Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32131 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 12/12/2018), n.32131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17455-2012 proposto da:

ALL SERVICES EFFEGI S.R.L. (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante p.t., rapp.e dif., in virtù di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. PAOLA RUGGERI FAZZI,

unitamente alla quale è elett.te dom.to in ROMA, al VIALE LIEGI, n.

28, presso lo studio dell’Avv. GILDO URSINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F: (OMISSIS)), in persona

del Ministro p.t. nonchè AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.ti ope legis

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A. (già E.T.R. ESAZIONE TRIBUTI S.P.A., già SESIT

s.P.A.), con sede in (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 110/22/11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, SEZ. STACCATA DI BRINDISI, depositata il

13/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/11/2018 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

Fatto

Osservato che la ALL SERVICES EFFEGI propose ricorso, innanzi alla C.T.P. Brindisi, avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), con la quale l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Brindisi, iscrisse a ruolo somme derivanti dall’adesione della predetta società agli istituti definitori previsti dalla L. n. 289 del 2002, oltre alle relative sanzioni ed interessi, per riprese IRPEG, IVA, IRAP e ritenute;

che la C.T.P. di Brindisi, con sentenza 26/5/2006, depositata il 52.1.2006, accolse il ricorso, in conseguenza della ravvisata inesistenza della cartella esattoriale impugnata;

che avverso tale decisione l’E.T.R. ESAZIONE TRIBUTI S.P.A. (già SESIT S.P.A.) propose quindi ricorso innanzi alla C.T.R. della Puglia, sez. staccata di Brindisi, cui seguì quello incidentale proposto dall’AGENZIA DELLE ENTRATE. I giudici di seconde cure, con sentenza 110/22/11, depositata il 13.5.2011, in accoglimento del gravame, riformarono l’impugnata decisione, affermando, per quanto in questa sede rileva, la piena validità della notifica oggetto di contestazione (anche in applicazione del principio di raggiungimento dello scopo), rigettando, nel merito, le ulteriori doglianze della società contribuente;

che tale decisione è stata quindi impugnata dalla ALL SERVICES mediante ricorso per cassazione, affidato da un solo motivo; che si sono costituiti il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e l’AGENZIA DELLE ENTRATE, depositando controricorso, mentre è rimasta intimata I’EQUITALIA SUD (già E.T.R. ESAZIONE TRIBUTI S.P.A., già SESIT S.P.A.).

Diritto

CONSIDERATO

che, in via del tutto preliminare, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE giacchè, con riferimento ai procedimenti – quale quello di specie – introdotti successivamente al 1 gennaio 2001, la legittimazione ad causam e ad processum spetta esclusivamente all’Agenzia delle entrata (conforme, ex multis, Cass., Sez. 5, 6.12.2017, n. 29183, Rv. 646519-02);

che sempre preliminarmente alla delibazione dell’unico motivo di ricorso, va disattesa la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte ricorrente in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, considerato che la complessiva legittimità della notifica (cd. diretta) ivi disciplinata è stata da ultimo confermata da Corte Cost., n. 175 del 2018, la quale ha osservato come, alla luce di una lettura combinata del cit. art. 26 e della L. n. 212 del 2000, art. 6, (cd. Statuto del contribuente), le regole semplificate (si discorre, nella motivazione del giudice delle leggi, di “scostamenti”) della notifica in commento rispetto al regime “ordinario” non integrano alcuna violazione degli artt. 24 e 3, comma 1, e art. 111 Cost., commi 1 e 2;

che con l’unico motivo parte ricorrente assume (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 148 c.p.c., per avere la C.T.R. ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento impugnata, nonostante la stessa fosse da qualificarsi come giuridicamente inesistente e, in ogni caso, per avere ritenuto comunque ritenuto valida la notifica in questione per raggiungimento dello scopo;

Osservato che costituisce principio consolidato – cui si intende dare continuità in questa sede – quello per cui la notificazione della cartella, emessa per la riscossione di imposte o sanzioni, può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica. Tale soluzione, in particolare, risponde al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26,che prescrive l’onere, per l’esattore, di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con l’avviso di ricevimento (cfr. Cass. 4567/2015 e Cass. 16949/2014): in tale sistema, infatti, è proprio l’ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (cfr. anche Cass., 6395/2014). Ai fini del perfezionamento della notifica opera, dunque, il D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, secondo cui è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; con l’ulteriore precisazione che, persino se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l’atto è comunque valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. (cfr. Cass. 11708/2011; Cass. 14327/2009);

che i medesimi principi sono stati recentemente confermati da Cass, Sez. 6-5, 21.2.2018, n. 4275, Rv. 647134-01, la quale ha ribadito che la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, (perfezionandosi, in tal caso, alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redazione di un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c.), mentre la complessiva legittimità di tale forma di notifica (cd. diretta) è stata da ultimo confermata – come esposto in precedenza – da Corte Cost., n. 175 del 2018 (in termini cfr. anche la recente Cass., Sez. 5, 30.10.2018, n. 27561);

che, pertanto, escluso che si possa discorrere di inesistenza della notificazione, ove anche si volesse ipotizzare la sussistenza di un vizio comportante la nullità della medesima, quest’ultima – come correttamente affermato dalla C.T.R. dovrebbe considerarsi comunque sanata ex art. 156 c.p.c. a seguito della tempestiva proposizione dell’originario ricorso in opposizione ad opera della ALL SERVICES innanzi alla C.T.P.. In tal senso si è infatti già espressa questa Corte nelle sentenze n. 8321/2013 e 6613/2013, che hanno dato continuità al principio (già affermato da Cass. n. 2272/2011 e da Cass., SU n. 19854/2004 e che può estendersi al caso oggi in esame – di cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis: cfr. anche, su tale aspetto specifico, Cass. n. 1109/2017) per cui la natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento tributario non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicchè il rinvio disposto dal d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, (dettato in materia di notifica della cartella di pagamento), al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, (dettato in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a propria volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile (con espressa esclusione di quelle di cui all’art. 156 c.p.c., comma 1, lett. “r” tra cui non è ricompreso), comporta, quale logica conseguenza, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie dettato per la notifica dell’avviso di accertamento. Conseguentemente, se la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c. (in tal senso cfr. anche Cass. n. 6613/2013 cit.), ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo alla notificazione della cartella di pagamento (in termini cfr., ancora, Cass., Sez. 5, 30.10.2018, n. 27561, cit.);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato, con condanna della A.S. al pagamento, in favore delle amministrazioni costituite, delle spese del presente giudizio di legittimità. Nulla va invece disposto in merito, nei rapporti con l’EQUITALIA, non essendosi quest’ultima costituita nè avendo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ALL SERVICES EFFEGI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., nonchè del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano complessivamente in Euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre alle spese prenotate a debito. Nulla dispone in ordine alle spese del presente giudizio nei rapporti tra la ALL SERVICES EFFEGI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. e l’EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA