Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32142 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. II, 12/12/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 12/12/2018), n.32142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21092-2014 proposto da:

M.M.L., rappresentata e difesa dagli Avvocati PIO CORTI e

FELICE BRUSATORI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del

primo in ROMA, VIALE PARIOLI 79H;

– ricorrente –

contro

CONIT s.r.L., in persona del suo amministratore unico e legale

rappresentante B.S., rappresentata e difesa dagli Avvocati

GIUSEPPE MARELLI e ITALO CASTALDI ed elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/D;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2152/13 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/07/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 19.1.2007 la CONIT S.R.L. esponeva: di aver stipulato con il Comune di Gallarate, con atto pubblico in data 28.12.1988, convenzione per la concessione di autoparcheggio multiplo in ampliamento della struttura esistente in (OMISSIS) e per la costituzione di diritto d’uso; che, con atto denominato “promessa di vendita” del 31.3.1989, la Conit s.r.l. aveva promesso di cedere e vendere a M.M.L., che si era obbligata ad acquistare, il diritto d’uso di uno dei posti auto per anni 80 dalla consegna, al prezzo di Lire 17.600.000, oltre IVA; che atto interpretativo del 30.12.1992, il Comune di Gallarate e la Conit avevano specificato che l’espressione “costituzione del diritto d’uso” si dovesse intendere come “costituzione del diritto di superficie”; che, con sentenza del 23.11.2000 la Conit era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano; e con sentenza del 5.1.2005, il Tribunale ne aveva omologato il concordato fallimentare, la cui esecuzione integrale era stata certificata dal Tribunale con decreto del 18.10.2005.

Deduceva altresì che, nel frattempo, a definizione della causa R.G. n. 656/92, promossa da M.M.L. e da altri promissari acquirenti contro la Conit, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 1088/1994, aveva rigettato le domande proposte dai promissari acquirenti, dirette a ottenere il trasferimento del “diritto d’uso sull’immobile ex art. 2932 c.c. dandosi atto della disponibilità da parte degli attori di versare la somma ancora inadempiuta”; che era proposto appello e che la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2597/1998, passata in giudicato, aveva rilevato la nullità dei contratti preliminari, per la giuridica impossibilità dell’oggetto, siccome costitutivo dell’obbligo di concludere contratti di trasferimento di diritti d’uso difformi dal tipo disciplinato dalla legge; che, conseguentemente, la M. occupava dal 15.12.1990 il posto-auto senza titolo e, nonostante la diffida, non aveva provveduto al rilascio, nè aveva pagato alcuna indennità di occupazione o spesa di gestione; che pertanto la Conit aveva convenuto davanti al Tribunale di Busto Arsizio, Sez. distaccata di Gallarate, M.M.L., chiedendo che, preso atto della sentenza n. 2597/1998 della Corte d’Appello di Milano, la stessa fosse condannata al rilascio del posto-auto in oggetto, oltre al pagamento delle spese di gestione pari a Euro 5.397,09, oltre IVA e a Euro 9.450,00, a titolo di indennità di occupazione senza titolo.

M.M.L. si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto di tutte le domande, previa integrazione del contraddittorio ex artt. 102 e 107 c.p.c. nei confronti del Comune di Gallarate e della Car Service s.a.s.; eccepiva la carenza di legittimazione attiva della Conit, essendo la Car Service s.a.s. diventata titolare della convenzione con il Comune di Gallarate per la gestione del parcheggio multipiano; contestava l’efficacia di giudicato della sentenza n. 2597/1998 della Corte d’Appello di Milano; eccepiva la prescrizione breve ex art. 2947 e 2948 c.c. e quella ordinaria ex art. 2946 c.c., in ordine alle richieste di pagamento delle spese e dell’indennità risarcitoria; chiedeva la conversione del contratto nullo ai sensi dell’art. 1424 c.c. in altro avente ad oggetto il diritto di superficie e quindi il trasferimento ex art. 2932 c.c.; domandava la restituzione del doppio della caparra versata alla firma del preliminare e ammontante a Euro 17.559,34 e la condanna al pagamento di detta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Ammesse e assunte le prove dedotte, disposta C.T.U., con sentenza n. 206/2009, depositata in data 11.5.2009, il Tribunale di Busto Arsizio, Sez. distaccata di Gallarate, decideva che, per effetto dell’accertata nullità del contratto, pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 2597/1998, M.M.L. doveva essere condannata alla restituzione del posto auto alla Conit e a pagare a questa la somma di Euro 9.341,86, a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo; viceversa la Conit doveva essere condannata a pagare alla M. la somma di Euro 8.056,73, oltre interessi legali dalla data del versamento della caparra al saldo; le spese di lite, inclusa quelle di CTU, erano compensate tra le parti.

