottobre 2019 per la notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, ai sensi della L. n. 53 del 1994, nei confronti della Prefettura della Provincia di Lecce, in persona del Prefetto in carica pro tempore, unico ed esclusivo legittimato a contraddire nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione dello straniero, anche in fase di legittimità (Cass. n. 825/2010).

La mancata produzione dell’avviso di ricevimento, in assenza di attività difensiva dell’intimato, comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. e nè, ancora, avendo il difensore fatto previa istanza di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (tra le tante, Cass. n. 18361/2018; in precedenza Cass., S.U., n. 627/2008).

2. – Peraltro, il ricorso si palesa comunque inammissibile nel suo complesso.

2.1. – Con il primo mezzo è dedotta violazione o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e conseguente nullità del decreto di espulsione, in quanto il Giudice di pace ha erroneamente ritenuto sussistente la motivazione di detto decreto non affatto presente e, comunque, priva di ogni considerazione della situazione personale di esso ricorrente, della presenza di un nucleo radicatosi in Italia e del suo rapporto col Paese di origine.

2.2. – Con il secondo mezzo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 10 Cost. e conseguente nullità dell’ordinanza impugnata, per non aver il Giudice omesso di considerare che “il ritorno del ricorrente a casa, stante il suo orientamento religioso”, verrebbe a metterlo “in serio pericolo di vita”, essendo in atto nel Paese di origine “scontri tra gruppi armati” e azioni terroristiche contro la “minoranza cristiana”.

2.2.1. – I primi due motivi – congiuntamente scrutinabili in quanto connessi – sono inammissibili.

Con il primo mezzo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione del provvedimento di espulsione quanto alla valutazione della sussistenza di impedimenti alla sua espulsione da ricondursi alle previsioni di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2-bis.

Tuttavia, due ordini di considerazioni, tra loro correlati, si oppongono alle ragioni dedotte dal ricorrente.

Da un lato, il rilievo che l’opposizione al provvedimento di espulsione dello straniero non introduce un giudizio impugnatorio di un atto dell’Autorità, ma sottopone al giudice dei diritti la verifica delle condizioni per l’adozione della misura espulsiva ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 e dell’assenza di divieti di espulsione ex art. 19, comma 2, del citato Decreto (Cass. n. 26418/2009).

Dall’altro, la finalità dell’obbligo di motivazione del decreto prefettizio di espulsione amministrativa dello straniero, di cui del citato art. 13, comma 3, che è quella di consentire al destinatario la tempestiva tutela dei suoi diritti mediante l’opposizione, a tal fine postulando che il predetto provvedimento, pur in mancanza dell’indicazione delle norme violate, contenga gli elementi necessari e sufficienti dai quali, con la normale diligenza, sia possibile identificare con sufficiente chiarezza la violazione addebitata al ricorrente che ha dato luogo all’adozione del provvedimento amministrativo. L’invalidità per difetto di motivazione del decreto prefettizio si ha, quindi, se esso non dia contezza della contestazione della violazione e dell’indicazione dei presupposti di fatto su cui essa poggia (Cass. n. 462/2010).

La censura del ricorrente – come detto – investe, però, un piano diverso, che attiene a condizioni soggettive (esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, natura ed effettività dei vincoli familiari, durata del soggiorno, nonchè esistenza di legami con il paese d’origine) che, in quanto proprie del diritto fondamentale all’unità familiare, che l’interessato può ben far valere nel giudizio di opposizione, quale impedimento alla sua espulsione, a prescindere dalla considerazione fattane in sede amministrativa.

Quanto, poi, alla doglianza proposta con il secondo motivo, essa va letta, nella sostanza, come volta a far valere l’istituto del divieto di espulsione o respingimento del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19, comma 1. A tal fine giova rammentare che l’opposizione all’espulsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19, comma 1, deve fondarsi su ragioni umanitarie nuove o diverse da quelle già oggetto del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, dovendosi valutare la “novità” non solo in senso oggettivo, ma anche – ove i fatti o i fattori di rischio siano state appresi medio tempore – in senso soggettivo, con la conseguenza che integrano il suddetto requisito non soltanto i fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione di rigetto non impugnata, ma anche quelli ignorati in sede di valutazione della commissione territoriale perchè non allegati dal richiedente e non accertati officiosamente dal giudice di pace il quale è tenuto, al pari del giudice della protezione internazionale, all’obbligo di cooperazione istruttoria (Cass. n. 4230/2013; Cass. n. 33166/2019).

Ciò premesso, va rilevato che tutte le censure di parte ricorrente non rispondono affatto all’onere di specificità e di localizzazione processuale, imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, giacchè il ricorrente omette di dare intelligibile contezza delle allegazioni in fatto – pertinenti alle situazioni soggettive anzidette, siccome suscettibili di attivare l’invocata tutela avverso il decreto di espulsione – che abbia veicolato nel giudizio di opposizione, non potendo, quindi, essere introdotte per la prima volta nel giudizio di legittimità le questioni giuridiche che su quelle allegazioni si fondano (tra le molte, Cass. n. 32804/2019); ciò che avverrebbe in difetto di assolvimento degli oneri processuali anzidetti.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata violazione o falsa applicazione del D.M. 18 ottobre 2002, art. 4, lett. d), regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 139/1999, sulla riforma della carriera prefettizia, non potendo presumersi la delega di firma al “vice prefetto aggiunto” al fine dell’adozione del provvedimento espulsivo.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

Con esso non è colta la ratio decidendi che sorregge la statuizione dell’ordinanza impugnata, per cui il provvedimento di espulsione è stato sottoscritto dal “Vice Prefetto”, che è vicario ex lege del prefetto, mentre l’ulteriore affermazione – per cui la sottoscrizione del vice prefetto aggiunto sarebbe valida in quanto la delega alla firma sarebbe da presumersi – è ratio non solo ulteriore, ma anche del tutto ipotetica (ribadendo il Giudice di pace che chi ha sottoscritto il decreto di espulsione è stato il vice prefetto: p. 3 ordinanza).

4. – Con il quarto mezzo è dedotto omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non essersi il Giudice di pace pronunciato sulla censura, proposta in sede di opposizione al decreto di espulsione, concernente l’assenza di qualifica di ispettore capo di polizia, in quanto ufficiale di polizia giudiziaria, in capo a chi ha proceduto ad apporre sul decreto espulsivo il timbro di conformità e a notificarlo, rendendo così il decreto stesso invalido.

4.1. – Il motivo – che va scrutinato, nella sostanza, come omessa pronuncia su un motivo di opposizione al decreto di espulsione, integrante una violazione di legge – è inammissibile (e ciò a prescindere, quindi, dalla effettiva consistenza in iure dei presupposti su cui si basa la censura).

Qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, nel rispetto del principio di localizzazione processuale, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (tra le tante, Cass. n. 2038/2019).

Nell’ordinanza impugnata non vi è cenno alcuno del fatto che, tra le ragioni dell’opposizioni fatte valere dall’ A., vi fosse anche quella dedotta con il motivo in esame (cfr. p. 2 ordinanza), con la conseguenza che, in difetto dell’assolvimento degli oneri anzidetti da parte del ricorrente, la doglianza è inammissibile.

5. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva delle parti intimate.

Trattandosi di materia esente, non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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