Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32140 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. II, 12/12/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 12/12/2018), n.32140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27634-2014 proposto da:

V.E., V.M.G., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS,

che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO

RAFFAGLIO;

– ricorrenti –

contro

S.M., A.D., R.G.M., R.D.,

A.R.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

AQUILEIA 12, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MORSILLO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO LASCIOLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 890/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 01/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2018 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la Corte d’appello di Brescia rigettò l’impugnazione avanzata da V.E. e M.G. nei confronti di A.D. e R.M., R.D., R.M., S.M., avverso la sentenza di primo grado, con la quale, per quel che residua di utilità, era stata disattesa la domanda delle appellanti di negatoria servitutis nei confronti dei proprietari d’immobili viciniori alla corte di affermata proprietà delle attrici, corte della quale dichiarava, del pari, inammissibile la domanda di accertamento di proprietà esclusiva;

ritenuto che avverso la statuizione d’appello propongono ricorso le appellanti sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati con memoria;

che S.M., A.D., R.M.G., R.D. e A.R.M. resistono con controricorso;

ritenuto che con il primo motivo le ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 1031 c.c., art. 1140 c.c., comma 1, art. 1144 cod. civ., art. 112 c.p.c. e art. 132 cpv c.p.c., n. 4, nonchè omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, affermandosi che la Corte d’appello aveva errato nel reputare sussistere una servitù d’uso pubblico sulla corte privata per il fatto che gli autoveicoli nell’imboccare una pubblica strada, assai angusta, erano costretti a sconfinare per una quindicina di centimetri all’interno della predetta area, di talchè, non sussistevano le condizioni perchè si affermasse la servitù d’uso pubblico dell’intiera area; mancava “un preciso titolo costitutivo”, che avrebbe dovuto “concretizzarsi nell’indispensabile esercizio della servitù o ab immemorabile, oppure per il periodo necessario all’usucapione”; pertanto, la sentenza, omettendo di prendere in esame i fatti rilevanti di causa era incorsa in errore di diritto;

considerato che la censura è infondata per quanto appresso:

– come sovente è dato riscontrare con l’allegazione di una pretesa violazione di legge, il ricorso mira ad un inammissibile riesame di merito, qui del tutto evidente, avendo la sentenza impugnata preso in esame i presupposti fattuali necessari per affermare la sussistenza della servitù d’uso pubblico (cfr., in specie, pag. 7) e sulla base delle predette emergenze la statuizione è conforme a diritto, sussistendo le condizioni di legge più volte ricordate da questa Corte: 1) l’uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati “uti cives” in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un’utilizzazione “uti singuli”, cioè finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso ad un determinato immobile di proprietà privata; 2) l’oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l’esercizio della servitù; 3) il protrarsi dell’uso per il tempo necessario all’usucapione (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 28632, 29/11/2017, Rv. 646531);

– quanto alla dedotto omesso esame di un fatto controverso e decisivo è bastevole ricordare che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; in definitiva la norma in parola consente il ricorso solo in presenza di omissione della motivazione su un punto controverso e decisivo (dovendosi assimilare alla vera e propria omissione le ipotesi di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione) – S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 62, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914), omissione che qui non si rileva affatto, per quanto testè chiarito;

ritenuto che con il secondo e il terzo motivo, tra loro collegati, il ricorso prospetta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1031,1032,1061 e 2697 cod. civ., artt. 112,113,115 e 346 cod. proc. civ., nonchè mancanza assoluta di motivazione e omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), deducendosi che:

– la Corte d’appello aveva correttamente rilevato non essere condivisibile l’affermazione di primo grado, secondo la quale la dimostrazione dell’uso era condizione sufficiente a far escludere il vantato diritto delle attrici ad opporsi all’uso iure privatorum rivendicato dagli appellati, stante la diversità di presupposti (l’uso pubblico autorizzava il passaggio uti cives, per contro, quello privato deve trovare fondamento in un diverso titolo, che non sia costituito dal solo fatto dell’appartenenza alla pubblica comunità);

– tuttavia, da tale corretta premessa, per le ricorrenti, la Corte d’appello era giunta alla non condiva conclusione, secondo la quale le appellanti non avessero mosso contestazione sul punto, essendosi “limitate a disquisire in ordine, alla affermata e per loro insussistente servitù di pubblico transito”, poichè il giudice è tenuto a decidere su tutte le domande, applicando le norme di diritto e sulla base delle prove proposte dalle parti; inoltre, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., spettava ai convenuti l’onere di dimostrare il loro contrapposto diritto di servitù, con la conseguenza che la sentenza avrebbe dovuto accogliere la domanda di negatoria servitutis proposta in primo grado e ritualmente riproposta in appello, con il consequenziale rigetto delle domande riconvenzionali, in provata presenza della piena proprietà sulla piccola area delle ricorrenti, sulla cui sussistenza le controparti non avevano proposto appello incidentale;

– in definitiva, a parere delle ricorrenti, la Corte locale aveva applicato il principio di non contestazione invece che ai fatti, inammissibilmente alle conseguenze giuridiche e non s’era avveduta che, in siffatto modo, si era legittimato il passaggio abusivo dei controricorrenti, non quale conseguenza di marginale, inevitabile sconfinamento nell’imboccare la via pubblica, ma quale esercizio privato per raggiungere un’autorimessa costruita negli ultimi quattro anni;

considerato che il complesso censuratorio sopra sunteggiato non può essere accolto, sulla base di quanto appresso:

– le ricorrenti avevano allegato che l’utilizzo da parte dei controinteressati non si identificava con l’uso uti cives, ma con un uso diverso e maggiormente oneroso;

– la sussistenza di una tale evenienza fattuale risulta essere stata esclusa dal Giudice di primo grado, avendo questi ritenuto non essere emerso quale attività ulteriore e maggiormente gravosa la controparte avesse rivendicato, rispetto al mero fatto, comune a tutti gli altri utenti della strada, di passare per quell’area (e la circostanza che l’entità dell’invasione fosse dipendente dalle dimensioni del veicolo, dal tipo di manovra e dall’abilità di guida del conducente, appare, palesemente, circostanza ininfluente);

– le ricorrenti non hanno neppure in questa sede dedotto di avere sottoposto a critica d’appello una tale conclusione del Tribunale, allegando che la controparte facesse o intendesse fare un uso diverso e maggiormente gravoso della corte, rispetto a quello pubblico;

– ovviamente, è appena il caso di soggiungere che, anche in questo caso, per le già esposte ragioni non è ipotizzabile l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo e, meno che mai, si riscontra difetto assoluto di motivazione, avendo la sentenza gravata motivato sul punto;

ritenuto che con il quarto motivo le ricorrenti denunziano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 3, 4 e 5, sulla base di quanto segue:

– la Corte d’appello aveva errato a giudicare tardiva la domanda subordinata con la quale era stato chiesto dichiararsi illegittimo l’aggravamento della servitù, causato dal continuativo passaggio al fine di raggiungere l’autorimessa, di recente edificata, poichè una tale domanda era stata proposta in primo grado e ribadita con l’atto d’appello;

considerato che il motivo non è fondato, dovendosi osservare che la questione dell’aggravamento della servitù non è autonomamente prospettabile, tenuto conto del rigetto dei due motivi che precedono: non constando che in appello sia stata contestato l’accertamento del Tribunale di non specifica maggior gravosità del passaggio dei controinteressati, rispetto a quello praticato da qualunque altro utente della strada, uti cives;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte delle ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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