Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32136 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. II, 12/12/2018, (ud. 17/05/2018, dep. 12/12/2018), n.32136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27240-2014 proposto da:

B.G., BE.CA., B.M.,

B.P., BE.MA., B.D., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FLAMINIA 133, presso lo studio dell’avvocato SIMONE

CADEDDU, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALESSIA TADIELLO;

– ricorrenti –

contro

ELLE IMMOBILIARE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

362, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE TRANE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TITO ZILIOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1392/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

Nel 2005 la società ImVer Immobiliare Verona s.p.a. (poi Elle Immobiliare s.p.a.) agiva in negatoria servitutis nei confronti di B.D., B.G., B.M., Be.Ga., B.P., BE.MA. e di Be.Ca., comproprietari di un terreno agricolo, affinchè fosse accertata l’inesistenza del diritto di passaggio pedonale e carraio su due fondi di loro proprietà e i convenuti condannati a risarcire i danni. I convenuti, costituendosi, deducevano che il nuovo accesso era stato realizzato da un terzo e anzitutto chiedevano che fosse dichiarata la loro carenza di legittimazione passiva, in via subordinata e riconvenzionale domandavano che fosse accertato l’acquisto per usucapione della servitù e, in ulteriore subordine, che la servitù fosse costituita. Il Tribunale Verona, con sentenza n. 1810/2010, ha accolto la domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione della servitù di passaggio.

La società Elle ha impugnato la sentenza. La Corte d’appello di Venezia – con sentenza 4 giugno 2014, n. 1392 – ha in parte accolto l’appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di usucapione e ha ordinato agli appellati “l’immediata cessazione del passaggio sul fondo di proprietà della società appellante, nonchè la demolizione del ponticello per la parte in cui ricade all’interno del mappale”, condannando gli appellati a rifondere all’appellante il danno liquidato in Euro 4.200.

Avverso la sentenza ricorrono per cassazione B.D., B.G., B.M., B.P., BE.MA. (tutti in proprio e quali eredi di Be.Ga.) e Be.Ca..

La società Elle resiste con controricorso.

I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

a) Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 nullità del procedimento in relazione agli artt. 345 e 115 c.p.c., art. 111 Cost.: la Corte d’appello avrebbe esibito al consulente tecnico d’ufficio delle fotografie, prodotte per la prima volta in appello da Elle Immobiliare, “imboccando” così il consulente con documenti che la stessa Corte ha poi ritenuto inammissibili perchè tardivamente prodotti.

Il motivo non può essere accolto. La documentazione fotografica, che la Corte ha ritenuto sì tardiva, ma comunque superflua per la decisione della causa (p. 11 della sentenza impugnata), era in ogni caso ammissibile, alla luce dell’orientamento da ultimo espresso dalle sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., 10790/2017).

b) Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c.: la Corte d’appello ha affermato che la domanda di costituzione della servitù è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e quindi non poteva essere esaminata, così violando l’art. 346 c.p.c..

Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello – che osserva che la domanda non è stata proposta in via di appello incidentale e neppure nella comparsa di costituzione e risposta, ma solo in sede di precisazione delle conclusioni ed esclude di poterla esaminare (p. 11 della sentenza impugnata) – è coerente con l’orientamento di questa Corte, cui il Collegio ritiene di aderire, che ritiene che la domanda assorbita va riproposta con la comparsa di costituzione e risposta (cfr., in particolare, Cass. 8758/2005).

c) Il terzo motivo fa valere, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: la Corte d’appello, nell’ordinare “la demolizione del ponticello per la parte in cui ricade all’interno” del mappale di proprietà della società Elle non ha valutato che il ponticello insisteva tutto sul canale Conagro e non sulla proprietà di Elle.

Il motivo non può essere accolto, in quanto quello che si contesta non è l’omesso esame di un fatto storico determinante per la decisione di accoglimento o rigetto della domandai dai ricorrenti proposta di acquisto per usucapione della servitù, ma una circostanza relativa alla eseguibilità della condanna, consequenziale al rigetto della domanda, ad un facere, profilo che attiene alla esecuzione forzata della sentenza e che è estraneo al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

d) Il quarto motivo contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost.: la Corte d’appello, nel rigettare la domanda di acquisto per usucapione della servitù di passaggio, avrebbe deciso in modo illogico e contraddittorio.

Il motivo è inammissibile: esso si sostanzia in una critica della ricostruzione in fatto posta in essere dalla Corte d’appello, ricostruzione in fatto argomentata, che si sottrae al sindacato di questa Corte di legittimità.

e) Il quinto motivo (numerato come sesto) fa valere, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 l’omesso esame di fatto decisivo, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c.: la Corte d’appello avrebbe motivato in modo tautologico e apparente l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno conseguente al passaggio non autorizzato sul fondo di proprietà della società Elle e avrebbe riconosciuto il danno senza che questo sia stato provato da Elle.

Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha motivato l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ravvisando il danno nelle limitazioni e nel peso imposto alla proprietà con il suo asservimento all’utilizzo degli appellati, asservimento pacifico essendo questo alla base della domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione della servitù, domanda rigettata dalla Corte per la mancata maturazione del termine ventennale, ma riconosciuto sussistente dal 1992.

2. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 17 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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