Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32134 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. II, 12/12/2018, (ud. 03/05/2018, dep. 12/12/2018), n.32134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29307-2014 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 13,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA PARLATORE, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANGELO POZZAN;

– ricorrente –

contro

M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 2,

presso lo studio dell’avvocato MARCO MERLINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MONICA GALLINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2489/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2018 dal Consigliere ELISA PICARONI;

lette le considerazioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale DEL CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 17 ottobre 2013, ha rigettato l’appello proposto da S.E. avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 891 del 2009, e nei confronti di M.B..

1.1. Il Tribunale aveva confermato il provvedimento cautelare con il quale era stato ordinato alla S. di consentire alla M. l’accesso nella sua proprietà al fine di sistemare l’impianto di somministrazione del gas, con rigetto sia della domanda risarcitoria proposta dall’attrice sia delle domande proposte in via riconvenzionale dalla S..

2. La Corte d’appello, previo rigetto delle questioni di rito sollevate dalla S., ha confermato la decisione: l’attrice M. aveva azionato il diritto di accesso previsto dall’art. 843 cod. civ. e le domande proposte dalla S. in via riconvenzionale risultavano inconferenti, oltre ad essere oggetto di un diverso procedimento pendente tra le stesse parti.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S.E. sulla base di dieci motivi. Resiste con controricorso M.B.. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.2. Con il primo motivo è denunciata violazione degli artt. 669-quater e ss. cod. proc. civ. e si contesta che il provvedimento d’urgenza chiesto e ottenuto dalla M. avrebbe dovuto essere proposto nella causa già pendente tra le parti (R.G. n. 655 del 2005 del Tribunale di Treviso), instaurata dalla S..

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 669-sexties e septies cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 1, e si assume che il provvedimento in data 18 ottobre 2005, con il quale il Tribunale di Treviso aveva dichiarato la continenza tra il procedimento cautelare introdotto dalla M. e la causa preventivamente introdotta dalla S., integrava gli estremi del rigetto per incompetenza ex art. 669-septies cod. proc. civ. e non era stato oggetto di reclamo. Ne seguiva che la domanda cautelare non avrebbe potuto essere riesaminata dal giudice designato, come invece era accaduto.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione degli artt. 25,107 e 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 4, e si lamenta che tutti i provvedimenti successivi all’ordinanza del 18 ottobre 2005 del Tribunale di Treviso sarebbero stati assunti in violazione del principio del giudice naturale.

4. Con il quarto motivo è denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, e si contesta l’omessa pronuncia sull’intera domanda riconvenzionale proposta da S.E., reiterata in appello.

5. Con il quinto motivo è denunciata violazione degli artt. 102,331 e 354 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, e si lamenta il difetto di integrità del contraddittorio, che avrebbe dovuto essere esteso al sig. B.E., la cui proprietà era interessata dai lavori oggetto del progetto del CTU, fatto proprio dall’ordinanza cautelare.

6. Con il sesto motivo è denunciata violazione degli artt. 2702,2719 e 2932 cod. civ., artt. 214 e 215 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 3 e 5, e si lamenta che la Corte d’appello avrebbe omesso di dichiarare l’autenticità della scrittura privata non disconosciuta dalla M..

7. Con il settimo motivo è denunciata violazione dell’art. 843 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. La ricorrente contesta la qualificazione di obligatio propter rem della fattispecie delineata nell’art. 843 cod. civ.. La norma, infatti, non prevede l’imposizione di servitù nè di altri presi o vincoli, ma stabilisce che, in ipotesi di assoluta necessità di passaggio, il proprietario del fondo debba consentire l’accesso di terzi per l’esecuzione di interventi edilizi. Nel caso di specie, in cui peraltro la M. neppure aveva evocato l’art. 843 cod. civ., non sussistevano i presupposti giustificativi della cautela concessa con il provvedimento del 18 ottobre 2005.

8. Con l’ottavo motivo è denunciata violazione dell’art. 843 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, e si contesta che la Corte d’appello avrebbe “integrato” la domanda attorea con il richiamo all’art. 843 cod. civ., così violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La domanda proposta dalla M. nel giudizio di merito era circoscritta all’accertamento della sussistenza del pregiudizio imminente ed irreparabile, a supporto della già ottenuta, senza alcuna richiesta di merito.

