Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32139 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. III, 10/12/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 10/12/2019), n.32139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10063-2018 proposto da:

SGA SPA, in persona del suo procuratore Dott. S.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANICIA 6, presso lo studio

dell’avvocato SIMONA BASTONI, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE BASSU;

– ricorrente –

contro

A.R.N.A., elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA ADRIANA, 15, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

ROMANO, rappresentato e difeso dagli avvocati GRAZIELLA DEMURO,

PIERFRANCO TIROTTO;

AZ.FR., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ULPIANO 29,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO INFELISI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ATTILIO VITTORIO CHIRICO;

AZ.NI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO, 19,

presso lo studio dell’avvocato RICCARDO RAMPIONI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIULIANO FRAU;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 258/2016 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA,

depositata il 21/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/10/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

RILEVATO

Che:

Intesa San Paolo s.p.a., quale procuratrice di SGA s.p.a., conveniva in giudizio Fr. e Az.Ni., A.A.R.N. esponendo che:

– aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della Yacht Service s.p.a., quale debitore principale, e di Az.Fr. e M.G. quali fideiussori;

– proposta opposizione da parte degli ingiunti, veniva accordata la provvisoria esecuzione nei soli confronti del debitore principale;

– nelle more del giudizio di opposizione Az.Fr. alienava distintamente, al figlio Az.Ni. e al nipote A.A.R.N., la quota del 50 per cento di due immobili;

– con il medesimo atto pubblico la moglie di Az.Fr. alienava la residua quota della metà dei medesimi immobili alle stesse persone;

ciò posto, e premesso altresì che il patrimonio di Az.Fr. era sostanzialmente incapiente perchè costituito da immobili gravati da ipoteche e pignoramenti, domandava accertarsi la simulazione assoluta dei menzionati atti di compravendita ovvero pronunciarsi la revoca degli stessi atti dispositivi nei confronti della deducente;

il Tribunale, davanti al quale resistevano i convenuti, rigettava le domande, quanto alla simulazione per difetto di prova, quanto alla revocatoria perchè pur potendosi ammetterne l’esercizio per un credito litigioso, nel caso il giudizio di opposizione si era concluso in primo grado con il rigetto della domanda nei confronti dei fideiussori, in ragione del fatto che la transazione allegata quale fatto costitutivo del credito era stata stipulata dal solo debitore principale, sicchè, in difetto di documentazione idonea a supportare la ragione creditoria anche nei confronti dei garanti, questa non poteva che ritenersi meramente affermata;

il giudice di prime cure rilevava al contempo che non vi era prova della lesione della garanzia patrimoniale generica, atteso che la disposta consulenza tecnica d’ufficio aveva evidenziato la capienza del patrimonio di Az.Fr.;

la Corte di appello dichiarava inammissibile il gravame ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.;

avverso la decisione di primo grado ricorre per cassazione SGA s.p.a., articolando tre motivi;

resistono con controricorso Fr. e Az.Ni., nonchè A.A.R.N.;

A.A.R.N. ha depositato anche memoria.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la natura litigiosa del credito non escludeva la fondatezza della pretesa revocatoria, tanto più che, sebbene accolta in primo grado, l’opposizione al correlativo decreto ingiuntivo era stata rigettata, con conferma integrale del monito, in secondo grado;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la lesione della garanzia ex art. 2740 c.c., sulla base di una generica stima del patrimonio del debitore senza valutazione dell’incidenza negativa prospettica delle ipoteche e dei pignoramenti gravanti sui beni in questione;

con il terzo motivo si prospetta la violazione dell’art. 2901 c.c., e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la Corte di appello avrebbe omesso di valutare la ricorrenza del requisito della consapevolezza del pregiudizio ai creditori in capo al debitore e ai terzi beneficiari, legati da stretti rapporti di parentela.

Rilevato che:

il ricorso è improcedibile;

la parte infatti non ha prodotto la comunicazione dell’ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., decisiva per la tempestività del ricorso, e neppure altrimenti rinvenibile in atti (Cass., 11/05/2018, n. 11850; Cass., Sez. U., 02/05/2017, n. 10648);

non è necessario poi procedere all’acquisizione del fascicolo d’ufficio ritualmente e tempestivamente richiesta ex art. 369 c.p.c., comma 3, in applicazione del principio di ragionevole durata ed economia processuale, posto che l’impugnazione avrebbe comunque dovuto respingersi (Cass., 17/06/2019, n. 16141);

infatti:

a) il primo motivo sarebbe stato solo astrattamente fondato, stante il rigetto del secondo motivo, con assorbimento del terzo, inidoneo a intaccare l’autonoma “ratio decidendi” relativa alla carenza di lesione della garanzia patrimoniale c.d. generica;

b) la prima censura sarebbe stata astrattamente fondata posto che secondo la giurisprudenza di questa Corte l’art. 2901 c.c., ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass., 22/03/2016, n. 5619);

c) peraltro la ricostruzione appena indicata trova indiretto riscontro nella vicenda processuale odierna, in cui è infine stato documentato, ed è pacifico, che il decreto ingiuntivo è stato confermato in secondo grado e il conseguente ricorso per cassazione è stato respinto: peraltro, sul punto, avrebbe dovuto ammettersi la produzione della relativa sentenza di questa Corte, non ostandovi il divieto di produzione di cui all’art. 372 c.p.c., il quale si riferisce esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito e non si estende a quelli, successivi, comprovanti la sopravvenuta formazione di una concreta “regula iuris” operante come tale in relazione alla decisione del caso concreto (Cass., 14/11/2012, n. 19938, pagg. 7-8);

d) ciò nondimeno, come si anticipava, il secondo motivo sarebbe stato in parte inammissibile, in parte infondato, e tale profilo sarebbe stato comunque dirimente e quindi assorbente;

e) ciò in quanto da una parte il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza del pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l’insufficienza dei beni del debitore a offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l’atto di disposizione dedotto in giudizio e in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando invece assolutamente irrilevanti, al fine in parola, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all’atto di disposizione (Cass., 14/11/2011, n. 23743; Cass., 06/02/2019, n. 3538);

f) d’altra parte, nel ricorso non si specifica nè si riporta, ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, se fu dedotta la sussistenza di pesi, ipoteche e pignoramenti, già esistenti al momento degli atti dispositivi di cui si chiese la revoca, in modo tale da poter ipotizzare l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso in tesi dedotto nel corpo della stessa censura;

g) è opportuno ribadire che il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione costituisce diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, quando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo: tali principi, applicati a un atto di esercizio dell’impugnazione a critica vincolata come il ricorso per cassazione, comportano che il motivo di gravame, sebbene la legge non esiga espressamente la conformazione in parola (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, articolandosi nell’enunciazione di tutti i fatti e di tutte le ragionate circostanze idonee a renderlo conducente (Cass., 04/03/2005, n. 4741; Cass., 13/03/2009, n. 6184; conf., in motivazione, Cass., Sez. U., 20/03/2017, n. 7074, pag. 17 e ss.);

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di ciascuna parte controricorrente liquidate in Euro 7.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, Oltre accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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