Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32141 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. III, 10/12/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 10/12/2019), n.32141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10688/2018 proposto da:

C.A., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO

LAZZARI;

– ricorrente –

contro

GESTIONE STRALCIO UNITA’ SOCIO SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) poi n.

(OMISSIS), quale successore universale della soppressa U.S.L N.

(OMISSIS), nella persona del legale rappresentante pro tempore Dott.

B.M. in qualità di Commissario Liquidatore della Lombardia,

domiciliato ex lege in ROMA, presso lo studio dell’avvocato MARINO

VITTORIO BOTTINI;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

A.S.S.T. GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGURDA AZIENDA OSPEDALIERA

OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA, in persona del legale rappresentante

Dott. T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO, 17/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

C.A., GESTIONE STRALCIO UNITA’ SOCIO SANITARIA LOCALE N.

(OMISSIS), MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 5457/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/10/2019 dal Consigliere.

Fatto

RILEVATO

che:

C.A.M. conveniva in giudizio la Gestione stralcio sociosanitaria locale n. (OMISSIS), poi divenuta Gestione Liquidatoria della stessa USL n. (OMISSIS), quale successore della soppressa USL n. (OMISSIS), chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di emotrasfusioni eseguite, per perdite ematiche susseguenti un parto cesareo, il (OMISSIS), presso la Divisione ostetrico ginecologica dell’Ospedale (OMISSIS), Ospedale Regionale “(OMISSIS)”;

esponeva che:

– il (OMISSIS), presso l’Ospedale di (OMISSIS), le erano stati praticati esami di laboratorio da cui era emersa la positività al virus HCV;

– il 22 dicembre 2003 aveva proposto domanda di indennizzo ex L. n. 210 del 1992, poi accolta sul presupposto che non fosse possibile escludere che le trasfusioni in parola fossero state il veicolo dell’infezione virale;

si costituiva l’ATS, Agenzia Territoriale della Salute della Città metropolitana di Milano, già Azienda Sanitaria Locale di Milano, Gestione liquidatoria e stralcio della USSL n. (OMISSIS), eccependo la prescrizione e la carenza di legittimazione passiva, contestando nel merito la fondatezza della pretesa e chiamando in manleva il Ministero della salute e l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS);

si costituiva l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS), eccependo la prescrizione, la carenza di legittimazione passiva e contestando nel merito la fondatezza della pretesa;

si costituiva anche il Ministero della salute, eccependo la prescrizione e negando anch’esso la fondatezza della pretesa;

il Tribunale rigettava la domanda osservando che:

– la pretesa nei confronti del Ministero della salute era prescritta posta la responsabilità in tal caso di natura aquiliana, e atteso il periodo trascorso dalla domanda d’indennizzo sopra ricordata del 22 dicembre 2003, oltre la quale non era ragionevole ritenere che la prescrizione potesse continuare a decorrere, e la notifica della citazione del 26 aprile 2013;

– VATS era carente di legittimazione passiva in forza della normazione introdotta con D.Lgs. n. 502 del 1992, istitutiva delle AUSL, L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1 e L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14, che aveva individuato nelle Regioni i soggetti obbligati ad assumere i debiti maturati prima del 31 dicembre 1994 dagli organismi soppressi, mediante apposite gestioni stralcio poi trasformate in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende;

-la domanda nei confronti del (OMISSIS), la cui responsabilità era di natura contrattuale, era infondata poichè, come emerso dalla consulenza tecnica di ufficio, l’identificabilità del virus HCV era giunta solo tra il 1988 e il 1989; l’obbligatorietà dei relativi test, disponibili e utilizzati dal 1989, era stata sancita dal D.M. n. 107 del 1990; l’unico valido test era quello volto a selezionare i donatori, ma all’epoca non aveva ancora trovato conferme scientifiche; non vi era, al tempo, una chiara normazione ministeriale;

la Corte di appello, adita da C.A. che censurava in specie la mancata affermazione della responsabilità concorrente delle Gestioni stralcio e nel merito la conoscenza e rilevabilità officiosa del virus già dagli anni 60, rigettava il gravame ritenendo, quale profilo assorbente tutte le questioni dedotte, l’impossibilità di configurare una responsabilità della struttura ospedaliera tenuto conto dell’epoca di scoperta del virus e dell’assenza di test idonei a rivelarne l’esistenza nel sangue a far tempo dall’infezione della vittima nel caso delibato;

il giudice di secondo grado rigettava poi la censura avverso la compensazione delle spese avvenuta in prime cure ma, attesa la reiterazione in appello delle ragioni già spese davanti al Tribunale, condannava l’appellante alla rifusione dei costi processuali di ATS e (OMISSIS);

avverso questa decisione ricorre per cassazione C.A. articolando tre motivi corredati da memoria;

