Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32141 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. II, 12/12/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 12/12/2018), n.32141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16683/2014 proposto da:

C.A. in proprio e quale procuratore di C.P.

elettivamente domiciliati in ROMA VIA PREMUDA 1, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO FEDELI, rappresentati e difesi dagli avvocati

RAFFAELLA GINANNESCHI, GIANCARLO GINANNESCHI;

– ricorrenti –

contro

D.S.G., D.S.D., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA POMPONIO LETO 2, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

STRONATI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento n. 378/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2018 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che all’epilogo di una tormentata vicenda giudiziaria, concretizzatasi già in cinque sentenze, finalmente ristabilito l’integro contradditorio, il Tribunale di Rieti, con sentenza del 25/10/2008, rigettò la domanda riconvenzionale d’usucapione proposta da D.S.G. e D.S.D. e, accolta la domanda attorea di C.A. e P., condannò la controparte alla demolizione di una parte di fabbricato, ad eliminare talune canalette di scolo, a rimuovere un cancello e un certo numero di blocchi di calcestruzzo e a risarcire il danno, quantificato in Euro 6.000,00;

che la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 21/1/2014, rigettò sia le domande principali, che quella riconvenzionale;

ritenuto che C.A. e P. propongono ricorso per cassazione avverso la statuizione di cui sopra, prospettando cinque motivi di censura;

che D.S.D. e G. resistono con controricorso; che entrambe le parti hanno depositato memoria;

ritenuto che con i cinque esposti motivi, tra loro osmotici, e, quindi, scrutinabili unitariamente, i ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 157-166-167 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; degli artt. 950 e 832 cod. civ., art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; “dell’art. 360 c.p.c., n. 5”; della L. 10 maggio 1976, n. 346, art. 3 in relazione agli artt. 167 e 269 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 3;

ritenuto che la complessiva critica mossa alla sentenza di primo grado, peraltro, come si vedrà meglio immediatamente dopo, largamente aspecifica, di merito e distonica rispetto al decisum, muove una generale contestazione alla decisione, la quale, in estrema sintesi, disposta nuova consulenza, tenuto conto che la prima si era svolta in difetto di contraddittorio per entrambe le parti (assenza di C.P. e di D.S.D.), condividendone le risultanze, aveva escluso che fosse rimasto provato sconfinamento da parte del fabbricato D.S. e, da qui, il rigetto delle domande attoree, e, a cagione della conclamata incertezza probatoria sui confini, il rigetto della riconvenzionale domanda d’usucapione;

ritenuto che i ricorrenti muovono rimprovero principale per avere la Corte locale disposto il rinnovo della CTU, alla quale, inoltre, era stato assegnato il compito di accertare i confini, che, invece, non erano contestati e a dispetto delle acquisite prove, delle mappe e delle risultanze della prima CTU; non era data cogliere la ragione per la quale si era assegnato rilievo alla posizione di D.S.D., la quale solo nel 1983 si era rivolta al Pretore di Rieti, a controversia iniziata, dovendosi, inoltre, considerare che D.S.G. si era dichiarato unico dominus della costruzione; viene richiamato un decreto emesso dal Pretore di Rieti, ex L. n. 346 del 1976, al fine di affermare che esso non riguardava la particella n. (OMISSIS); vengono richiamate vicende traslative, al fine di dimostrare che i confini non erano incerti; si lamenta che la Corte d’appello aveva obliterato l’esistenza della materializzazione dei confini e che, ancora una volta, aveva errato nel disporre nuova CTU; si conclude evidenziando che al citato decreto pretorile si era dato un rilievo ingiustificato, finendo per riconoscere la qualità di proprietaria ex novo a D.S.D., la quale, si insiste, non aveva contestato i confini;

considerato che le esposte doglianze non superano il vaglio d’ammissibilità, in quanto:

– disattendono palesemente la griglia normativa di cui al combinato disposto degli artt. 360 e 366 cod. proc. civ., evocando atti, fatti, vere e proprie vicende, sarebbe meglio dire, che questa Corte non è in grado di prendere in considerazione, perchè radicalmente estranei alla narrazione di cui in sentenza e non puntualmente, cioè con specifica relazione teleologica, portati ad integrale conoscenza del Collegio;

– per quella parte scrutinabile basti osservare che:

a) la prima consulenza d’ufficio venne svolta in conclamato difetto di contraddittorio, il che ne imponeva il rinnovo;

b) in ogni caso il giudice può liberamente ritenere opportuno disporre un rinnovo peritale e apprezzare come maggiormente attendibile una relazione piuttosto che un’altra, con giudizio insindacabile in sede di legittimità;

c) la necessità di accertare i confini nasceva dalla natura delle rispettive domande, ed in particolare di quella attorea, la quale presupponeva l’accertamento dell’edificazione dei D.S. oltre il confine;

d) quanto la vizio di omesso esame di un fatto controverso e decisivo (peraltro, impropriamente evocato quale violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che il vizio in parola prevede) è bastevole ricordare che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; in definitiva la norma in parola consente il ricorso solo in presenza di omissione della motivazione su un punto controverso e decisivo (dovendosi assimilare alla vera e propria omissione le ipotesi di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione) – S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 62, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914), omissione che qui non si rileva affatto, avendo la sentenza impugnato spiegato le ragioni della decisione;

e) è appena il caso di soggiungere che la evocazione di norme asseritamente violate perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operata dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente;

– diversamente, come accade qui, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento di merito del giudice, il quale ha ricostruito la fattispecie concreta difformemente dalle aspettative del ricorrente, di talchè la prospettata violazione non può ipotizzarsi;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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