Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3215 del 09/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 3215 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 16544-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2017
3776

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

MECATTINI FRANCESCA, MECATTINI FRANCESCO, quali eredi

Data pubblicazione: 09/02/2018

di ROSSI PRIMETTA, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA GIOVANNI ANTONELLI 50, presso lo studio
dell’avvocato RAFFAELE TRIVELLINI, che li rappresenta
e difende, giusta delega in atti;
– controricorrenti

di FIRENZE, depositata il 29/03/2012 R.G.N. 147/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI;
udito l’Avvocato RAFFAELE TRIVELLINI.

avverso la sentenza n. 365/2012 della CORTE D’APPELLO

RG n 16544/2012

Fatti di causa
La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena con la
quale il primo giudice aveva dichiarato l’insussistenza del diritto dell’Inps a procedere
alla ripetizione dell’indebito pensionistico formatosi a carico di Rossi Primetta nel
periodo gennaio 2002/agosto 2006 a seguito della corresponsione della cd ”
maggiorazione aumento sociale” non dovuta .
La Corte territoriale ha rilevato che all’indebito formatosi negli anni 2002/2006 era

dell’art 13 L n 412/1991 e che l’Inps, nonostante le contestazioni contenute nell’atto
di appello , nelle conclusioni sembrava aver finito per riconoscere l’applicabilità della
citata normativa avendo insistito solo per il recupero delle differenze relative al 2004
e 2005 sulla base della facoltà di revisione annuale delle prestazioni riconosciutagli
dall’ad 13 , 2° comma, citato.
Secondo la Corte, pertanto,

si poteva ritenere implicitamente rinunciata

l’impugnazione dell’Inps nella parte in cui aveva sostenuto l’insussistenza dei
presupposti per l’applicazione del beneficio dell’irripetibilità nel caso di assenza di
dolo dell’interessato, circostanza difficilmente contestabile nella fattispecie, e ,di
conseguenza , si poteva affermare la totale irripetibilità dell’indebito in forza dell’ad
13 citato ,pur rilevandosi che per il 2004 il termine annuale era stato anche superato
essendo la richiesta di ripetizione dell’agosto 2006.
Avverso la sentenza ricorre l’Inps con due motivi resistono gli eredi della Rossi ,nelle
more deceduta ,che depositano anche memoria ex art 378 cpc.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo INPS denuncia violazione dell’ad 2697 cc, 115 e 116 cpc ,
dell’ad 13 L n 412/1991, nonché vizio di motivazione.
2.Con il secondo motivo denuncia violazione dell’ad 112 cpc.
Richiamato l’art 13 citato l’Inps censura la sentenza in quanto la Corte aveva
omesso di accertare se la pensionata avesse mai ricevuto la comunicazione da parte
dell’Inps di un provvedimento formale e definitivo di attribuzione della prestazione ,
come previsto dall’ad 13 , I comma, citato per l’irripetibilità delle somme corrisposte
in eccedenza .
Rileva , altresì, che avendo l’assicurata proposto una domanda di accertamento
negativo gravava su quest’ultima l’onere di provare la sussistenza del provvedimento
finale e la Corte aveva omesso di pronunciarsi circa l’eccezione di insussistenza di
detto provvedimento in violazione dell’ad 112 cpc .
1

applicabile la disciplina derivante dal combinato disposto dell’art 52 L n 88/1989 e

RG n 16544/2012

Lamenta che la sentenza non era conforme all’ad 13 citato in quanto aveva incentrato
il suo ragionamento sull’avvenuta comunicazione dei redditi da parte della pensionata,
pur in mancanza di un provvedimento attributivo delle somme percepite .
Deduce, inoltre, che erroneamente la Corte aveva ritenuto di non doversi pronunciare
sulla suddetta questione avendo l’Inps implicitamente rinunciato all’impugnazione
nella parte in cui aveva ritenuto non sussistere i presupposti per l’applicazione del
beneficio dell’irripetibilità nel caso di assenza di dolo dell’interessato .

anche per gli anni 2004 e 2005 sebbene i redditi del 2004 potevano essere verificati
solo nel 2005 e dunque la richiesta del 2006 era tempestiva ed a maggior ragione era
tempestiva la richiesta relativa al 2005.
I motivi , congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.
La Corte ha affermato l’implicita rinuncia dell’INPS ad insistere sulla non applicabilità
dell’ad 13 ,I comma , citato per insussistenza dei suoi presupposti quali l’attribuzione
della prestazione con provvedimento formale e definitivo e l’assenza di dolo
dell’interessato ed anzi circa il dolo la Corte ha anche aggiunto che
difficilmente contestabile alla luce delle indagini

