Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32149 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/12/2018, (ud. 17/04/2018, dep. 12/12/2018), n.32149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annnalisa – Consigliere –

Dott. MIGLIO Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16120-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

C.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORENTINO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO FIAMINGO,

LORENZO MARCO AGNOLI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 499/2012 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 21/12/2012 R.G.N. 488/2011.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 21 dicembre 2012, la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Oristano, ha dichiarato che C.M., dipendente del Ministero dell’Interno, quale funzionario in servizio presso la Prefettura di Oristano, inquadrato in posizione economica C2 dal 1.1.1997, nei cui confronti il Tribunale aveva già riconosciuto lo svolgimento di mansioni riferibili a quelle dirigenziali di seconda fascia dal 16.7.2000 al 20.6.2006, aveva diritto anche ai crediti per differenze retributive non riconosciutigli in primo grado perchè ritenuti prescritti, riferiti al periodo dal 16.7.2000 al 5.7.2002;

che avverso la sentenza della Corte d’Appello, il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso C.M.;

che C.M. ha altresì proposto ricorso incidentale sulla base di cinque motivi.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943,2945,2948 e 2962 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente lamenta che erroneamente la Corte d’Appello abbia ritenuto non prescritti i crediti retributivi maturati dal 16 luglio 2000 al 6 dicembre 2001, ultimo giorno prima del quinquennio esauritosi alla data di notifica dell’atto interruttivo della prescrizione del 30.11.2006, ritenuto valido dalla Corte d’Appello;

2. con il secondo motivo di ricorso principale, la parte ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 Cost., deducendo l’erroneità della sentenza impugnata sotto il profilo del “quantum debeatur”, laddove ha riconosciuto alla controparte il diritto a percepire la retribuzione di livello dirigenziale in modo pieno, senza detrarre gli importi dovuti a titolo di indennità di amministrazione e professionalità, indennità derivanti dal F.U.A. – compenso lordo straordinario, indennità di posizione organizzativa, retribuzione di posizione parte fissa e variabile, retribuzione di risultato, gli importi correlati ad assenza per ferie, malattie, aspettative e permessi;

1.1. il primo motivo di ricorso principale è inammissibile, in quanto carente sotto il profilo della specificità, non essendo prodotti nè essendo indicata l’allocazione dei documenti e degli atti processuali su cui si fonda la dedotta interruzione della prescrizione.

Come più volte ribadito da questa Corte (Cfr. ex plurimis Cass. n. 5478 del 2018) il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di cui l’art. 366 c.p.c. rappresenta il precipitato normativo, postula che, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, si proceda oltre che a un sintetico e completo resoconto del loro contenuto, alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio o accesso a fonti esterne ad esso; 2.1. il secondo motivo di ricorso principale è anch’esso inammissibile, in quanto, pur rubricato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, da un lato censura il merito della decisione, criticando l’apprezzamento ex art. 36 Cost., e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52,comma 5 da parte della Corte territoriale; dall’alto pretende lo scomputo dalla retribuzione dirigenziale di alcune voci, senza allegare in quale sede processuale, con quale modalità e quando tale questione sia stata dedotta, ai fini della verifica della tempestività della censura medesima; ne consegue la inammissibilità del ricorso principale;

3. Con il primo motivo di ricorso incidentale, il C. deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5; art. 360 c.p.c., n. 4 (contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo; violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato); art. 360 c.p.c., n. 5 (erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa). La pronuncia della Corte d’Appello secondo il ricorrente incidentale in sede di svolgimento del processo riporta la corretta decorrenza delle posizioni economiche rivestite dal C., ma nel dispositivo, riconosciute le mansioni superiori anche per il periodo dal 16.7.2000 al 5.7.2002, condanna il Ministero al pagamento delle differenze tra retribuzione dirigenziale e quella percepita C. in posizione economica C3 super anzichè C2;

4. con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e l’erronea interpretazione della domanda ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; anche in tale sede la Corte di Appello avrebbe pronunciato un dispositivo in contrasto con la motivazione liddove avrebbe accertato, il 4.7.2002 quale “dies a quo” del differenziale riconosciuto dal Tribunale e nella parte motiva finale avrebbe concesso le differenze sino al 5.7.2002;

5. con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, e del CCNL del comparto Ministeri, in quanto la Corte di Appello avrebbe individuato il CCNL comparto Ministeri come parametro economico normativo cui correlare il riconosciuto differenziale, mentre avrebbe dovuto indicare il trattamento retributivo del personale dirigente di Area 1;

6. con il quarto motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 429 c.p.c., n. 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 360 c.p.c., n. 4 e la violazione dell’art. 132 c.p.c.;

7. con il quinto motivo di ricorso incidentale si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e la violazione del giudicato interno, lamentando il C. che la Corte territoriale, pur avendo rigettato il gravame ministeriale ed accolto quello incidentale del C., ha riformato in pejus le spese di giudizio, senza che il Ministero avesse impugnato il capo sulle spese;

8. Il ricorso incidentale è inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

Nel caso di specie, il procedimento ha avuto inizio nel 2010, sicchè il termine per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso sentenza non notificata è di sei mesi, dovendosi applicare il regime di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17. La sentenza della Corte di appello di Cagliari è stata depositata in data 21.12.2012, pertanto i relativi termini di impugnazione sono scaduti il 21.6.2013. Il ricorso incidentale del C. è stato notificato in data 5 agosto 2013 ed è, pertanto, tardivo. Ne consegue la inefficacia di tale ultimo ricorso, in quanto, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, in caso di impugnazione incidentale tardiva, se la impugnazione principale è dichiarata inammissibile, la impugnazione incidentale perde ogni efficacia;

9. La dichiarazione d’inammissibilità del ricorso principale e di inefficacia del ricorso incidentale comportano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Pur a fronte della inammissibilità del ricorso principale, non sussistono le condizioni richieste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo(Cass. n. 17361 del 2017). Il ricorrente incidentale il cui ricorso è stato dichiarato inefficace non è tenuto al pagamento del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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