Avverso detta sentenza proponeva appello la Conit s.r.l. Si costituiva la M. chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata; il rigetto delle domande proposte dalla Conit; l’accertamento della sussistenza di un diritto di superficie a suo favore; il rigetto dell’appello principale e, in subordine, proponeva appello incidentale con cui chiedeva che fosse accertato che nulla dovesse essere pagato a titolo di indennità di occupazione.

Con sentenza n. 2152/2013, depositata il 27.5.2013, la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza appellata, condannava la Conit s.r.l. a pagare sulla somma di Euro 8.056,73, da essa dovuta in restituzione alla M., gli interessi legali, non dal giorno del pagamento, bensì dal giorno della domanda giudiziale proposta dalla M. in via riconvenzionale con la comparsa di costituzione e risposta, depositata in primo grado il 24.4.2007. Rigettava tutti gli altri motivi di impugnazione principale e incidentale, compensando per intero le spese di lite del grado di giudizio.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione M.M.L. sulla base di quattro motivi; resiste Conit s.r.l. con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la “Illegittimità e annullabilità della sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2152/2013 e della sentenza n. 206/2009 del Tribunale di Busto Arsizio, Sez. distaccata di Gallarate per la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 e con riferimento all’art. 2909 c.c. e art. 1421 c.c. e all’art. 112 c.p.c. e per l’erronea interpretazione e applicazione di legge Violazione di legge – Omesso esame di un fatto decisivo sottoposto al Giudice – Omessa e/o errata motivazione e sua contraddittorietà – Erroneità e illegittimità della sentenza per inammissibilità della domanda, contraddittorietà della decisione – Ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c. – Violazione degli artt. 183 c.p.c. e art. 183 c.p.c., comma 6, nn. 1 e 2 – Decadenza e inammissibilità – Nullità del contratto 31.3.1989 e dei suoi atti presupposti e in particolare nullità originaria e/o derivata ex artt. 1418,1421,1422 e 1423 c.c.della convenzione 28.12.1988 e, comunque, decadenza per violazione ex art. 17 convenzione richiamata – Carenza di legittimazione attiva processuale e sostanziale in capo a Conit s.r.l.”.

1.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la “Illegittimità e annullabilità dell’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Milano per la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 e con riferimento agli artt. 112 e 116 c.p.c. – Erroneità e illegittimità dell’impugnata sentenza per la violazione degli artt. 2033,2038,2037 e 2697 c.c. – Carenza di prova e contraddittorietà della decisione – Ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c. anche con riferimento alla violazione ex art. 1224 c.c. – Omessa, illogica e contraddittoria motivazione Contrarietà a documenti in atti e al contenuto di “promessa di compravendita 31.3.89″”.

1.3. – Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa ed errata applicazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. – Errata interpretazione e omessa motivazione circa il punto in fatto decisivo, nonchè violazione degli artt. 1424 e 2932 c.c. Travisamento fattuale e motivazionale – Omessa, errata e contraddittoria motivazione – Omessa statuizione e violazione ex art. 112 c.p.c. e violazione ex art. 1422 c.c., nonchè travisamento dei fatti, omessa e/o illogica motivazione e contraddittorietà documentale”.

1.4. – Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la “Illegittimità, erroneità e infondatezza della sentenza impugnata con riferimento alla parziale riforma della stessa e al capo 3) e a favore di Conit per violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – Erroneità, infondatezza ed omessa motivazione e violazione ex artt. 1224 e 1282 c.c. e 112 c.p.c.”.

2. – Con la unica censura contenuta nel primo motivo, che si riesce ad enucleare dall’articolato complesso motivazionale, la ricorrente deduce che i giudici del merito abbiano ritenuto sufficiente, onde produrre effetti caducatori del contratto preliminare del 31.3.1989, il richiamo alla sentenza della Corte d’Appello n. 2597/1998, violando completamente le norme che sovraintendono sia all’identificazione che alla formazione del giudicato sostanziale ed ai suoi effetti, non considerando che qualsiasi contratto, seppur nullo, continua a produrre effetti finchè la validità non viene accertata e dichiarata giudizialmente e la relativa pronuncia diventa definitiva. I Giudici di merito avrebbero erroneamente attribuito alla sentenza n. 2597/1998 della Corte d’Appello di Milano gli stessi effetti che la Corte medesima aveva escluso, mancando ogni statuizione dichiarativa di nullità del contratto passata in giudicato.

2.1. – La censura è inammissibile.