sarebbe

del CTU che aveva accertato

l’avvenuta regolare comunicazione dei redditi da parte della Rossi, ivi compresi quelli
del coniuge , per quanto ” scartati ” dalla procedura informatica .
La Corte territoriale ha affermato , infatti, che l’Istituto nelle conclusioni dell’atto di
appello , aveva insistito solo per il recupero delle differenze relative agli anni 2004 e
2005 sulla base della facoltà di revisione annuale delle prestazioni riconosciutagli dal
secondo comma dell’ad 13 citato .
Il ricorrente nega la fondatezza di quanto affermato dalla Corte , ma la censura
difetta di specificità non avendo l’Istituto riportato il proprio atto di appello , il
contenuto delle difese svolte dall’Istituto in primo grado ed ha omesso di trascrivere i
motivi di gravame onde consentire a questa Corte di verificare la fondatezza della
censura ,ed anzi risulta proprio la correttezza dell’interpretazione della domanda
accolta dalla Corte sulla base di quanto riportano i controricorrenti che, a pag 10, del
controricorso hanno trascritto le conclusioni dell’Inps davanti alla Corte d’appello da
cui risulta la richiesta dell’Istituto di riforma parziale della sentenza del Tribunale e
l’accoglimento della domanda di ripetibilità dell’indebito pensionistico per gli anni
2004 e 2005. Va sottolineato , inoltre, che l’interpretazione della domanda giudiziale è
operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un

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In subordine, rileva che erroneamente la Corte aveva ritenuto la totale irripetibilità

RG n 16544/2012

accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in
maniera congrua e adeguata ( cfr, tra le tante, Cass 9011/2015).
Alla luce delle suddette considerazioni restano prive di rilievo le censure circa il
mancato accertamento dell’esistenza di un provvedimento formale di riconoscimento
della prestazione o della mancata pronuncia sulla relativa eccezione, sollevate
dall’Inps .
Quanto alle censure relative alla domanda subordinata che l’Inps assume di aver

comma dell’ad 13 , va rilevato che la Corte territoriale , accertata l’irripetibilità
dell’indebito ai sensi del 1° comma dell’ad 13 citato per le considerazioni di cui sopra
– ed anche per l’assenza di dolo dell’assicurata stante l’accertata regolare
comunicazione dei redditi da parte della Rossi, ivi compresi quelli del coniuge , per
quanto ” scartati ” dalla procedura informatica e dunque per fatto non imputabile alla
pensionata – ha ritenuto di poter affermare la totale irripetibilità anche dell’indebito
relativo agli anni 2004 e 2005 aggiungendo ” ad abundantiam ” che per il 2004 era
trascorso il termine annuale alla data di richiesta dell’Inps.
Le censure dell’Inps a riguardo non sono decisive in quanto si limitano ad affermare
la tempestività, in relazione al 2° comma dell’ad 13 citato, della richiesta formulata
dall’Istituto nel 2006 con riferimento agli indebiti del 2004 e 2005 . Le censure ,
cioè, si sono soffermate sull’inciso contenuto nella sentenza impugnata secondo cui
con riferimento all’indebito del 2004 il termine annuale di cui al 2° comma dell’ad 13
sarebbe trascorso . A prescindere dalla constatazione che l’affermazione della Corte è
” ad abundantiam ” , l’Istituto non censura invece l’altra ragione posta dalla Corte
territoriale a base della decisione e che cioè era definitivamente accertata
l’irripetibilità degli indebiti per doversi escludere i presupposti richiesti dal 1° comma ,
tra i quali , il dolo dell’assicurata o l’assenza di uno specifico provvedimento
dell’Istituto .
La previsione dell’ad 13, 2° comma, tuttavia,a differenza di quanto stabilito nel 1°
comma , non richiede alcun accertamento del dolo dell’assicurato o dell’esistenza di
un provvedimento dell’Istituto di attribuzione del bene , ma impone soltanto il
controllo delle date in cui la comunicazione dell’assicurata è avvenuta e la
tempestività della richiesta dell’Istituto rispetto ad esse . L’art 13, 2° comma,
stabilisce che “l’INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e

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formulato volta a recuperare gli indebiti relativi al 2004 e 2005 sulla base del 2°

RG n 16544/2012

provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in
eccedenza.”
Ne consegue che in assenza di censura di entrambe le ragioni della decisione
impugnata sono inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente
fatte oggetto di doglianza , in quanto queste ultime , quand’anche fondate , non
potrebbero comunque , condurre , stante l’intervenuta definitività delle altre non
impugnate , all’annullamento della decisione stessa ( cfr ex plurimis, Cass SU n

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna
dell’Inps a pagare le spese processuali
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in
Euro 1.500,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi ,oltre 15% per
spese generali ed accessori di legge .
Roma 3/10/2017

7931/2013).

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