Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32137 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. II, 12/12/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 12/12/2018), n.32137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10068-2014 proposto da:

F.F., D.V.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

MARCONE, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CRATI 20, presso lo studio dell’avvocato

LUIGI SABATINI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 143/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/06/2018 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO

che i signori F.F. e D.V.M. hanno proposto ricorso, sulla scorta di cinque motivi, per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello dell’Aquila, confermando la sentenza del tribunale di Teramo, ha rigettato la loro domanda di annullamento della Delib. 28 luglio 1996 dell’assemblea del Condominio (OMISSIS), sito in (OMISSIS), nella parte relativa all’addebito ai ricorrenti dell’importo di 6.592.955 (Euro 3.404,98) per “pregressi condominiali”, vale a dire per taluni sospesi della gestione condominiale 1991-1992, tenuta dallo stesso sig. Fernando F. nella sua precedente qualità di amministratore del Condominio;

che il Condominio (OMISSIS) si è difeso con contro ricorso, eccependo la tardività del ricorso, per essere trascorsi un anno e cinquantatre giorni tra la data di pubblicazione della sentenza (20.02.2013) e quella di notifica del ricorso per cassazione (15.04.2014);

che, all’esito della notifica del controricorso, i ricorrenti hanno depositato una istanza di rimessione in termini, deducendo che la tardività della notifica del ricorso era dipesa dalla circostanza che sulla copia dell’impugnata sentenza loro rilasciata dalla cancelleria della corte di appello dell’Aquila la data del timbro di deposito (che essi stessi avevano riscontrato, sull’originale della sentenza, essere quella del 20 febbraio 2013), risultava leggibile come 28 febbraio 2013, verosimilmente per una alterazione dell’immagine causata dalla fotocopiatrice;

che la causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del giorno 5 giugno 2018 per la quale le parti non hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che l’eccezione di inammissibilità è fondata e deve essere accolta, in quanto, essendo stata la sentenza della corte abruzzese depositata il 20 febbraio 2013, il termine per l’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. scadeva il 7 aprile 2014, con conseguente intempestività del ricorso, avviato a notifica il 15 aprile 2014;

che la richiesta di rimessione in termini non può essere accolta, in quanto, a fronte di un timbro la cui riproduzione fotostatica dava luogo, come il Collegio direttamente rileva, ad una oggettiva difficoltà di lettura, era onere del ricorrente procedere ad una tempestiva verifica della data di deposito, esaminando de visu l’originale (cfr. Cass. 17729/18: “la rimessione in termini, sia nella norma dettata dall’art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà”);

che quindi in definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza;

che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere al Condominio contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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