Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32139 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. II, 12/12/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 12/12/2018), n.32139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 9117 – 2014 R.G. proposto da:

F.D.S., – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso

in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato

Giuseppe de Zio e dall’avvocato Giovanni Franzese ed elettivamente

domiciliato in Roma, al viale Mazzini, n. 6, presso lo studio

dell’avvocato Renato Macro;

– ricorrente –

contro

F.R., – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in

virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato

Pasquale Ronco ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Agostino Depretis, n. 86, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo

Giangiacomo – C.M.S. A.A. & C.S..

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1472 dei 6.9/12.11.2013 della corte d’appello

di Bari;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 21

giugno 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. Del Core Sergio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale;

udito l’avvocato Vincenzo Giangiacomo, per delega dell’avvocato

Pasquale Ronco, per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato il 23.12.2002 F.R. citava a comparire innanzi al tribunale di Trani il fratello Domenico F.S..

Esponeva che con scrittura in data 11.6.2002 aveva definito una pluralità di vertenze insorte tra ella ed il convenuto nonchè con i genitori – F.P. e M.F. – e con F.A.; che con la medesima scrittura aveva promesso la vendita al fratello, il quale a sua volta aveva promesso l’acquisto, di taluni terreni in (OMISSIS), per il prezzo complessivo di Euro 224.658,70, di cui Euro 51.645,70 le erano già stati corrisposti a titolo di caparra confirmatoria; che nondimeno il convenuto non aveva inteso stipulare il definitivo entro il pattuito termine del 15.9.1992.

Chiedeva che l’adito giudice, preso atto del recesso dal preliminare da ella attrice formalizzato con raccomandata in data 7.12.2002, condannasse, tra l’altro, il convenuto alla restituzione dei fondi compromessi in vendita ed al pagamento della somma di Euro 25,00 a titolo di indennità per ogni giorno di occupazione dal dì della domanda all’effettivo rilascio.

Si costituiva F.D.S..

Deduceva che l’attrice si era resa a vario titolo inadempiente; che segnatamente non aveva provveduto ad accatastare il vano rurale esistente sui terreni, a denunziare l’esistenza di un pozzo artesiano onde conseguire l’autorizzazione regionale all’emungimento dell’acqua, ad escludere dai terreni compromessi la superficie di mq. 4.816,00 in precedenza espropriata dalla P.A., a tener conto dell’esistenza di un contratto di enfiteusi in favore di egli convenuto risalente a tre anni prima della stipula del preliminare.

Instava per il rigetto dell’avversa domanda. In riconvenzionale chiedeva, in via principale, dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento dell’attrice e pronunciarne la condanna alla restituzione del doppio della caparra; in via subordinata, ridursi il prezzo della compravendita ad Euro 100.000,00 ovvero alla maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa e di conseguenza emettere sentenza ex art. 2932 c.c. atta a trasferirgli la proprietà dei cespiti compromessi; con condanna dell’attrice al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 50.000,00 ovvero nella diversa somma da accertarsi in corso di causa o da liquidarsi secondo equità.

Con la memoria ex art. 183 c.p.c.. F.D.S. invertiva l’ordine delle domande esperite in via riconvenzionale.

All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 63/2009 l’adito tribunale rigettava la domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare per inadempimento della promittente venditrice, dichiarava inammissibile ai sensi dell’art. 1453 c.c., u.c., la domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. con previa riduzione del prezzo, dichiarava la risoluzione – in tal guisa reinterpretata la domanda dell’attrice – del preliminare di compravendita per inadempimento del promissario acquirente e, per l’effetto, lo condannava alla restituzione dei terreni compromessi ed al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 18.638,00, oltre interessi e rivalutazione.

Proponeva appello F.D.S..

Resisteva F.R.; esperiva appello incidentale in via subordinata.

