Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32143 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. II, 12/12/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 12/12/2018), n.32143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 20319 – 2014 R.G. proposto da:

P.A. – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa

congiuntamente e disgiuntamente dall’avvocato Andrea Colantoni

giusta procura speciale su foglio separato in calce al ricorso e

dall’avvocato Stefano Filippetti giusta procura speciale per notar

C. in data (OMISSIS); elettivamente domiciliata in Roma, alla

piazza di Villa Carpegna, n. 43, presso lo studio dell’avvocato

Marco Gregoris.

– ricorrente –

contro

F.V. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso

congiuntamente e disgiuntamente dall’avvocato Massimo Biggio giusta

procura speciale in calce al controricorso e dall’avvocato Emilia

Maria D’Ascoli giusta procura speciale per notar L.G. in data

(OMISSIS); elettivamente domiciliato in Roma, al viale delle

Milizie, n. 38, presso lo studio dell’avvocato Emilia Maria

D’Ascoli.

– controricorrente –

avverso la sentenza della corte d’appello di Roma n. 3183 dei

29.4/15.5.2014;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 18

luglio 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. Patrone Ignazio, che ha concluso per la declaratoria

di inammissibilità dei documenti prodotti dalla ricorrente e per il

rigetto del ricorso;

udito l’avvocato Stefano Filippetti per la ricorrente;

udito l’avvocato Emilia Maria D’Ascoli per il controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato il 23.12.2004 F.V. citava a comparire dinanzi al tribunale di Roma P.A..

Esponeva che in data (OMISSIS) aveva inoltrato alla convenuta proposta irrevocabile di acquisto di due locali a piano terra, in (OMISSIS), ed alla (OMISSIS), per il prezzo di Euro 330.000,00; che in data (OMISSIS) la convenuta aveva accettato la proposta di acquisto, a condizione che entro il (OMISSIS), alla stregua del parere da richiedere ad un notaio, si fosse riscontrato che le soffitte poste al quarto piano dell’edificio con accesso da via (OMISSIS), ed alla P. spettanti pro quota fossero scorporabili dai locali al piano terra oggetto della proposta di acquisto; che aveva di seguito provveduto al versamento della somma di Euro 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria in rapporto alla futura vendita.

Esponeva altresì che, quantunque acclarata dal notaio debitamente interpellato la fattibilità del trasferimento dei locali terranei separatamente dalle soffitte e quantunque diffidata in data (OMISSIS) a contrarre, la convenuta non aveva inteso far luogo alla stipula del definitivo; che costei aveva assunto che la condizione, cui era subordinata l’efficacia dell’atto di accettazione della proposta irrevocabile di acquisto, non si era verificata entro il termine pattuito e che il notaio interpellato non era stato prescelto, come da intese, di comune accordo.

Chiedeva, tra l’altro, pronunciarsi sentenza ex art. 2932 cod. civ. atta a trasferirgli per il prezzo di Euro 330.000,00 la piena proprietà dei due locali a piano terra, ad uso magazzino, in (OMISSIS), ed alla (OMISSIS).

Si costituiva P.A..

Instava, tra l’altro, in via principale, per il rigetto dell’avversa domanda.

Con sentenza n. 4293/2008 l’adito tribunale accoglieva la domanda, trasferiva la piena proprietà dei due locali al piano terra all’attore a condizione che costui versasse entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza alla convenuta il residuo prezzo di Euro 310.000.00.

P.A. proponeva appello.

Resisteva F.V.; proponeva appello incidentale.

Con sentenza n. 3183 dei 29.4/15.5.2014 la corte d’appello di Roma rigettava il gravame principale, accoglieva il gravame incidentale ed, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, tra l’altro, faceva ordine alla P. di far luogo entro sessanta giorni dal deposito della sentenza alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie gravanti sui locali trasferiti; condannava la principale appellante alle spese del grado.

Evidenziava la corte che le soffitte erano collocate al piano sottotetto e non avevano alcuna contiguità spaziale con i locali posti al piano terra compromessi in vendita, sicchè era da escludere qualsivoglia relazione di servizio tra le soffitte ed i terranei; che al contempo era stata allegata dichiarazione scritta in data (OMISSIS) a firma del notaio M.A. di Roma, ove era prefigurata la possibilità di escludere dalla vendita dei terranei i diritti spettanti pro quota alla P. sulle soffitte; che siffatta dichiarazione, non specificamente contestata, faceva presumere l’avveramento, alla data del (OMISSIS), della condizione apposta dalla promittente venditrice alla accettazione da parte sua della proposta irrevocabile d’acquisito, sicchè la medesima P. doveva reputarsi inadempiente.

Evidenziava inoltre – la corte – in ordine al gravame incidentale, che l’appellato aveva allegato visure ipotecarie in data 29.7.2008 e 25.11.2008; che da tali visure risultava che sul locale alla (OMISSIS), era stata iscritta ipoteca per debito tributario seppur annotata di cancellazione in data 14.2.2008 e che su ambedue i locali era stata iscritta ipoteca in favore della “Banca Toscana” s.p.a. a seguito dalla concessione di mutuo; che con il preliminare di vendita P.A. si era obbligata a trasferire gli immobili liberi da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, sicchè occorreva far ordine alla promittente venditrice – che aveva riscosso il saldo del prezzo – di far luogo alla cancellazione delle ipoteche.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso P.A.; ne ha chiesto sulla scorta di nove motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

F.V. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Del pari ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. il controricorrente. La ricorrente ha depositato documentazione in data (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va dato atto previamente della inammissibilità, a norma dell’art. 372 cod. proc. civ., della documentazione – verbale dell’udienza del 17.6.2014 celebrata innanzi alla decima sezione penale del tribunale di Roma nell’ambito del procedimento iscritto al n. 9245/2012 r.g.t., verbale ove è riportato il testo delle deposizioni testimoniali rese da M.M. e da C.A. – depositata dalla ricorrente in data (OMISSIS).

Si tratta evidentemente di documentazione che non afferisce nè alla nullità della sentenza impugnata nè all’ammissibilità del ricorso nè all’ammissibilità del controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321,1353 e 2932 cod. civ..

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte d’appello, la condizione cui era subordinata l’efficacia della accettazione della proposta irrevocabile d’acquisito, non può reputarsi avverata.

Deduce innanzitutto che non può rivestire valenza la pura e semplice dichiarazione resa dal notaio in luogo del prescritto parere, viepiù giacchè il notaio M.A. non è stato prescelto, così come si era concordato, di comune intesa.

Deduce altresì che il termine ultimo di avveramento della condizione era stato fissato al (OMISSIS) e viceversa la dichiarazione del notaio è ad ella ricorrente pervenuta tardivamente, in allegato alla lettera datata (OMISSIS), allorchè il termine pattuito era già scaduto; che dunque si era determinata la definitiva inefficacia del contratto.

Deduce inoltre che, contrariamente all’assunto della corte di merito, ha provveduto a contestare specificamente la dichiarazione del notaio M..

Il primo motivo è destituito di fondamento.

E’ fuor di dubbio che, nel caso in cui una condizione sia costituita da un evento incerto sia nell'”an” che nel “quando”, le parti possono concordare un limite temporale riguardo al suo verificarsi, per non lasciare indefinitamente nell’incertezza l’efficacia del contratto, e sono abilitate a porre tale limite nell’interesse esclusivo di una di esse, nonchè a rinunciare a farlo valere, anche con comportamenti concludenti (cfr. Cass. 12.1.2006, n. 419).

Tuttavia questa Corte da tempo spiega che l’accertamento in ordine al verificarsi di un evento dedotto in condizione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito, sottratto ad ogni sindacato di legittimità, ove sorretto da congrua motivazione (cfr. Cass. 27.5.1980, n. 3458; Cass. 29.7.1978, n. 3804).

Su tale scorta si osserva quanto segue.

Per un verso il motivo in disamina si qualifica in relazione alla previsione dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5.

Propriamente la ricorrente censura il giudizio “di fatto” cui la corte di merito ha atteso (si condividono dunque le argomentazioni al riguardo del controricorrente: cfr. controricorso, pagg. 7 – 8); ed è il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

Per altro verso, nel segno della novella formulazione dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5 e nei termini enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” – tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum.

Invero l’iter motivazionale che sorregge la statuizione della corte territoriale, risulta ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

In particolare la corte di Roma ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

In particolare la corte di Roma ha senza dubbio disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante in parte qua agitur la res litigiosa ovvero l’avveramento dell’evento dedotto in condizione.

Ovviamente a nulla rileva che la dichiarazione del notaio in data (OMISSIS), sopraggiunta dunque entro il termine di avveramento della condizione, sia pervenuta alla ricorrente in allegato alla lettera datata (OMISSIS).

