Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3214 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. III, 10/02/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 10/02/2021), n.3214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30062/2019 proposto da:

O.P., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato Massimo Rizzato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1641/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, O.P., cittadino (OMISSIS), ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, resa pubblica il 16 aprile 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente (essere fuggito dal Paese di origine perchè, dopo la morte del padre – adepto della setta degli (OMISSIS) -, egli si era rifiutato di aderirvi e, quindi, era stato perseguitato dai membri della setta medesima) dava evidenza a situazioni irrilevanti ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria: b) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), giacchè non risultava, in base a COI del novembre 2018 (EASO), che nella zona di provenienza del richiedente (Edo State) vi fosse una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata nei confronti della popolazione civile; c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, “mancando qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo e il secondo motivo è, rispettivamente, dedotta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c), nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 1 della Convenzione di Ginevra, per la mancata riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione alla persecuzione patita dalla setta degli (OMISSIS), nonchè “carenza di motivazione in merito al riconoscimento della protezione sussidiaria”.

1.1. – I motivi – da scrutinarsi congiuntamente in quanto connessi – sono fondati.

La Corte territoriale ha escluso, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ogni rilevanza a “situazioni analoghe a quella in discussione, riguardanti le pratiche di culti locali”.

La statuizione – oltre ad essere sorretta da motivazione lapidaria e, come tale, non integrante il c.d. “minimo costituzionale” (Cass., S.U., n. 8053/2014) – è in contrasto con il principio per cui, in tema di protezione sussidiaria, le minacce di morte da parte di una setta religiosa (quale situazione differente da quella delle liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari) integrano gli estremi del danno grave del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 e non possono essere considerate un fatto di natura meramente privata anche se provenienti da soggetti non statuali, sicchè l’adita autorità giudiziaria ha il dovere di accertare, avvalendosi dei suoi poteri istruttori anche ufficiosi ed acquisendo le informazioni sul paese di origine, l’effettività del divieto legale di simili minacce, ove sussistenti e gravi, ovvero se le autorità del Paese di provenienza siano in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente (Cass. n. 3758/2018).

2. – Con il terzo motivo è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver la Corte territoriale considerato la situazione di violenza e instabilità della Nigeria dovuta alla presenza del terrorismo, gestito dal gruppo di (OMISSIS).

1.1. – Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale, ai fini dell’esame della domanda dell’ I. di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha esaminato in base a COI attendibili e aggiornate (cfr. sintesi nel “Rilevato che” e p. 5 della sentenza impugnata) la situazione della zona di provenienza del richiedente (Edo State in Nigeria), escludendo che ivi sussistesse una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata in danno della popolazione civile.

Le censure di parte ricorrente, lungi dal proporre una denuncia di violazione di legge, aggrediscono l’apprezzamento di fatto del giudice di merito, peraltro neppure evocando COI diverse e più aggiornate di quelle utilizzate dalla Corte territoriale, veicolando, dunque, una doglianza inammissibile anche alla luce del vizio attualmente denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4. – Vanno, dunque, accolti i primi due motivi e dichiarato inammissibile il terzo.

La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il terzo motivo;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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