Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32140 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. III, 10/12/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 10/12/2019), n.32140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9111/2018 proposto da:

CEC GENERAL SERVICES SRL, in persona del proprio Amministratore

Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso

lo studio dell’avvocato MAURIZIO CANFORA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GAETANO FRANCHINA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL N. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL N. (OMISSIS), in persona del curatore Avv.

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI S.

SPIRITO, 48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LAURA LEONE;

– ricorrente incidentale –

contro

CEC GENERAL SERVICES SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 59/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/10/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

la Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. agì nei confronti della C.E.C. General Services s.r.l. per sentir dichiarare, ex art. 2901 c.c., l’inefficacia dell’atto di compravendita del 24.5.2002 con cui la (OMISSIS) aveva alienato alla convenuta un complesso immobiliare urbano sito in (OMISSIS), precisando che, sul sedime risultante dall’abbattimento delle costruzioni esistenti al momento della vendita, la C.E.C. aveva realizzato un nuovo edificio, di cui solo alcune porzioni erano ancora in proprietà della costruttrice; chiese pertanto, in via subordinata, che la domanda venisse accolta in relazione alle anzidette porzioni, rappresentate catastalmente al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS);

la convenuta resistette alla domanda, chiedendone l’integrale rigetto;

il Tribunale di Siracusa accolse la domanda subordinata, dichiarando l’inefficacia della compravendita nei confronti della Curatela, “limitatamente alle unità immobiliari di proprietà della C.E.C. General Services s.r.l. identificate nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Siracusa al foglio (OMISSIS) particella (OMISSIS)”;

in sede di appello, la CEC dedusse che il nuovo edificio era stato realizzato anche su due terreni acquistati da terzi e eccepì che i subalterni nn. (OMISSIS) della p.lla (OMISSIS) non ricadevano sul terreno ceduto dalla (OMISSIS);

la Corte di Appello di Catania ha rigettato il gravame della C.E.C., considerando provato l’elemento soggettivo della scientia damni in capo all’acquirente e ritenendo che la questione relativa ai subalterni non ricadenti nel complesso alienato dalla (OMISSIS) costituiva “eccezione nuova inammissibile ex art. 345 c.p.c., ovvero, e comunque, (…) contestazione nuova riguardante un fatto non contestato in primo grado e quindi inammissibilmente sollevata in appello”;

ha proposto ricorso per cassazione la C.E.C. General Services s.r.l., affidandosi a due motivi; la Curatela intimata ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato;

entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2727,2729 e 2901 c.c. e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la scientia damni in capo all’acquirente, assumendo che la Corte di Appello ha erroneamente fatto ricorso a presunzioni semplici, segnatamente laddove ha affermato che i coniugi M. e B. (già in rapporti con la (OMISSIS)) erano stati in grado di influenzare le scelte della C.E.C. già prima di divenirne soci;

il motivo è inammissibile in quanto, a fronte di un’accurata e logica disamina della questione effettuata a pagg. 9-11 della sentenza, la ricorrente non evidenzia, in relazione ai singoli elementi valutati dalla Corte di merito, una effettiva carenza dei requisiti della gravità, precisione e concordanza che debbono contraddistinguere l’inferenza presuntiva – rispetto alla quale questa Corte ha riconosciuto (cfr. Cass., S.U. n. 1785/2018, in motivazione) l’ammissibilità del sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 3, ma si limita a fornire una lettura “riduttiva” degli elementi considerati, in tal modo sollecitando un non consentito diverso apprezzamento di merito;

il secondo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., sull’assunto che la Corte di Appello “ha errato nel rigettare l’eccezione con cui si rilevava l’inefficacia della compravendita con riguardo ai subalterni catastali nn. (OMISSIS), p.lla (OMISSIS), fg. (OMISSIS) del Catasto terreni di Siracusa, ritenendola fatto nuovo inammissibile in appello anzichè deduzione del vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado”: sostiene la ricorrente che “l’appellante, lungi dal proporre una nuova eccezione, ha semmai evidenziato un vizio di ultrapetizione che già affliggeva la sentenza di primo grado”;

il motivo è infondato giacchè mira a superare la valutazione di inammissibilità compiuta dalla Corte (sotto il duplice profilo della novità ex art. 345 c.p.c. e della non avvenuta contestazione dei fatti nel giudizio di primo grado) sul mero assunto di una extrapetizione della sentenza di primo grado che tuttavia risulta evidentemente insussistente, dato che Tribunale ha accolto la domanda subordinata della Curatela, che – per quanto emerge dallo stesso ricorso (a pag. 3) – concerneva anche i subalterni contestasti solo in grado di appello;

il ricorso incidentale condizionato resta assorbito;

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiarando assorbito l’incidentale condizionato, e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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