Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3214 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 11/02/2020), n.3214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23496-2018 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELL’ACQUEDOTTO PAOLO 127, presso lo studio dell’avvocato DANIELA

COSTAGEORGOS, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI RUSSO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 316/1/18 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 26/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

A.R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, impugnando la sentenza resa dalla CTR dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe che ha confermato la legittimità del provvedimento di revoca delle agevolazioni tributarie previste in tema di piccola proprietà contadina a suo tempo godute in relazione all’acquisto di un podere in territorio di Mirobello con atto del (OMISSIS) già affermata dal giudice di primo grado. Secondo il giudice di appello, essendo mancata la produzione della certificazione definitiva attestante il possesso dei requisiti per conseguire le agevolazioni tributarie previste dalla L. n. 604 del 1954 la sola allegazione iniziale della certificazione provvisoria non poteva consentire alcun riconoscimento dell’agevolazione pretesa, non essendo idonea ad attestare l’esistenza dei requisiti necessari.

L’agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente e comunque l’erroneità della pronunzia, laddove ha escluso che il giudice tributario potesse valutare l’esistenza dei requisiti normativamente previsti dalla certificazione provvisoria prodotta. La violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4. Si prospetta l’incomprensibilità della decisione.

Con il secondo motivo si prospetta, nella sostanza, che la CTR avrebbe omesso l’esame della censura con la quale si era chiesto al giudice di valutare autonomamente il contenuto del certificato denominato provvisorio, al fine di desumerne l’esistenza dei presupposti legittimanti la concessione del beneficio.

Con il terzo motivo si deduce l’omessa pronunzia in cui sarebbe incorsa la CTR per non avere valutato in concreto il contenuto della certificazione provvisoria dalla quale si sarebbe dovuto desumere l’esistenza dei presupposti per la concessione dell’agevolazione, avendo la stessa natura di atto sostanzialmente definitivo di riconoscimento dei requisiti previsti dalla L. n. 604 del 1954.

Il primo motivo è infondato. La CTR ha deciso la causa manifestando le ragioni poste a fondamento della decisione ed individuandole, partitamente, nell’assenza della produzione della certificazione definitiva. In tal modo il giudice di appello non ha violato l’obbligo di esplicitare le ragioni della decisione in linea con la necessità di predisporre un contenuto motivatorio sicuramente sussumibili in quel minimo costituzionale richiesto dal quadro normativo vigente, alla stregua di quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053/2014 emessa in seguito alla novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Le ulteriori censure esposte nel primo e negli altri due motivi meritano a questo punto un esame congiunto e sono tutte infondate.

Giova premettere che in tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che intenda fruire dei benefici per la piccola proprietà contadina e che all’atto della registrazione si sia limitato a produrre l’attestazione di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 1, in luogo del certificato previsto dall’art. 3, è tenuto, ai sensi dell’art. 4, comma 2, a presentare il certificato dell’ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell’atto – cfr. Cass. n. 15489 del 26/07/2016, Cass. n. 25438 del 17/12/2015; Cass. n. 21050 del 08/10/2007 – .

Si è poi precisato che in tema di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina stabilite dalla L. n. 604 del 1954, il contribuente che non adempia l’obbligo di produrre all’Ufficio il certificato definitivo attestante la sua qualifica di imprenditore agricolo professionale entro il termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell’atto, non perde il diritto ai benefici ove provi di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile senza riuscire nello scopo per colpa degli uffici competenti, e detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l’istanza ma anche di seguirne l'”iter”, fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall’ufficio – Cass. n. 9842/2017 -. La consolidata giurisprudenza di questa Corte -cfr.Cass. n. 28845/2017, Cass. n. 20318/2017, Cass. n. 9423/2017 – è poi nel senso che detta agevolazione presuppone il deposito entro tre anni della certificazione definitiva pena l’esclusione del beneficio.

Orbene, la CTR ha riconosciuto la legittimità dell’atto impugnato in ragione della mancata dimostrazione, da parte del contribuente, dei requisiti legittimanti per l’ottenimento, da parte del coltivatore diretto, dell’agevolazione di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 2.

In tal modo la CTR non ha in alcun modo omesso di esaminare il tema d’indagine alla stessa demandato con le censure proposte in appello, laddove il giudice ha ritenuto il carattere provvisorio della certificazione prodotta, nella quale l’attestazione definitiva era stata subordinata alla produzione del contratto di acquisto. In tal modo il giudice di appello ha quindi dato atto del fatto che la certificazione provvisoria non aveva in alcun modo esaminato i requisiti per la concessione dell’agevolazione in materia di proprietà contadina, non avendo nemmeno la parte che aveva richiesto la anzidetta certificazione prodotto la copia dell’atto notarile.

Tanto è sufficiente per escludere la fondatezza dei rilievi censori esposti dalla ricorrente, risultando la decisione impugnata sotto ogni profilo conforme ai principi giurisprudenziali sopra richiamati che, dunque, impediscono l’equipollenza fra la certificazione definitiva e l’accertamento in concreto dei requisiti da parte del giudice in sede di contenzioso. Senza dire che la CTR non si è affatto limitato ad un controllo formale della natura provvisoria della certificazione prodotta, invece mostrando di esaminarla in concreto.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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