Con sentenza n. 1472 dei 6.9/12.11.2013 la corte d’appello di Bari dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; altresì, respinta ogni ulteriore istanza, accoglieva la domanda proposta da F.R. e, per l’effetto, dichiarava la legittimità del recesso da costei comunicato e, preso atto dell’avvenuto rilascio dei fondi, condannava F.D.S. a pagare alla sorella la somma di Euro 25,00 per ogni giorno di occupazione dal dì della domanda all’effettivo rilascio, oltre rivalutazione ed interessi dal dì della sentenza all’effettivo soddisfo; condannava l’appellante principale alle spese di secondo grado e compensava in toto le spese di primo grado.

Dava atto previamente la corte di merito che erano da reputare inammissibili il mutamento della domanda dal principale appellante operato all’udienza del 26.6.2012 e dunque la domanda – non reiterata con l’appello principale – di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appellata e di condanna di costei alla restituzione del doppio della caparra ed al risarcimento dei danni.

Indi esplicitava, specificamente in ordine al quarto motivo dell’appello principale e quindi in ordine all’assunto dell’appellante principale per cui il suo rifiuto di addivenire alla stipula del definitivo era giustificato dall’inadempimento della promittente venditrice, che F.D.S. aveva promesso l’acquisto di un bene “a corpo” e per giunta ne aveva già il possesso, “per cui certamente (.) ne conosceva bene lo stato di fatto e di diritto in cui si trovava” (così sentenza d’appello, pag. 7); che al contempo, alla stregua delle prospettazioni dello stesso principale appellante, le aree espropriate dalla Pubblica Amministrazione non erano superiori ad 1/20 della superficie complessiva ed “a corpo” compromessa in vendita, sicchè nessuna incidenza tale circostanza esplicava ai sensi dell’art. 1538 c.c..

Esplicitava dunque che doveva “ritenersi ingiustificato il rifiuto del promissario acquirente ad addivenire alla stipula e (…) fondato l’esercizio del diritto di recesso da parte della F.R.” (così sentenza d’appello, pag. 8).

Esplicitava inoltre che la legittima operatività del diritto di recesso ex art. 1385 c.c. era tuttavia atta a vanificare la condanna al risarcimento del danno dal primo giudice pronunciata.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso F.D.S.; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia anche in ordine alle spese.

F.R. ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in un unico motivo; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale; in ogni caso con il favore delle spese.

Il ricorrente principale ha depositato controricorso onde resistere all’avverso ricorso incidentale.

Il ricorrente principale ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione o falsa applicazione degli artt. 100,112,342 e 343 c.p.c. nonchè dell’art. 1373 c.c.; l’omessa motivazione circa la nullità dell’appello incidentale per indeterminatezza nonchè contraddittorietà della richiesta, in via principale, di confermare la sentenza di primo grado.

Deduce che l’appello incidentale, con cui F.R. aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva qualificato l’iniziale sua domanda in guisa di domanda di risoluzione per inadempimento del promissario acquirente, doveva reputarsi generico, giacchè il relativo contenuto risultava esplicitato unicamente nelle conclusioni.

Deduce che la corte distrettuale, benchè abbia dichiarato la nullità della sentenza di prime cure per violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c., ha ciò nonostante fatto rivivere la domanda in origine proposta da F.R. senza dar rilievo alla circostanza che costei aveva in via principale sollecitato la conferma della prima sentenza e quindi la risoluzione del contratto dichiarata dal primo giudice.

Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 957,958,959,1325,1362,1470,1965 e ss. e 2697 c.c. in relazione all’art. 102 c.p.c.; l’insufficiente e contraddittoria motivazione.

Deduce che a censura della sentenza di primo grado aveva eccepito che la domanda di recesso o di risoluzione era da proporre pur nei confronti delle ulteriori parti – F.P., M.F. e F.A. – della scrittura – denominata “transazione” – in cui si inseriva il preliminare di compravendita e che il primo giudice per nulla aveva tenuto conto del contratto di enfiteusi che in data 18.3.2000 aveva siglato con il padre, F.P..

Deduce che la corte territoriale ha al riguardo motivato solo apparentemente. Deduce che propriamente la “transazione” ed il preliminare andavano interpretati in un unico contesto, giacchè la seconda operazione costituiva momento della ben più complessa negoziazione; che del resto non è necessario che le parti diano espressamente atto del collegamento negoziale.