Si tenga conto d’altro canto che, in tema di condominio di edifici le vicende traslative riguardanti i piani o le porzioni di piano di proprietà individuale estendono i loro effetti, secondo il principio “accessorium sequitur principale”, alle parti comuni necessarie per la struttura o destinate per la funzione al servizio degli immobili di proprietà solitaria, ma non anche alle cose legate all’edificio da mera relazione spaziale, costituenti beni ontologicamente diversi suscettibili di godimento fine a se stesso che si attua in modo indipendente da quello delle unità abitative (cfr. Cass. 27.4.1993, n. 4931; Cass. (ord.) 26.10.2011, n. 22361).

Su tale scorta va ribadito che la corte romana ha dato atto che “le soffitte, essendo poste al livello di sottotetto, non hanno contiguità spaziale con i locali oggetto della compravendita, per cui è esclusa una relazione di servizio tra questi ultimi e le soffitte” (così sentenza d’appello, pagg. 3-4).

Conseguentemente – ed in ogni caso – non merita seguito alcuno il motivo ex novo esperito dalla ricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. (cfr. pagg. 5 – 9).

Tanto a prescindere dal rilievo per cui nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., comma 1.

Deduce, pur ad ipotizzare l’avveramento della condizione, che alla stregua del contenuto della proposta irrevocabile d’acquisto sottoscritta da F.V. si è al cospetto di un preliminare unilaterale, in forza del quale ella ricorrente non ha assunto alcun obbligo di stipulazione del contratto definitivo; che d’altronde avrebbe potuto assumere un obbligo preliminare di vendita unicamente ed imprescindibilmente in forma scritta.

Deduce ulteriormente che il promissario acquirente, in quanto unico contraente obbligato alla stipulazione del definitivo, non era abilitato ad agire ex art. 2932 cod. civ. ed al contempo che la mancata stipulazione da parte sua del contratto definitivo giammai può configurarsi in guisa di inadempimento contrattuale.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., n. 4, art. 1350 c.c., n. 1, art. 1351 c.c., art. 1418 c.c., comma 2 e art. 2932 c.c., comma 1.

Deduce, subordinatamente alla censura veicolata dal secondo mezzo, che ella ricorrente non ha manifestato volontà alcuna di obbligarsi a vendere nella dovuta forma scritta ad substantiam; che del resto “l’assetto complessivo di interessi è stato regolato tramite scritture private non contestuali” (così ricorso, pag. 20).

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., comma 2 e art. 2932 c.c., comma 1.

Deduce, subordinatamente alla censura veicolata dal terzo mezzo, che la proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta da F.V. e da ella accettata contemplava la stipulazione di un successivo contratto non definitivo; che dunque erano stati prefigurati due contratti non definitivi; che invero alla stipula del secondo preliminare era correlato il versamento di una cospicua parte – Euro 100.000,00 – del prezzo, mentre alla stipula del primo preliminare era correlato unicamente il versamento della caparra confirmatoria.

Deduce quindi che il preliminare per il quale è controversia ed in relazione al quale è stata pronunciata indebitamente sentenza ex art. 2932 cod. civ. costituisce un “preliminare di preliminare”, nullo per difetto di causa.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., comma 1.

Deduce, in via ulteriormente subordinata, che, pur ad opinare per la validità del “preliminare del preliminare”, vi è motivo di ritenere, sulla scorta della pronuncia n. 8038/2009 di questa Corte ed in considerazione del letterale tenore della clausola G) di cui alla proposta di acquisto sottoscritta dal F., che si è al cospetto di un preliminare unilaterale alla cui stregua unicamente il promissario acquirente è obbligato all’acquisto.

Deduce quindi che non vi è margine perchè nei suoi confronti possa esplicarsi la tutela ex art. 2932 cod. civ. e che al più potrebbe trovare applicazione la tutela risarcitoria.

Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono strettamente connessi. Il che ne giustifica la disamina congiunta.

I medesimi motivi comunque sono privi di fondamento.

Non può non darsi atto che il controricorrente ha eccepito la novità delle quaestiones veicolate dai mezzi di impugnazione in esame (cfr. controricorso, pagg. 10, 13 e 15).

Ed in verità le quaestiones de quibus risultano effettivamente nuove, inammissibili come tali (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319): se ne ha riscontro alla stregua dell’analitico vaglio delle ragioni di fatto e di diritto di cui all’impugnata statuizione ed alla stregua altresì della circostanza per cui la ricorrente in nessun modo ha censurato – siccome avrebbe dovuto, se le questioni non fossero state “nuove” – il “silenzio” sui punti de quibus della pronuncia di seconde cure.

