Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3214 del 09/02/2011

Cassazione civile sez. II, 09/02/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 09/02/2011), n.3214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI STIGNANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso, in forza di Delib. G.C. 5 novembre 2008, n. 78 e di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato CARNUCCIO Francesco,

presso lo studio del quale in Roma, Via Ottaviano n. 32, è

elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Locri – Sezione distaccata di

Siderno n. 318/08, depositata in data 17 settembre 2008.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

5 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che il consigliere delegato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“Il Comune di Stignano impugna per cassazione la

sentenza n. 318/08, depositata in data 17 settembre 2008, con la quale

il Tribunale di Locri – Sezione staccata di Siderno ha rigettato

l’appello da esso Comune proposto avverso la sentenza del Giudice di

pace di Stilo depositata il 1 dicembre 200 6, che aveva

accolto l’opposizione proposta, della L. n. 689 del 1981, ex art. 22,

da F.A. avverso il verbale di accertamento e contestazione

di infrazione del Comando della Polizia municipale di Stignano in data

24 gennaio 2006, avente ad oggetto l’accertata violazione dell’art.

142 C.d.S., commi 1 e 8. A fondamento della opposizione, il

F. aveva dedotto l’inidoneità tecnica, per mancata taratura, della

strumentazione di accertamento, la mancanza della contestazione

immediata e la nullità del verbale notificato.

Il Tribunale, rilevato che, nel caso di specie,

la violazione del limite di velocità era stata accertata a mezzo

velomatic 512 e che non vi era stata contestazione immediata, ha

rigettato l’appello del Comune rilevando che il quadro normativo

conseguente alla entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002,

convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, esclude la

sussistenza di un’arbitraria facoltà per l’amministrazione di

precostituirsi un’ipotesi di deroga al principio di

contestazione immediata della violazione, che costituisce ora

la regola della contestazione, essendo al contrario predeterminati

sia i casi che le sedi stradali interessate dall’utilizzazione

degli strumenti elettronici di rilevazione della velocità. Nella

specie, la violazione era stata accertata in un tratto di strada

non ricompresa dal Prefetto tra le strade extraurbane

secondarie in cui è stata accertata l’esistenza di obiettive

circostanze che legittimano l’impiego di apparecchiature a distanza.

Il Tribunale, pur dando atto che

l’apparecchiatura utilizzata risultava dal verbale di accertamento

omologata con D.M. Lavori Pubblici 27 novembre 1989, rilevava

altresì che il Comune, nei due gradi di giudizio, non aveva prodotto

il certificato di omologazione del velomatic in concreto

utilizzato, sicchè questo non poteva ritenersi una valida fonte di

prova della violazione dell’art. 142.

Il Tribunale rigettava infine il motivo di opposizione concernente la regolarità formale del verbale.

Il Comune di Stignano propone quattro motivi di ricorso.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo, il Comune deduce violazione e

falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, nonchè violazione

degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., affermando che la disposizione

dell’art. 4 del citato D.L., non preclude la possibilità per gli

agenti di polizia di procedere a rilevazione delle violazioni del

limite di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche tutte le

volte in cui, non rientrando la strada tra quelle espressamente

previste dalla citata disposizione e non essendo la strada stessa

inclusa dal Prefetto nell’elenco delle strade in cui possono

essere utilizzate dette apparecchiature, queste siano utilizzate

direttamente dagli agenti stessi, i quali devono procedere a

contestazione immediata salvo il caso in cui ciò non sia possibile

ai sensi dell’art. 201 C.d.S. e dell’art. 384 relativo reg. esec.

C.d.S.; evenienza, questa, che si era verificata nel caso di specie,

essendosi dato atto nel verbale di contestazione che non era stato

possibile procedere a contestazione immediata dell’infrazione, ai

sensi di quanto previsto dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e),

e dell’art. 384 reg. att. C.d.S.. Il Comune formula il seguente

quesito di diritto:

“Dica la Corte Suprema che gli agenti di polizia

in servizio sulle strade per le quali non è applicabile la speciale

disciplina di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L.

n. 168 del 2002 (per l’assenza del decreto prefettizio ex art. 4,

comma 2, cit.) possono parimenti procedere al rilevamento della

velocità tenuta dai conducenti gli autoveicoli a mezzo

apparecchiature elettroniche (autovelox) dagli stessi (agenti)

direttamente gestite (se pur con l’obbligo della immediata

contestazione della velocità vietata, salvo però le eccezioni

espressamente previste dall’art. 201 C.d.S. ed esemplificate dall’art.

384 reg. att. C.d.S.)”.

Il motivo è manifestamente fondato, trovando

applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte,

secondo cui “il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1,

convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con

la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 – che indica,

per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di

scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali

il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può

costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per

le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e

per le strade extraurbane principali – evidenzia come il

legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o

mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a

distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli

artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso), tra

l’altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il

quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata.

Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una

generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di

rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma

lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse

da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con

l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni

espressamente previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis” (Cass.,

n. 376 del 2008; Cass., n. 1889 del 2008).

Con il secondo motivo, il Comune deduce

violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e

degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., in relazione all’art. 384 reg.

esec. att. C.d.S., sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel

non considerare che l’art. 201 C.d.S. e l’art. 384 reg.

C.d.S., devono trovare applicazione anche dopo l’entrata in vigore

del D.L. n. 121, art. 4, per il caso di violazioni accertate

direttamente dagli agenti di polizia con l’ausilio di

apparecchiature elettroniche su strade non comprese nel decreto

prefettizio adottato in applicazione dell’art. 4, comma 2, del citato

D.L..