Deduce dunque che si sarebbe imposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di F.P., M.F. e F.A..

Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 1453 e 2932 c.c. nonchè dell’art. 183 c.p.c.; il vizio di omessa motivazione.

Deduce che in dipendenza del rigetto della sua domanda di risoluzione per inadempimento della promittente venditrice, non operava alcuna preclusione in relazione all’ulteriore sua domanda riconvenzionale di adempimento previa riduzione del prezzo, domanda, quest’ultima, che senz’altro era da esaminare nel merito.

Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1385,1453,1460,1462,1538 e 2697 c.c..

Deduce che per effetto degli inadempimenti di cui la promittente venditrice si è resa responsabile, inadempimenti al cui specifico vaglio la corte pugliese non ha provveduto, non vi è stata volontà alcuna da parte sua di sottrarsi alla stipula del definitivo.

Deduce altresì che, contrariamente all’assunto della corte di merito, nessun rilievo rivestiva ai fini dell’acquisto, mercè il definitivo, della proprietà e quindi ai fini del pieno godimento dei terreni la circostanza per cui ne avesse la detenzione.

Deduce inoltre che la necessità degli adempimenti di cui F.R. si è resa responsabile, rinviene riscontro alla luce dell’atto in data 21.5.2010 con cui l’originaria attrice ha venduto a C.M. i terreni compromessi; che invero in tale atto la sorella ha dichiarato non solo di aver provveduto ad accatastare “all’urbano” il vano rurale, ma anche di aver presentato alla Regione Puglia istanza per la concessione per l’estrazione e l’utilizzo di acquee sotterranee.

Deduce ancora che “da nessun atto, da nessuna relazione tecnica e da nessuna prova (…) si ricava che la superficie espropriata rappresenti meno del venti per cento della superficie oggetto del preliminare di compravendita” (così ricorso principale, pag. 45); che la protratta coltivazione da parte sua dei fondi e dunque pur delle porzioni espropriate costituisce indizio contrario alla supposta sua conoscenza della situazione di diritto e quindi dell’intervenuta espropriazione; che nel rogito del 21.5.2010 non solo non figura l’alienazione delle superfici espropriate, ma la vendita risulta siglata per il minor prezzo di Euro 150.000,00; che la maggior superficie compromessa non è frutto di un mero errore, ma di una determinazione volontaria della promittente alienante.

Con il quinto motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1223,1373,1385,1453,1458,1615 e 2697 c.c.; l’insufficienza della motivazione.

Deduce subordinatamente al mancato accoglimento dei precedenti motivi che i danni da controparte asseritamente sofferti “devono intendersi tutti coperti (dalla) caparra” (così ricorso principale, pag. 48).

Deduce in ogni caso che non vi è prova alcuna dei pretesi danni, viepiù giacchè alla stregua dei rendiconti ex adverso allegati “il risultato utile (…) è sempre stato minimo” (così ricorso principale, pag. 52).

Deduce altresì che la corte distrettuale per nulla ha motivato l’operata quantificazione dell’indennità giornaliera e comunque che la quantificazione è avvenuta sulla scorta di criteri non condivisibili in rapporto all’estensione di 29 ettari anzichè in rapporto alla reale estensione di 5,80 ettari dei terreni compromessi.

Con il sesto motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 91 e 96 c.p.c..

Deduce che la corte territoriale ha accolto il secondo motivo del gravame principale ed ha per l’effetto dichiarato nulla la sentenza di primo grado.

Deduce quindi che la corte di Bari non avrebbe dovuto compensare le spese di prime cure, ma avrebbe dovuto condannare F.R. al relativo pagamento; che parimenti la corte pugliese avrebbe dovuto condannare l’appellata al pagamento delle spese di seconde cure.

Con l’unico motivo la ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 91e 92 c.p.c. e art. 111 Cost..

Deduce che illegittima è la compensazione delle spese di prime cure, ivi comprese le spese del procedimento cautelare; che si giustificava la condanna di controparte pur al pagamento delle spese di primo grado, viepiù giacchè la nullità della sentenza di primo grado non è ascrivibile ad una sua condotta processuale.

