Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32148 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. II, 12/12/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 12/12/2018), n.32148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8652/2015 proposto da:

N.A., C.S., D.R.A.,

D.R.F., D.R.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

POLIBIO, 15, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZAZZARA,

rappresentati e difesi dall’avvocato CRISTIANO PENNACCHIA;

– ricorrenti –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, già BANCA INTESA SPA, in persona del

Procuratore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 723/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/09/2018 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, C.S., N.A., M.S.S., I.P., R.P., C.A., G.S.S., D.P.E.T., P.I., D.R.C., D.R.A., D.R.F. e D.R.L., proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12959/2006 che aveva respinto la domanda proposta nei confronti di Banca Intesa s.p.a., incorporante Cariplo s.p.a., quali proprietari o comproprietari di appartamenti allocati nello stabile sito in (OMISSIS), loro assegnati dalla Cooperativa Edilizia Arca 24 srl, gravati da ipoteca a garanzia del mutuo ipotecario concesso alla società Nuova Val srl, che aveva successivamente venduto lo stabile alla cooperativa.

Nei suddetti atti di erogazione era previsto che l’istituto facesse ricorso ai mercati internazionali per procurarsi la provvista in franchi svizzeri, salvo nell’ultimo atto, in cui era stata determinata l’erogazione in Lire.

Gli attori proponevano domanda di nullità del contratto di mutuo in relazione alle clausole a contenuto potestativo e coercitivo riferite alla determinazione del tasso di interesse, deducendo l’illegittima utilizzazione del franco svizzero quale valuta utilizzata per l’erogazione, mancando un atto formale di scelta della valuta.

Il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva degli attori, sul presupposto che il contratto era stato originariamente stipulato tra la Banca e la mutuataria Nuova Val srl.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 723/2014, ha dichiarato inammissibile l’appello sul presupposto della mutatio libelli rispetto alla domanda orginariamente proposta.

Avverso detta sentenza propongono ricorso in cassazione, articolato in tre motivi, C.S., N.A., D.R.C., D.R.A., D.R.F..

Resiste con controricorso Banca Intesa San Paolo s.p.a..

In prossimità dell’odierna adunanza parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 183 e 189 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo che le eccezioni di nullità presentate con le memorie ex art. 183, comma 5, nn. 1 e 2, ed in comparsa conclusionale fossero domande nuove.

I ricorrenti deducono di aver prospettato, sin dall’atto introduttivo del giudizio, la nullità delle clausole relative al tasso di determinazione degli interessi in misura ultra-legale, onde, con le memorie ex art. 183, comma 5, essi si erano limitati a precisare la dedotta nullità; anche i profili di nullità sviluppati in comparsa conclusionale costituivano l’evoluzione della domanda già formulata in relazione ad elementi acquisiti al giudizio, fermo restando che è legittimo il rilievo officioso da parte del giudice di una causa di nullità negoziale diversa da quella fatta valere dalla parte.

Il motivo è fondato.

Come affermato dalle sezioni unite di questa Corte, il giudice innanzi al quale sia stata proposta una domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l’esistenza di una causa di nullità diversa da quella allegata dall’istante, essendo detta domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicchè essa è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio (Cass. 26242/2014; 15408/2016).

La sentenza dichiarativa della nullità di un contratto per un motivo diverso da quello allegato dalla parte corrisponde pur sempre alla domanda originariamente proposta, sia per causa petendi (l’inidoneità del contratto a produrre effetti a causa della sua nullità), sia per petitum (la declaratoria di invalidità e di conseguente inefficacia ab origine dell’atto). Si precisa infine che, a fronte di una domanda di accertamento e declaratoria di nullità del contratto, sussiste sempre l’imprescindibile potere-dovere del giudice di rilevare anche d’ufficio i diversi motivi di nullità non allegati dalla parte ex art. 1421 c.c., poichè il rilievo non avrà più ad oggetto una eccezione, ma un ulteriore titolo della domanda, in forza del quale essa potrà trovare legittimo accoglimento a condizione che la diversa causa di nullità emerga dalle rituali allegazioni delle parti o dalle produzioni documentali in atti.

La domanda di nullità è pertanto unica rispetto ai diversi possibili vizi di radicale invalidità che affliggono il negozio.

Il rilievo ex officio di tale vizio, dunque, non contrasterebbe nè con l’originario petitum (la domanda di declaratoria di nullità negoziale) nè con la causa petendi (il contratto di cui si assume la nullità).

Al giudice cui sia stata proposta la corrispondente istanza deve pertanto essere riconosciuto il potere-dovere di accertare tutte le possibili ragioni di nullità, non soltanto quella indicata dall’attore, anche in ragione della ratio sottesa alla fattispecie invalidante.

In tal modo non si travalicano i limiti imposti dal principio dispositivo, poichè la domanda di nullità pertiene ad un diritto autodeterminato ed è quindi individuata a prescindere dello specifico vizio (rectius titolo) dedotto in giudizio.

L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame degli ulteriori motivi con i quali si deduce la violazione degli artt. 210 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame in relazione alla richiesta istruttoria di esibizione dei contratti e delle transazioni fatte dall’istituto di credito sui mercati internazionali ai fini dell’erogazione del mutuo con provvista in franchi svizzeri e dell’art. 112, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver la Corte pronunciato su una domanda diversa rispetto a quella formulata.

La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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