Il ricorrente formula il seguente quesito di

diritto: “Dica la Corte Suprema che nel caso di accertamento della

violazione dei limiti di velocità a mezzo autovelox (art. 142 C.d.S.),

da parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono

l’apparecchiatura elettronica, è consentita la contestazione differita

dell’infrazione quando si verificano le situazioni di impossibilità

contemplate dall’art. 201, comma 1 bis (lett. e); e ciò pur con

l’obbligo della specificazione a verbale delle ostative ragioni, che

se riconducibili a quelle tipizzate dall’art. 384 (lett. e)

del regolamento divengono insindacabili”.

Anche questo motivo è manifestamente fondato,

trovando applicazione il principio per cui “in materia di accertamento

di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante

apparecchiature di controllo (autovelox), l’indicazione nel relativo

verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate

dall’art. 384 reg. esec. C.d.S., che rendono ammissibile la

contestazione differita dell’infrazione (nella specie, art. 384 reg.

esec. C.d.S., lett. e, concernente l’ipotesi in cui l’accertamento

avvenga a mezzo di appositi apparecchi di rilevazione che

permettono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero

dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia già a distanza dal posto

di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in

tempo utile e nei modi regolamentari) rende Ipso facto legittimi il

verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione,

senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento

da parte del giudice di merito, cui è inibito il sindacato

sulle scelte organizzative dell’Amministrazione” (v. tra le più

recenti, Cass., n. 24355 del 2006; Cass., n. 9308 del 2007, nonchè

Cass., n. 19032 del 2008).

Con il terzo motivo, il Comune di Stignano

denuncia violazione dell’art. 142 C.d.S. e violazione e falsa

applicazione dell’art. 345 reg. esec., nonchè del D.M. Lavori

Pubblici 27 novembre 1989, n. 2971. Ai fini della sussistenza del

requisito della omologazione dell’apparecchiatura elettronica

utilizzata per la rilevazione della velocità e la contestazione

dell’infrazione, osserva il ricorrente, ciò che rileva è che il modello

di apparecchiatura sia omologato e non anche la singola specifica

apparecchiatura in concreto usata. Nel caso di specie, lo stesso

verbale di accertamento dava atto dell’esistenza di un decreto

ministeriale di omologazione del tipo di apparecchiatura utilizzata; e

tanto sarebbe stato sufficiente per poter utilizzare come fonte di

prova della velocità, le risultanze della rilevazione della quale

si dava atto nel verbale. Il Comune formula il seguente quesito di

diritto:

“Dica la Corte Suprema che non è necessario che

ogni esemplare di strumento elettronico rilevatore della velocità

(art. 345 reg.

C.d.S., comma 2) – prima dell’uso da parte degli

organi di polizia – sia sottoposto ad omologazione da parte del

Ministero dei LL.PP, essendo sufficiente che sia stato

preventivamente omologato il tipo di strumento usato”.

Il motivo è manifestamente fondato, avendo la

Corte di Cassazione chiarito che la necessità di omologazione

dell’apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della

validità del relativo accertamento, va riferita al singolo

modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano

logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345,

comma 2, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610,

art. 197, secondo cui non ciascun esemplare ma le singole

apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori

pubblici (Cass., n. 29333 del 2008, ed ivi precedenti

richiamati); il termine di validità dell’omologazione da parte dei

competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo

durante il quale l’apparecchiatura può essere validamente utilizzata

ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima –

dacchè tale operatività, una volta omologato il modello, dipende

soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura –

ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel

modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore

(Cass., n. 28333 del 2008, cit.;

Cass., n. 9950 del 2007); – in tema di

rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a

mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada

(art. 142, comma 6) nè il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R.

16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di

accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità,

l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio

impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante

durante l’uso, giacchè, al contrario, l’efficacia probatoria di

qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità

dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso

concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e

debitamente provate, il difetto di costrizione, installazione o

funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al

suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso

contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale,

connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione

periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142

C.d.S. (Cass., n. 28333 del 2008, cit., e altre ivi richiamate).

Con il quarto motivo di ricorso, il Comune

deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza

del certificato di omologazione dell’apparecchiatura utilizzata

pur in presenza dell’attestazione, contenuta nel verbale

di accertamento, dell’intervenuta omologazione del tipo di

apparecchiatura in concreto usata, e ciò nonostante che il Tribunale

abbia fatto riferimento alla sentenza n. 23978 del 2007, che

aveva affermato la piena efficacia probatoria degli strumenti

elettronici sino a che non venga dimostrato il malfunzionamento.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in

Camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state formulate critiche di sorta;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

che, non apparendo necessari ulteriori

accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 cod. proc.

civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto

dell’opposizione proposta da F. A.;

che quest’ultimo, in applicazione del principio

della soccombenza, deve essere condannata al pagamento, in favore

del Comune, delle spese dell’intero giudizio, liquidate come da

dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata

e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da F.

A.; condanna quest’ultimo al pagamento delle spese dell’intero

giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in Euro

450,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 150,00 per diritti, ed Euro

250,00 per onorari; per il giudizio di appello, in Euro 550,00, di

cui Euro 50,00 per spese, Euro 100,00 per diritti ed Euro 400,00 per

onorari di avvocato; per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di

cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di

legge per tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione

Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011

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