Il primo motivo del ricorso principale è destituito di fondamento.

Per un verso, è da escludere che l’appello incidentale esperito in via subordinata da F.R. non si conformasse al paradigma, nella formulazione ratione temporis applicabile, dell’art. 342 c.p.c..

L’appellante incidentale ha difatti richiesto in subordine (qualora il secondo giudice non avesse condiviso la “reinterpretazione” della sua domanda, operata dal primo giudice, in guisa di domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno), nelle conclusioni formulate nella comparsa con cui si è costituita in secondo grado, la conferma delle statuizioni del tribunale (tra le altre, quella concernente l’insussistenza di qualsivoglia inadempimento ad ella appellante incidentale ascrivibile), “per una o più delle motivazioni esposte in narrativa e, comunque, già tempestivamente proposte nei precedenti atti difensivi, ragioni ed eccezioni che qui devono darsi per integralmente riportate” (così leggesi a pag. 10 del ricorso principale).

Cosicchè utilmente soccorrono gli insegnamenti di questo Giudice del diritto in virtù dei quali, ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno del gravame può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini (siccome senza dubbio è avvenuto nella fattispecie de qua) una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. 12.2.2016, n. 2814; Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28057).

Per altro verso, a nulla vale addurre che l’appello incidentale fosse assolutamente incompatibile “con la richiesta principale di conferma della (prima) sentenza” (così ricorso principale, pagg. 10- 11).

E’ sufficiente ribadire che il gravame incidentale è stato esperito in via rigorosamente subordinata.

Per altro verso ancora, la “riviviscenza” della domanda in origine azionata dalla promittente venditrice – riscontro della legittimità del recesso operato ai sensi dell’art. 1385 c.p.c., comma 2, prima parte, – poi reiterata con l’appello incidentale subordinato è ineccepibile conseguenza della declaratoria di nullità, in accoglimento del secondo motivo dell’appello principale, del primo dictum per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il secondo motivo del ricorso principale è del pari destituito di fondamento.

E’ innegabile che il mezzo di impugnazione in disamina veicola essenzialmente una “questione ermeneutica”. D’altronde il riscontro del collegamento tra due o più operazioni negoziali costituisce risultato cui si ha da pervenire alla stregua dell’interpretazione delle medesime operazioni.

Su tale scorta si rileva quanto segue.

A reiezione del primo motivo del gravame principale ed a disconoscimento della necessità dell’integrazione del contraddittorio, la corte d’appello ha puntualizzato che “dall’esame della scrittura privata che ha definito una serie di controversie tra F.R. e F.S., nonchè M.F., F.P. e A. non si evince nessun elemento (nè in tal senso vi è stata allegazione da parte dell’appellante) di collegamento tra ogni pattuizione e il preliminare per cui è giudizio, se non il fatto che nello stesso atto siano state consacrate l’assunzione tra le due parti dell’obbligo di addivenire alla stipula e l’assunzione di altri e diversi obblighi tra le restanti parti” (così sentenza d’appello, pag. 6).

A reiezione del sesto motivo del gravame principale la corte d’appello ha puntualizzato che “il contratto di enfiteusi è stato oggetto della transazione e, dunque, è questione superata al momento della stipula del preliminare” (così sentenza d’appello, pag. 9).

Orbene, al cospetto dei surriferiti passaggi motivazionali si rappresenta quanto segue. E, ben vero, a prescindere dal deficitario assolvimento, da parte del principale ricorrente, dell’onere dell’ “autosufficienza” sia in relazione alla scrittura dell’11.6.2002 sia in relazione al contratto di enfiteusi datato 18.3.2000 (la parte che intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile: cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048; Cass. 12.12.2014, n. 26174; Cass. sez. lav. 7.2.2011, n. 2966).

In primo luogo, che per nulla si giustifica la denuncia di “motivazione apparente”, anomalia, quest’ultima, che viceversa ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672).