D’altronde nulla in ordine all’eccepita novità P.A. ha replicato nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

In ogni caso la qualificazione del “preliminare” in guisa “bilaterale” od “unilaterale” ovvero, per giunta, in guisa di “preliminare di preliminare” si risolve in un tipico accertamento di fatto, in quanto postulante la ricerca e l’individuazione della comune volontà dei contraenti, riservato come tale al giudice di merito.

Ed in quest’ottica non può non rimarcarsi che gli azionati mezzi di impugnazione – al di là delle affermazioni di principio – difettano della imprescindibile specificità, giacchè non esplicitano debitamente, in forma puntuale ed in conformità al parametro dell'”autosufficienza”, i profili che varrebbero a giustificare le patrocinate qualificazioni della pattuizione per cui è controversia.

D’altra parte, segnatamente in ordine alla prospettazione della ricorrente (veicolata dal secondo motivo) secondo cui “avrebbe potuto assumere legittimamente il proprio obbligo di contrarre (vendere) soltanto (…) tramite forma scritta ad substantiam” (così ricorso, pag. 16) e segnatamente in ordine alla terzo motivo, rileva esaustivamente la “dichiarazione di accettazione, sottoscritta dalla P. e controfirmata anche dal proponente in data 29/7/2004 (ove) si legge (…): “l’intera proposta si intende accettata”” (così controricorso, pag. 11).

Ciò viepiù che, ai fini della sussistenza del requisito della forma scritta nei contratti, non occorre che la volontà negoziale sia manifestata dai contraenti contestualmente e in un unico documento, dovendosi ritenere il contratto perfezionato anche qualora le sottoscrizioni siano contenute in documenti diversi, anche cronologicamente distinti, qualora, sulla base di una valutazione rimessa al giudice di merito, si accerti che il secondo documento è inscindibilmente collegato al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo (cfr. Cass. 13.2.2007, n. 3088).

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 345 cod. proc. civ. e dell’art. 2932 c.c., comma 1.

Deduce che ha errato la corte di merito, allorchè ha accolto l’appello incidentale.

Deduce in primo luogo che l’ipoteca legale iscritta sul terraneo al civico n. (OMISSIS) di via (OMISSIS) era stata cancellata a far data dal 14.2.2008; che conseguentemente la corte avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello incidentale per difetto in parte qua di interesse ad impugnare.

Deduce in secondo luogo che l’ipoteca volontaria iscritta in favore della “Banca Toscana” s.p.a. non gravava sul terraneo di (OMISSIS)Sant’Ambrogio(OMISSIS); che conseguentemente la corte anche per tale aspetto avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello incidentale per difetto di interesse.

Deduce d’altro canto che, in virtù della clausola di cui alla lettera E) della proposta irrevocabile di acquisto a firma di F.V., i beni dovevano risultare liberi da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli “al momento del rogito notarile” ovvero al momento dell’effettivo trasferimento della proprietà.

Il sesto motivo del pari è destituito di fondamento.

La corte distrettuale ha dato atto – lo si è anticipato – che l’ipoteca volontaria iscritta in data 15.11.2007 (r.p. 50200/r.g.202023), in favore della “Banca Toscana”, per il valore complessivo di Euro 4.600.000,00 gravava “anche sull’immobile di via (OMISSIS)” (così sentenza d’appello, pag. 4).

Con tal ultima locuzione, alla stregua del significato del complessivo contesto lessicale in cui la medesima locuzione si inserisce, la corte territoriale ha inteso rimarcare, contrariamente all’assunto della ricorrente, che l’ipoteca summenzionata gravava pure sull’immobile di via (OMISSIS), oltre che sull’immobile di (OMISSIS)Sant’Ambrogio(OMISSIS).

In questi termini postulare che F.V. non avesse interesse ad esperire l’appello incidentale con riferimento all’immobile di (OMISSIS)Sant’Ambrogio(OMISSIS), in dipendenza della cancellazione dell’ipoteca legale iscritta in data 25.1.2006 per debito tributario, è del tutto ingiustificato.