resiste con controricorso la Gestione Liquidatoria USSL n. (OMISSIS), poi n. (OMISSIS), già Gestione Stralcio USSL n. (OMISSIS), quale successore della soppressa USL n. (OMISSIS);

resiste con controricorso l’ASST (OMISSIS), già Azienda Ospedaliera (OMISSIS), che ha formulato altresì un motivo di ricorso incidentale condizionato, corredato da memoria.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1176,2236, c.c. e della L. n. 592 del 1967, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che già dagli anni 60 erano disponibili controlli atti a impedire la trasmissione di sangue infetto selezionando i donatori in relazione ai valori delle transaminasi e agli altri indicatori delle funzionalità epatiche, così come sussistevano obblighi normativi volti a implementare questi controlli richiamati anch’essi dalla giurisprudenza di legittimità obliterata dai giudici di merito, sicchè, non essendo stato provato il rispetto di quei protocolli, non avrebbe potuto escludersi la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera;

con il secondo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,1218,2236,1176,2049,2050,2051, c.c., artt. 113,116, c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato violando il riparto degli oneri probatori afferente alle responsabilità, posto che alla parte istante spettava solo l’allegazione della condotta astrattamente idonea ad aver determinato la lesione, com’era avvenuto, mentre avrebbe dovuto essere la struttura ospedaliera ovvero il potenziale obbligato a dimostrare di aver adempiuto ai correlativi obblighi preventivi ovvero a provare il difetto o piuttosto l’interruzione del nesso causale;

con il terzo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di compensare le spese di lite di secondo grado, sussistendo le medesime ragioni d’incertezza ricostruttiva della fattispecie che avevano indotto il Tribunale a compensarle davanti a sè, e lo stesso giudice di secondo grado a confermare quella decisione;

con il motivo di ricorso incidentale condizionato l’ASST (OMISSIS) prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, c.p.c., ovvero della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1, L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14, poichè la Corte di appello avrebbe errato omettendo di pronunciarsi sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva, riproposta in appello dopo che già il Tribunale non aveva statuito sulla stessa, eccezione nel merito in ogni caso fondata poichè la maturazione del preteso credito risarcitorio era antecedente all’istituzione dell’ente e riferibile ai diversi enti tempo per tempo preposti a risponderne secondo la legislazione speciale richiamata;

Rilevato che:

il primo motivo di ricorso principale è fondato con assorbimento dei restanti;

secondo la giurisprudenza di questa Corte:

a) in caso di patologie conseguenti a infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità della pubblica amministrazione anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all’apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni 60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sull’amministrazione, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all’anno 1958 (per l’elenco esaustivo delle quali cfr. Cass. civ., 13/07/2018, n. 18520), l’obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi (Cass., 22/01/2019, n. 1566, in un caso di virus HCV conseguente a trasfusioni del 1970);

b) per escludere poi, e d’altra parte, l’inadempimento, di natura contrattuale, della singola struttura ospedaliera, pubblica o privata, inserita nella rete del servizio sanitario nazionale, dev’essere accertato, dal giudice di merito, che la stessa abbia utilizzato sacche di sangue provenienti dal servizio di immunoematologia trasfusionale della USL, preventivamente sottoposte ai controlli richiesti dalla normativa dell’epoca, solo in tal caso, quando cioè non abbia provveduto direttamente con un autonomo centro trasfusionale, esulando dalla diligenza a lei richiesta il dovere di conoscere e attuare le misure attestate dalla migliore scienza medica per evitare la trasmissione del virus (Cass., 29/03/2018, n. 7884, pagg. 4-5; Cass., 19/02/2016, n. 3261);

gli accertamenti sub b) afferiscono dunque al merito della pretesa (come afferma Cass., 15/02/2018, n. 3685, discussa anche nelle memorie dalle parti);

la “ratio decidendi” della Corte di appello risulta quindi errata e per questo la sentenza dev’essere cassata, spettando poi al giudice del rinvio applicare i sopra esposti principi in relazione alle verificate e apprezzate risultanze di causa;

la Corte territoriale ha speso la riferita ragione decisoria affermandone esplicitamente la natura complessivamente “assorbente” (pag. 19 della sentenza gravata): ne consegue che:

I) non vi è stato il giudicato implicito negativo della legittimazione passiva della Gestione stralcio (Cass., Sez. U., 12/05/2017, n. 11799, p. 9.3.3.1.) invocato da quest’ultima in controricorso;

II) non vi è stata violazione dell’art. 112, c.p.c., nè rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’Azienda Ospedaliera (OMISSIS), come invece rispettivamente dedotto e ipotizzato nel motivo di ricorso incidentale condizionato di quest’ultima;

III) il ricorso incidentale condizionato è dunque per un verso infondato – quanto alla deduzione afferente all’art. 112 c.p.c. – per altro verso e comunque inammissibile, dovendosi pronunciare il giudice del rinvio anche su tale eccezione;

spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto, e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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