In secondo luogo, che neppure si giustifica la deduzione a tenor della quale “il giudice di secondo grado (…) ha ritenuto il contratto di enfiteusi, come superato senza motivazione” (così ricorso principale, pag. 18): evidentemente gli ulteriori obblighi assunti dalle parti con la scrittura dell’11.6.2002 sono valsi a render vane le pattuizioni di cui al pregresso contratto di enfiteusi.

In terzo luogo, che, nel segno del novello art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile ratione temporis: la sentenza impugnata è stata depositata il 12.11.2013), non rilevano nè l’asserita insufficienza della motivazione (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053) nè l’asserita contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass. 6.7.2015, n. 13928).

In quarto luogo, che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131). Analogamente, che è rimessa al giudice di merito, con valutazione insindacabile se immune da vizi logici e giuridici, l’individuazione di un collegamento tra due o più operazioni negoziali (cfr. Cass. (ord.) 8.2.2012, 1875). Altresì, che nè la censura ex n. 3 nè la censura art. 360 c.p.c., comma 1, ex n. 5 possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

In quinto luogo, che nel solco delle indicazioni giurisprudenziali da ultimo menzionate l’interpretazione patrocinata dalla corte distrettuale, allorchè ha negato la sussistenza del preteso collegamento negoziale, è, da un canto, in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ossia non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale, è, d’altro canto, immune da vizi suscettibili di assumere rilievo alla luce del disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (la corte territoriale ha di certo disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante, in parte qua, la res litigiosa ovvero il thema dell’interpretazione della scrittura privata dell’11.6.2002 e del presunto “collegamento” “tra ogni pattuizione e il preliminare”).

Infine, che, disconosciuta in forma congrua ed esaustiva l’asserito collegamento negoziale, non ha ragion d’essere la consequenziale asserita violazione dell’integrità del contraddittorio.

Il terzo motivo del ricorso principale è privo di fondamento.

Si osserva innanzitutto che il ricorrente principale non ha per nulla addotto di aver domandato in via riconvenzionale nell’iniziale comparsa di costituzione la condanna dell’originaria attrice al rimborso dei costi sostenuti per i miglioramenti asseritamente apportati ai fondi. Ha addotto semplicemente di aver reiterato le richieste istruttorie “in sede di note ex art. 183 del 24.7.2003” (così ricorso principale, pag. 25).

Del resto la controricorrente ha prospettato che controparte “non ha nè in primo grado nè in secondo grado formulato alcuna richiesta di rimborso spese” (così controricorso, pag. 29). In pari tempo, della proposizione di tale domanda non si ha riscontro alle pagine 3 e 4 del ricorso principale a questa Corte.

Si osserva dipoi, pur ad ammettere che il primo giudice non abbia statuito in ordine all’invocato rimborso del costo dei miglioramenti – ed in ordine alle articolate correlate istanze di prova – che ben avrebbe dovuto il ricorrente principale, in forma “autosufficiente”, dar conto di aver esperito specifico motivo di appello a tal riguardo, onde impedire – ovviamente – il formarsi del giudicato “interno”.

Invece della formulazione di specifico motivo di gravame a tal proposito non si ha riscontro alcuno nè alla stregua delle conclusioni dell’atto di appello testualmente riprodotte alle pagine 7 e 8 del ricorso principale nè alla stregua del complessivo tenore della sentenza in questa sede impugnata.

Non vi è ragione, pertanto, chè F.D.S. prospetti (cfr. ricorso principale, pagg. 24 – 25) a questa Corte che nè il tribunale nè la corte d’appello hanno tenuto conto delle istanze di prova orale e delle prove documentali finalizzate ad ottenere il rimborso del costo dei miglioramenti apportati ai terreni.

Si osserva in ogni caso che le circostanze di cui ai capitoli di prova orale (riprodotti a pag. 24 del ricorso principale) sono certamente generiche – enunciate in forma avulsa da qualsivoglia preciso riferimento temporale – ed il richiamo di fatture di importo complessivo pari ad Euro 999.600,00 non è, indiscutibilmente, per nulla “autosufficiente” (cfr. Cass. 28.9.2016, n. 19048).