Ovviamente alla stregua dei rilievi che hanno indotto alla reiezione dei precedenti motivi di ricorso, non meritano alcun seguito l’assunto della ricorrente secondo cui “non si era obbligata a vendere” (così ricorso, pag. 30) nonchè gli assunti consequenziali secondo cui “non poteva essere obbligata a “mantenere il bene promesso in vendita” libero da pesi ed oneri” (così ricorso, pag. 30) e secondo cui appieno si legittimerebbe “la sopravvenuta iscrizione dell’ipoteca volontaria, dopo oltre tre anni (15.11.2007) dalla proposta irrevocabile del F. ((OMISSIS))” (così ricorso, pag. 31).

Per altro verso è innegabile che la P. si fosse obbligata a trasferire i terranei liberi – al momento del rogito notarile – da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

E tuttavia allorchè si imposta la pronuncia ex art. 2932 cod. civ. i cespiti immobiliari compromessi in vendita liberi non erano, sicchè ineccepibilmente la corte romana ha accolto l’appello incidentale.

Con il settimo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che la corte d’appello ha omesso l’esame del motivo di gravame con cui aveva censurato il primo dictum nella parte in cui il tribunale aveva condizionato ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. il trasferimento degli immobili al pagamento dell’importo di Euro 310.000,00 anzichè al pagamento dell’importo di Euro 330.000,00, corrispondente al quantum del prezzo pattuito.

Il settimo motivo va respinto.

Propriamente la denuncia di omesso esame per nulla si giustifica.

La corte di merito ha vagliato il motivo di gravame ed ha statuito nel senso che il primo giudice aveva esattamente individuato in Euro 310.000,00 il residuo prezzo da corrispondere alla promittente alienante; che infatti l’importo di Euro 20.000,00 era portato dall’assegno bancario che la promittente venditrice avrebbe potuto ritirare presso l’agenzia immobiliare inizialmente incaricata (cfr. sentenza d’appello, pag. 3).

Quanto poi alla censura di superficialità che connoterebbe l’esame operato – nei termini summenzionati – dalla corte distrettuale (cfr. ricorso, pag. 33), basta rimarcare che tra le figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire rilevanza nel solco dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, novello n. 5 – è il caso della “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, della “motivazione apparente”, del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, della “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” – sicuramente non è annoverabile (lo si è già premesso) il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053).

Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e/o dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Deduce che l’omesso l’esame del motivo di gravame con cui aveva censurato il primo dictum nella parte in cui il trasferimento dei beni era stato subordinato al pagamento dell’importo di Euro 310.000,00 anzichè dell’importo di Euro 330.000,00, costituisce inoltre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonchè del principio della obbligatoria concisa esposizione delle ragioni della decisione.

L’ottavo motivo analogamente va respinto.

E’ sufficiente, per un verso, sottolineare che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito (ovvero su un motivo di gravame) – che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. – ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione (il che non è nella fattispecie) su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass. 16.5.2012, n. 7653).

E’ sufficiente, per altro verso, sottolineare che la denuncia di violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, non si giustifica neppure alla stregua del paradigma della “motivazione apparente” (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672).

Invero la corte territoriale ha comunque, pur in parte qua, compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Con il nono motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e/o dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Deduce che con l’atto di appello aveva reiterato l’istanza di ammissione dell’interrogatorio formale della controparte nonchè l’istanza di ammissione di c.t.u. sulla natura delle soffitte; che con l’atto di gravame aveva altresì formulato istanza di ammissione di prova testimoniale, siccome indispensabile ai fini della decisione.

Deduce che la corte per nulla ha motivato al riguardo.

Il nono motivo parimenti non merita seguito.

E’ sufficiente porre in risalto, da un canto, che la motivazione di rigetto di un’istanza di mezzi istruttori non deve essere necessariamente data in maniera espressa, potendo la stessa ratio decidendi, che ha risolto il merito della lite, valere da implicita esclusione della rilevanza dei mezzi dedotti ovvero da implicita ragione del loro assorbimento in altri elementi acquisiti al processo (cfr. Cass. 16.6.1990, n. 6078; cfr. Cass. 27.7.1993, n. 8396, secondo cui non è censurabile in sede di legittimità il giudizio (anche implicito) espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluità della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere già raggiunto, in base all’istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione; Cass. 11.8.2000, n. 10719).

E’ sufficiente porre in risalto, d’altro canto, che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Cass. 5.7.2007, n. 15219; Cass. 21.4.2010, n. 9461).

In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è datato 21.7.2014. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, P.A., a rimborsare al controricorrente, F.V., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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