9. Con il nono motivo è eccepita l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost..

In assunto della ricorrente, l’applicazione del “nuovo” testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, alle sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore della modifica, anzichè ai soli procedimenti instaurati dopo tale data, sarebbe incompatibile con i principi di uguaglianza e del giusto processo in quanto rimette alla durata del giudizio – che è determinata da evenienze in larga parte non dipendenti dalla condotta processuale delle parti – la sottoposizione della sentenza oggetto di ricorso al regime processuale restrittivo avuto riguardo alla deducibilità del vizio di motivazione.

10. Con il decimo motivo è denunciata violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 5, (ante riforma del 2012), e si contesta l’incongruità, ovvero l’apparenza della motivazione resa dalla Corte d’appello nella parte in cui ha affermato che l’intervento conseguente all’ordinanza cautelare non avrebbe modificato lo stato dei luoghi, laddove le tavole allegate alla relazione di ctu evidenziano la modifica del percorso delle condutture.

11. I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili.

Le questioni di competenza ivi prospettate – di dubbia configurabilità, essendo i giudizi pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, e, in ogni caso da far valere nel procedimento cautelare – non sono oggetto di pronuncia della Corte d’appello, nè la ricorrente precisa quando e come le avrebbe devolute al giudice del gravame, sicchè si tratta di questioni “nuove” e, come tali inammissibili in sede di giudizio di legittimità (ex plurimis, Cass. 18/10/2013, n. 23675).

12. Il quarto motivo è infondato poichè la Corte d’appello ha pronunciato sulle domande proposte in via riconvenzionale dalla S., e ha ritenuto che le stesse, già oggetto di un altro procedimento pendente tra le stesse parti, non fossero riproponibili (pag. 10 della sentenza).

13. Il quinto ed il sesto motivo sono inammissibili perchè non colgono la ratio decidendi della pronuncia d’appello. L’autonomia rilevata dai giudici di merito tra il giudizio precedentemente instaurato dalla odierna ricorrente e quello seguito al provvedimento cautelare rende priva di rilievo la questione del riconoscimento della scrittura privata, peraltro neppure riportata in ricorso in spregio al principio di autosufficienza.

Parimenti irrilevante risulta la questione della mancata partecipazione al giudizio di un soggetto in assunto interessato dai lavori oggetto dell’ordinanza cautelare. In disparte la genericità della prospettazione e l’assenza di riferimenti alla suddetta questione nella sentenza impugnata, risulta assorbente il rilievo che il giudizio in esame, sorto come già detto a seguito di provvedimento cautelare, riguarda esclusivamente l’accertamento del diritto della M. di accedere al fondo di proprietà S. per eseguire i lavori necessari a ripristinare la somministrazione di gas.

14. Il settimo e l’ottavo motivo sono infondati.

La qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice, indipendentemente dalle indicazioni della parte o dalla mancanza di esse, con il solo limite della immutabilità degli elementi oggettivi (ex plurimis, Cass. 25/02/1998, n. 2049), e nella specie tale limite non risulta superato.

La Corte d’appello ha chiarito che il titolo della pretesa della M. risiedeva nella previsione dell’art. 843 cod. civ., norma che infatti sancisce un limite legale della proprietà per una utilità occasionale e transeunte del vicino, e che si traduce nell’obbligo a carico del proprietario del fondo di permettere l’accesso e il passaggio, ove ne sia accertata la necessità, “al fine di costruire o riparare il muro comune o altra opera propria del vicino oppure comune”. Non si tratta, come è evidente, di imposizione di pesi o vincoli o di servitù.

15. L’eccezione di illegittimità costituzionale formulata con il nono motivo è manifestamente infondata.

Il regime transitorio previsto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, costituisce espressione dell’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite dell’irragionevolezza, e la scelta di agevolare l’avvio del nuovo processo di cassazione, evitando al contempo il protrarsi di discipline differenziate, non appare irrazionale. Ciò posto, neppure è configurabile la dedotta disparità di trattamento tra giudizi iniziati in pari data, nella vigenza del precedente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, di cui soltanto alcuni siano ancora pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo testo di legge, non essendo possibile istituire una comparazione tra situazioni differenti.

16. Il decimo motivo è inammissibile in quanto prospetta il vizio di motivazione secondo il paradigma del precedente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che non è applicabile al presente ricorso.

17. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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