Duplice è la ragione per cui il principale ricorrente non ha motivo per censurare l’omesso vaglio nel merito della sua domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. con previa riduzione del prezzo.

In primo luogo, giacchè la corte territoriale ha ineccepibilmente dato atto che i terreni in (OMISSIS), compromessi in vendita, erano stati da F.R. trasferiti a soggetto terzo con atto di alienazione preventivamente trascritto (cfr. sentenza d’appello, pag. 7).

Ovviamente la sentenza ex art. 2932 c.c. dà corpo ad un’ipotesi di esecuzione in forma specifica, sicchè a nulla vale prospettare che “l’azione di adempimento ex art. 2932 c.c. non diventa inammissibile perchè l’altra parte si è liberata del bene vendendolo a terzi” (così ricorso principale, pag. 29), segnatamente in corso di causa.

In secondo luogo, giacchè la corte di Bari ha riscontrato in forma inappuntabile – siccome si espliciterà in sede di disamina del quarto e del quinto motivo del ricorso principale – nel quadro del sinallagma che le parti ebbero a siglare, l’inadempimento contrattuale del promissario acquirente.

Il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale sono strettamente connessi.

I motivi de quibus infatti sono entrambi da qualificare essenzialmente in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Occorre tener conto, da un lato, che e con il quarto e con il quinto motivo F.D.S. censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte pugliese ha atteso (“quale influenza e/o giustificazione possa trarsi dalla circostanza che il F. deteneva (non è esatto perchè era enfiteuta) i fondi non è dato comprendere”: così ricorso principale, pag. 37; “i giudici di merito non hanno valutato – nè spiegata l’ininfluenza – di tali addebiti che (…) andavano esaminati specificamente perchè oggettivamente esistenti”: così ricorso principale, pag. 38; “non vi è alcuna prova del danno”: così ricorso principale, pag. 49; “non ha alcun senso parlare di venticinque Euro al giorno (…)”: così ricorso principale, pag. 51; “l’effettivo rilascio deve (…) ritenersi avvenuto alla data della concessione del sequestro giudiziario”: così ricorso principale, pag. 52). Dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

Ambedue i motivi in ogni caso sono privi di fondamento.

Di sicuro l’asserito, gli asseriti vizi motivazionali rilevano, ratione temporis, nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nei termini enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014.

In quest’ottica si osserva quanto segue.

Da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” – tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte di merito ha ancorato il suo dictum (si ribadisce che in rapporto al novello art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non rileva la contraddittorietà della motivazione).

In particolare, siccome si è anticipato “nei fatti di causa”, la corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Dall’altro, che la corte territoriale ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa ovvero l’ascrivibilità della mancata attuazione del programma negoziale concordato col preliminare dell’11.6.2002 all’uno oppure all’altro contraente.

In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte barese, risulta ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

D’altronde, precipuamente con i motivi in esame, il ricorrente censura la pretesa distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa (“l’intenzione di adempiere al contratto preliminare.. è provata dalla stipulazione del contratto di mutuo, avvenuta in data 2.9.2002 per l’importo di Euro 155.000,00”: così ricorso principale, pag. 36; “l’attuale ricorrente aveva, pur sempre, (…) provato documentalmente di aver assolto ogni preventivo obbligo (per rendere possibile la stipula) (…)”: così ricorso principale, pag. 39; “ma anche a voler ritenere legittimo un risarcimento del danno non può sottacersi che: (…)”: così ricorso principale, pag. 48; “il giudice di secondo grado ha individuato un fondo di circa Euro 29.00 mentre, secondo i contratti, i documenti (…), l’estensione (…) dei fondi raggiunge gli ettari 5.80”: così ricorso principale, pag. 53).

E tuttavia, da un lato, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

E tuttavia, dall’altro, è inammissibile il motivo di ricorso che sollecita la revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò si risolve in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul “fatto”, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (siccome già si riconosceva nel vigore dell’abrogato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1: cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

Da ultimo due ulteriori puntualizzazioni.

