Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32144 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. II, 12/12/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 12/12/2018), n.32144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24782-2017 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUGLIELMO

MARCONI 57, presso lo studio dell’avvocato GIULIO CIMAGLIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANLUCA CAPORASO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

16/09/2017, R.G.n. 55260/2012 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.M. ebbe a proporre istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’eccessiva durata di procedimento avviato avanti la Giustizia amministrativa – TAR Campania – conclusosi appena nel giugno 2011.

La Corte d’Appello di Roma ebbe a dichiarare il ricorso improponibile poichè parte istante non aveva documentato l’avvenuta previa presentazione,nel procedimento amministrativo presupposto, dell’istanza di prelievo siccome previsto dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54 e successiva modifica apportata con D.Lgs. n. 104 del 2010.

La C. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

Il Ministero delle Finanze,regolarmente evocato,ha resistito in questo giudizio di legittimità con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla C. s’appalesa siccome fondato e va accolto.

Con il primo mezzo d’impugnazione la ricorrente denunzia violazione dell’art. 6 Convenzione dei diritti dell’Uomo e del disposto in L. n. 89 del 2001, art. 2 ed D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54 nonchè omesso esame per travisamento del presupposto di fatto e diritto poichè la Corte capitolina non ebbe a considerare che, nel procedimento presupposto, fu depositata il 21.10.2010 istanza sollecitatoria la sua pronta definizione.

Con la seconda doglianza la ricorrente deduce violazione delle medesime norme e solleva questione di illegittimità costituzionale del disposto in D.L. n. 112 del 2008, art. 54 nonchè omesso esame poichè la Corte capitolina non ha rilevato il contrasto della disciplina positiva nazionale rispetto alle norme della Convenzione europea,siccome interpretate dalla giurisprudenza della Corte Edu e nemmeno ha apprezzato i profili di non manifesta illegittimità costituzionale della norma limitativa la facoltà di difesa del proprio diritto fondamentale leso.

Con la terza doglianza la C. lamenta la statuizione di sua condanna alle spese della lite nonostante la concorrenza di ragioni lumeggianti la possibilità di compensare le spese di lite tra le parti.

Il primo mezzo d’impugnazione appare fondato, anche se non nella prospettiva formale della violazione di legge – vizio denunziato dalla parte in ricorso -, bensì sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo anche se in effetti secondo prospettiva diversa da quella denunciata dalla ricorrente.

L’accoglimento del primo mezzo d’impugnazione comporta l’assorbimento delle ulteriori censure proposte dalla C..

La Corte capitolina ha escluso che la C. abbia presentato l’istanza di prelievo ed un tanto sulla base della documentazione dallo stessa depositata e dell’osservazione che le istanze, in effetti proposte avanti il Giudice amministrativo dalla ricorrente, non risultavano esser di prelievo.

La ricorrente contesta detta conclusione sottolineando come ella ebbe a presentare detta istanza ad avanti il T.A.R. Campania il 21.10.2010 e reputa che il Collegio romano abbia operata qualificazione errata circa la natura del citato atto ritenuto in fatto di “fissazione udienza” e non già “di prelievo”.

In effetti l’istanza di prelievo non ha forma appositamente individuata, sicchè le istanze, effettivamente presentate nel corso della pendenza del procedimento giurisdizionale avanti il Giudice amministrativo dai ricorrenti devono esser puntualmente esaminate non risultando uno schema tipico dell’atto citato.

Difatti, a leggere il dato testuale delle norme, che nel tempo hanno regolato l’istanza di prelievo nell’ambito del procedimento giurisdizionale avanti il Giudice amministrativo – R.D. n. 647 del 1907, art. 51, comma 2 ed D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 71, comma 2, è ben vero che l’istanza di prelievo risulta positivamente differenziata dall’istanza di fissazione udienza, ma detta prima istanza non risulta tipizzata quanto alla forma nelle due norme citate, bensì ne viene esclusivamente descritta la sua funzione ossia segnalare al Giudice l’urgenza della definizione del procedimento pendente.

Dunque, se l’istanza di fissazione udienza, specie con la nuova disposizione normativa del 2010 assume una sua forma tipica – da presentare entro l’anno dal deposito del ricorso – in correlazione con la declaratoria di perenzione del procedimento in suo difetto; l’istanza di prelievo rimane sempre individuata esclusivamente mediante la sua finalità di sollecitazione alla definizione del procedimento pendente.

Di conseguenza, come già rilevato da questa Corte – Cass. sez. 2 n. 4323/2018 – era onere del Giudice di merito, non già, limitasi a recepire la formale denominazione dell’istanza – pacificamente presentata al Giudice amministrativo dalla ricorrente – per quanto desumibile da attestazioni burocratiche – ruolo cancelleria Tar, bensì rilevare attraverso l’esame diretto di detta istanza, se anche portava espressa sollecitazione alla definizione del procedimento, segnalandone l’urgenza, in armonia con il tenore letterale e lo scopo desumibile dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 71.

Non soccorre l’insegnamento dì questa Corte Suprema – da ultimo Cass. sez. 2 n. 16404/16 – riguardo alla rilevanza dell’istanza di prelievo nel giudizio avanti il Giudice amministrativo, poichè non appare attenere alla specifica questione dibattuta in questa causa.

Detto insegnamento si limita a ribadire la necessità della proposizione dell’istanza di prelievo per poter avviare il procedimento, ex lege n. 89 del 2001, e, non già, a descriverne la strutturazione formale ovvero sostanziale per individuare in concreto quale istanza possa qualificarsi “di prelievo”.

Di conseguenza il decreto impugnato va cassato e la questione rimessa alla Corte d’Appello di Roma, altra sezione, per nuovo esame alla luce del principio di diritto sopra individuato.

Il Giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio di legittimità, ex art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri,cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, altra sezione, che provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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