2.2. – La ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto la sussistenza di un giudicato sulla nullità del preliminare, scaturente dalla sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2597/1998, con la quale viceversa non sarebbe mai stata accertata, con sentenza passata in giudicato, tale nullità, rilevata solo incidentalmente e d’ufficio, sulla considerazione che la durata di 80 anni prevista nel preliminare del 31.3.1989 prefigurasse la illegittima costituzione di un diritto d’uso difforme dal tipo legale dell’art. 1021 c.c. ed incompatibile con i bisogni dell’usuario e della sua famiglia (art. 979 c.c.).

In effetti, il passaggio motivazionale della richiamata sentenza n. 2597/98 relativo alla nullità del preliminare osserva, testualmente, che “in armonia con il disposto dell’art. 1421 c.c. la nullità deve essere rilevata incidentalmente (Cass. 2.4.1997 n. 2858), non già dichiarata, ove non vi sia domanda di chicchessia in tal senso”.

2.3. – Orbene, la censura non coglie la ratio decidendi.

La stessa Corte meneghina ha affermato espressamente che quell’accertamento, in quanto compiuto incidenter tantum, non avesse valore di giudicato circa la nullità del contratto. La Corte ha richiamato, in tal senso, il principio secondo cui, alla luce del ruolo che l’ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell’assetto negoziale e atteso che la risoluzione contrattuale è coerente solo con l’esistenza di un contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti ex actis, una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso, purchè non soggetta a regime speciale (escluse, quindi, le nullità di protezione, il cui rilievo è espressamente rimesso alla volontà della parte protetta); il giudice di merito, peraltro, accerta la nullità incidenter tantum senza effetto di giudicato, a meno che sia stata proposta la relativa domanda (Cass. sez. un. n. 14828 del 2012; cfr., altresì, Cass. sez. un. n. 26242 del 2914).

Ciò premesso, e nondimeno, il Collegio d’appello ha rilevato che “condiviso tale orientamento, è comunque conseguente agli stessi argomenti della prima sentenza di appello del 1998, esplicitamente richiamati dalla sentenza qui appellata, ritenere nel merito fondata la domanda principale proposta da Conit” (sentenza impugnata, pag. 17). La Corte sottolinea, infatti, che “non mutano gli effetti sostanziali della decisione (che si traducono nell’uguale esito degli accoglimenti delle domande principali proposte dalla società CONIT e del rigetto delle eccezioni preliminari di Maria Luisa M.) se si segue – come doveroso, per l’autorevolezza persuasiva delle sue motivazioni – l’orientamento recente delle Sezioni Unite, disconoscendo all’accertamento incidentale della nullità l’idoneità ad assumere l’autorità di cosa giudicata” (sentenza impugnata, pag. 27).

Pertanto, la ratio decidendi della odierna questione non viene fondata sulla espansione degli effetti del giudicato esterno (come affermato criticamente dalla ricorrente), bensì sul richiamo integrale agli stessi argomenti della sentenza del 1998, recepiti anche dalla sentenza appellata, in quanto condivisi nel merito, fatti propri e ribaditi dalla Corte distrettuale, sulla base delle stesse considerazioni giuridiche.

3. – Quanto alle restanti censure del primo motivo, ed ai motivi secondo, terzo e quarto, da decidersi congiuntamente, se ne ravvisa l’inammissibilià.

3.1. – Ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata.

Se è vero che l’indicazione dei motivi non necessita dell’impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l’oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014). Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014). E comporta, tra l’altro, l’obbligo di una esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti, onde illustrare le singole dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015).

Così, dunque, i motivi di impugnazione, che (come nella specie) prospettino ciascuno una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione di una serie di norme e di parametri asseritamente violati, sono altrettanto inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall’altro, richiedono un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giugnere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione (Cass. n. 21611 del 2013; conf. Cass. n. 19443 del 2011; Cass. n. 18021 del 2016). In tema di ricorso per cassazione, è inammissible la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento (come nella specie) alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 19443 del 2011).

3.2. – Gli odierni motivi di ricorso, così come formulati, si connotano dunque per una confusa articolazione di una pluralità di censure tra loro disomogenee – riferite contemporaneamente tutte, congiuntamente ed indistintamente, ad asseriti vizi di violazione e/o falsa applicazione di plurime norme di legge, di nullità della sentenza o del procedimento e di omessa pronuncia su fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti – prive di una precisa identificazione, necessaria, appunto, per evidenziarne e compiutamente individuarne il contenuto ed analizzarne la rispettiva fondatezza o meno. Esse, viceversa, appaiono contraddistinte dall’evidente scopo di contestare, nel complesso e nello specifico, l’intero impianto motivazionale della decisione (criticato in tutti i suoi aspetti); risolvendosi, in buona sostanza, nella inammissibile richiesta di una generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018).

4. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite alla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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