In relazione alla deduzione secondo cui “la presenza della caparra confirmatoria (…) impedisce ogni aggiuntivo risarcimento del danno” (così ricorso principale, pag. 55), è sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte.

Ossia all’insegnamento secondo cui la somma di denaro che, all’atto della conclusione di un contratto preliminare di compravendita, il promissario acquirente consegna al promittente venditore a titolo di caparra confirmatoria, assolve la funzione, in caso di successiva risoluzione del contratto per inadempimento, di preventiva liquidazione del danno per il mancato pagamento del prezzo, mentre il danno da illegittima occupazione dell’immobile, frattanto consegnato al promissario, discendendo da un distinto fatto illecito, costituito dal mancato rilascio del bene dopo il recesso dal contratto del promittente, legittima quest’ultimo a richiedere un autonomo risarcimento; ne consegue che il promittente venditore ha diritto non solo a recedere dal contratto ed ad incamerare la caparra, ma anche ad ottenere dal promissario acquirente inadempiente il pagamento dell’indennità di occupazione dalla data di immissione dello stesso nella detenzione del bene sino al momento della restituzione, attesa l’efficacia retroattiva del recesso tra le parti (cfr. Cass. 30.9.2016, n. 19403; Cass. 8.6.2012, n. 9367).

In relazione alla statuizione della corte d’appello, giusta la quale al quantum dell’indennità di occupazione era da aggiungere l’importo di Euro 368,70, quale onere sopportato dalla promittente venditrice (cfr. sentenza d’appello, pagg. 8 – 9), si rappresenta che la deduzione del ricorrente principale, secondo cui l’anzidetto dictum “appare generico, immotivato, non provato e mai oggetto di domanda” (così ricorso principale, pag. 56), risulta dal canto suo assolutamente generica e del tutto priva della necessaria specificità.

Il sesto motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale sono all’evidenza strettamente connessi. Il che ne suggerisce l’esame simultaneo. Ambedue i motivi comunque sono da respingere.

Il giudizio ha avuto inizio in prime cure con atto notificato in data 23.12.2002, sicchè rileva il dettato dell’art. 92 c.p.c.nella formulazione antecedente alla “novella” di cui alla L. n. 263 del 2005 (applicabile ai procedimenti instaurati successivamente all’1.3.2006) ed, a fortiori, alla “novella” di cui alla legge n. 69/2009 (applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 4.7.2009).

Su tale base si rimarca che la compensazione tout court delle spese di primo grado è incensurabile in questa sede (cfr. Cass. sez. lav. 27.3.2009, n. 7523, secondo cui, in tema di regolamento delle spese processuali, nel regime anteriore alla novella dell’art. 92 c.p.c. recata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito disporne la compensazione, in tutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte; tale statuizione, ove il giudicante abbia fatto esplicito riferimento all’esistenza di “giusti motivi”, non necessita di alcuna esplicita motivazione e non è censurabile in cassazione, salvo che lo stesso giudice abbia specificamente indicato le ragioni della sua pronuncia, dovendosi, in tal caso, il sindacato di legittimità estendere alla verifica dell’idoneità in astratto dei motivi posti a giustificazione della pronuncia e dell’adeguatezza della relativa motivazione).

Per altro verso, la condanna di F.D.S. alle spese del giudizio d’appello appieno si legittima in dipendenza della sua pressochè integrale soccombenza (cfr. Cass. 18.10.2001, n. 12758, secondo cui la condanna al pagamento delle spese processuali è una conseguenza legale della soccombenza, che a sua volta va individuata tenendo presente la statuizione espressa nella sentenza, esaminata in relazione alle domande formulate dall’attore e dal convenuto, nonchè alle conclusioni precisate a verbale).

Ovviamente, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. 19.6.2013, n. 15317).

Il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale e dunque la reciproca soccombenza giustificano l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Il ricorso principale è datato 31.3.2014. Il ricorso incidentale è datato 6.5.2014. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto inoltre della sussistenza dei presupposti per il versamento sia da parte del ricorrente principale sia da parte della controricorrente – ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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