Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3214 del 09/02/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 09/02/2018, (ud. 28/09/2017, dep.09/02/2018),  n. 3214

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. che con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello di Lecce rigettava l’appello proposto dal Ministero della difesa – Dir. Arsenale M.M. di Taranto nei confronti di C.I. e D.V.M. (quest’ultimo quale procuratore distrattario) avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Taranto.

2. Il Tribunale di Taranto aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Ministero e aveva ritenuto fondata la domanda della C. volta ad ottenere la somma di Euro 2.591,00, quale maggior importo dovuto per assegni familiari dall’Amministrazione datrice di lavoro del coniuge separato.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Ministero della difesa prospettando un motivo di ricorso.

4. Gli intimati non si sono costituiti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che con l’unico motivo di ricorso è prospettata la violazione del D.L. n. 69 del 1988, art. 2, commi 6 e 8, convertito nella L. n. 153 del 1988, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume il ricorrente che in ragione del tenore delle suddette disposizioni il nucleo familiare da considerare ai fini della corresponsione del trattamento di famiglia era esclusivamente quello del dipendente a nulla rilevando che lo stesso fosse o meno affidatario dei figli, a seguito di separazione, e non quello del coniuge separato affidatario.

Prospetta il ricorrente che la quantificazione della prestazione previdenziale deve seguire la titolarità, ed essere parametrata sul reddito del dipendente pubblico a nulla rilevando che lo stesso sia o meno affidatario dei figli.

Erroneamente la Corte d’Appello considerava come nucleo familiare rilevante, ai fini del reddito, quello del nucleo familiare facente capo al coniuge affidatario separato.

2. Il motivo non è fondato.

Questa Corte con le sentenze n. 635 del 2015 e n. 13200 del 2013 ha affermato che l’assegno per il nucleo familiare, disciplinato dal D.L. n. 69 del 1988, art. 2convertito nella L. n. 153 del 1988 – finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo conto dell’eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali (e, quindi, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro) ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età – ha natura assistenziale, sicchè, ai sensi dell’art. 2 cit., commi 2 e 6 il reddito rilevante ai fini dell’ammontare dell’assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, il cui reddito rileva solo ai fini del diritto all’erogazione della provvidenza.

Le deduzioni prospettate dal Ministero non conducono argomenti per l’affermazioni di un diverso principio di diritto, di cui la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione.

3. Il ricorso deve essere rigettato.

4. Nulla spese, non essendosi costituiti gli intimati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 28 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2018

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