Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32138 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. II, 12/12/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 12/12/2018), n.32138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15119-2014 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in CAGLIARI, VIALE DIAZ 2,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO PINNA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 68, presso lo studio dell’avvocato GIULIA ADOTTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO ADOTTI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2269/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2018 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE Fulvio, che ha concluso per improcedibilità del ricorso

nel merito rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Andrea GIORDANO con delega orale dell’Avvocato

PINNA, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato ADOTTI Alessandro, difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 28 novembre 2013 e notificata il 27 marzo 2014, ha rigettato l’appello proposto da C.D. avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 397 del 2012, e nei confronti di R.A., titolare della ditta individuale L’Angolo delle Gioie.

1.1. Il Tribunale, previo rigetto dell’eccezione di nullità della procura rilasciata dalla R., opponente a decreto ingiuntivo, aveva ingiunto alla predetta la restituzione dei gioielli ancora in suo possesso, e condannato l’opposto C. al risarcimento del danno in quanto responsabile di aver ostacolato la restituzione.

2. La Corte d’appello, adita dal C., ha confermato la decisione. Rilevato che il contratto inter partes consentiva alla R. di trattenere la merce e pagarla, ovvero di restituirla integralmente, e che non vi erano ragioni per escludere che le opzioni rimassero valide anche pro quota, era provato che la R. avesse tentato la restituzione di parte della merce e che il C. avesse ostacolato l’operazione.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.D., sulla base di nove motivi. Non ha svolto difese R.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente e con valenza assorbente si deve rilevare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 2, per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, come da certificazione della cancelleria di questa Corte in data odierna.

2. In tema di procedibilità del ricorso per cassazione, questa Corte ha anche di recente ribadito (Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765) che la parte ricorrente la quale alleghi, nel ricorso, l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, deve depositare, a pena di improcedibilità del ricorso, la copia autentica della sentenza e della relazione di notificazione entro il termine fissato dall’art. 369 c.p.c., comma 1; che il mancato deposito dell’uno o dell’altro atto è rilevabile d’ufficio, con conseguente irrilevanza della eventuale non contestazione da parte del controricorrente; che l’improcedibilità non può essere rilevata quando il ricorso risulti notificato nel rispetto del termine breve d’impugnazione decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, poichè il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso assicura comunque lo scopo della previsione contenuta nell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, di consentire a questa Corte, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività (Cass., 10/07/2013, n. 17066); che deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità anche nel caso in cui la relata di notifica risulti comunque nella disponibilità del giudice, perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass. Sez. U. 02/05/2017, n. 10648).

3. Nel caso in esame sussistono le condizioni per l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità del ricorso, che risulta spedito per la notifica in data 26 maggio 2014, e quindi dopo che erano trascorsi oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (28 novembre 2013), nè risulta acquisita aliunde la relata di notifica della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è improcedibile e non si fa luogo a pronuncia sulle spese in quanto la parte intimata non è ritualmente costituita (il mandato difensivo depositato non è apposto ad alcuno degli atti indicati nell’art. 83 c.p.c., comma 3). Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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