Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32138 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. III, 10/12/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 10/12/2019), n.32138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7922/2018 proposto da:

M.M., M.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ALDO

FONTANELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO DI BENEDETTO;

– ricorrenti –

contro

HDI GLOBAL SE già HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG,

Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANAMA 77, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BARNESCHI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati DAVID APICELLA,

ALESSANDRO TRAFIERI;

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. (OMISSIS) FRIULI OCCIDENTALE,

in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA MANZI, rappresentata e difesa dall’avvocato

VITTORINA COLO’;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 583/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 28/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/10/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

M.D. e M.M., rispettivamente marito e figlio di R.M., convennero in giudizio l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. (OMISSIS) “Friuli Occidentale di Pordenone” chiedendo che ne venisse accertata la responsabilità per il decesso della congiunta (determinato da un ematoma subdurale), con conseguente risarcimento dei danni;

la convenuta resistette alla domanda e chiamò in causa, per l’eventuale manleva, la propria assicuratrice della responsabilità civile HDI Gerling Industrie Versicherung AG, che si costituì anch’essa in giudizio contestando le pretese attoree;

il Tribunale di Pordenone rigettò le domande dei M.;

la Corte di Appello di Trieste ha respinto il gravame dei M. affermando che:

“le emergenze istruttorie (…) non consentono di ritenere provata la sussistenza del nesso causale tra prestazioni sanitarie, cautele organizzative e decesso, il cui onere gravava interamente sugli odierni appellanti”;

l’esito assolutorio in sede penale aveva “escluso condotte incongrue ed errori professionali (dei sanitari) secondo accertamenti peritali collegiali adeguati” e risultava “meramente assertiva” la deduzione di carenze organizzative della struttura ospedaliera;

dato l’elevatissimo rischio emorragico determinato dalle condizioni della R., non si poteva “fondatamente escludere nemmeno un’insorgenza del tutto spontanea, priva di traumatismi (…) cui possa ascriversi l’ematoma sottodurale acuto”;

“l’assenza di prova sul nesso vanifica ogni valutazione sull’onere della prova dell’inadempimento”;

hanno proposto ricorso per cassazione i M., affidandosi ad un unico motivo; hanno resistito, con distinti controricorsi, l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. (OMISSIS) “Friuli Occidentale di Pordenone” e la HDI Global SE (già HDI Gerling Industrie Versicherung AG).

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, i ricorrenti denunciano “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697,1173,1176 e 1218 c.c., nonchè artt. 115 e 116 c.p.c., art. 651 c.p.p.”: premesso che il “motivo denuncia violazione dei principi sulla distribuzione dell’onere della prova e delle norme sugli elementi istruttori da porre a fondamento della decisione, per avere la decisione gravata escluso il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l’evento, pur essendo rimasta ignota la causa generatrice dell’ematoma sotto durale all’origine del decesso e in presenza di un comportamento omissivo dei medici”, i M. articolano il ricorso in due ambiti tematici, affermando – per un verso – che l’onere di dimostrare l’insussistenza del nesso causale gravava sulla struttura sanitaria e – per altro verso – che, “anche nel caso in cui si ritenga non raggiunta la prova di nesso causale tra il trauma lombare e l’ematoma sottodurale, in ogni caso durante la degenza si manifestarono segni clinici evidenti già nella mattinata del 17 ottobre di disturbo neurologico, la natura del quale non è stata diagnosticata dal personale sanitario”;

il motivo è, in parte, infondato e, per il resto inammissibile;

infondato nella parte in cui pone a carico della struttura sanitaria le conseguenze del ritenuto non provato nesso di causa fra le prestazioni sanitarie e (in genere) ospedaliere e il decesso della paziente, in contrasto con gli orientamenti di legittimità – ormai consolidati – secondo cui “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicchè, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. n. 29315/2017; conformi Cass. n. 18392/2017, Cass. n. 3704/2018, Cass. n. 20812/2018 e Cass. n. 26700/2018);

inammissibile nella parte in cui prospetta un inadempimento della struttura (il cui accertamento difetta peraltro di interesse una volta che non sia stato provato il nesso causale, il cui difetto vale – da solo – ad escludere la responsabilità) senza individuare specifiche violazioni o false applicazioni delle norme di diritto indicate nella rubrica, ma svolgendo piuttosto argomenti tesi ad una non consentita rivalutazione del merito della controversia;

ulteriormente inammissibile laddove lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., che non risulta dedotta in conformità ai parametri individuati da Cass., S.U. n. 16598/2016 e da Cass. n. 11892/2016: infatti, un’eventuale erronea valutazione del materiale istruttorio non determina, di per sè, la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., che ricorre solo allorchè si deduca che il giudice di merito abbia posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. n. 27000/2016);

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate – per compensi – in Euro 2.600,00 in favore dell’Azienda ed in Euro 3.200,00 in favore della HDI Global, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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