Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32131 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. III, 10/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 10/12/2019), n.32131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.D.M., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VITTORIO COSTANTINI;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA, M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 640/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 11/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. C.D.M. ricorre avverso la sentenza n. 1979/2015 con la quale la Corte di Appello di Lecce, in accoglimento dell’appello, ha riformato la sentenza emessa in data 28/6/2012 dal Tribunale di quella stessa città nel procedimento pendente tra la società Italfondiario s.p.a. (attore) e C.D.M. e T.R.G. (convenuti) ed avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia dell’atto di compravendita 18/7/2007 (concernente la proprietà superficiaria dell’immobile sito in (OMISSIS), alla via (OMISSIS)).

2. Era accaduto che nel mese di ottobre 2008 la società Italfondiario s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, aveva convenuto davanti al Tribunale di Lecce il C. e la T., chiedendo la revoca del suddetto contratto di compravendita sulla base delle seguenti circostanze di fatto:

a) la Stima s.r.l. aveva intrattenuto prima con la Banca Commerciale Italiana e, dopo la fusione per incorporazione con Banca Intesa spa, un rapporto di c/c regolato dalle condizioni sottoscritte dalle parti;

b) quest’ultime avevano successivamente stipulato un contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su titoli e strumenti finanziari (con cui era stato conferito alla banca l’incarico di gestire una serie di operazioni a determinate condizioni convenute), cui aveva fatto seguito un altro contratto quadro;

c) quindi, la Stima s.r.l. aveva richiesto alla banca nelle date 27/10/2006 e 11/12/2006 anticipi su fatture per complessivi Euro 138.500,00, con addebito sul predetto conto anticipi;

d) il C. in data 25/10/2002 si era costituito fideiussore della Stima s.r.l. fino alla concorrenza di Euro 500.000; e in data 18/7/2007 aveva venduto alla T. la proprietà superficiaria di un immobile in (OMISSIS) al prezzo di Lire 50.000 (di cui Euro 20.000 versati a mezzo assegno circolare non trasferibile ed i restanti Euro 30.000 da corrispondersi con scadenze entro il 31/7/2007 ed il 31/8/2007, con rinunzia all’ipoteca legale per l’intero prezzo in assenza di visure ipotecarie per loro ragioni di urgenza);

e) a seguito di un’irregolare esposizione debitoria, il 19/11/2007 la spa Intesa San Paolo aveva inviato alla Stima s.r.l. comunicazione di recesso dagli affidamenti in essere, richiedendo il pagamento di Euro 185.865,75 (di cui Euro 47.365,75 per esposizione di c/c ed Euro 38.5002,53 per esposizione del conto anticipi), ma nulla era stato pagato (tanto che con successive lettere raccomandate la banca aveva comunicato il recesso dal contratto quadro e dalla linea di credito, chiedendo il pagamento dei costi di estinzione pari ad Euro 7.000,00, ma anche dette richieste erano rimaste inevase);

f) il Tribunale di Lecce con sentenza 12/3/2008 aveva dichiarato il fallimento della Stima s.r.l. e il 2/5/2008 il Tribunale di Milano aveva ingiunto a detta società e ai suoi garanti il pagamento di Euro 193.082,92, oltre spese in favore dell’Italfondiario spa, quale procuratore di Intesa San Paolo spa.

Tanto esposto, la società Italfondiario – essendo venute meno le garanzie di adempimento del debitore principale, perchè fallito, e del garante, che aveva diminuito la sua garanzia patrimoniale aveva chiesto che fosse dichiarato inefficace l’atto di vendita per notar Angiana del 18/7/2007, sussistendone tutti i presupposti, con gli adempimenti conseguenti e con vittoria di spese.

Il C. si era costituito, facendo presente che al momento del rilascio della garanzia era un dipendente della Stima s.r.l. nonchè nullatenente, e che aveva già rilasciato in favore della predetta società altre fideiussioni per l’importo totale di Euro 6.101.861,00, nonostante le banche e la Stima s.r.l. fossero a conoscenza della sua totale insussistenza economico-finanziaria. Peraltro, aveva dedotto il convenuto, la Stima s.r.l. dalla data della sua costituzione (dicembre 1993) non aveva mai portato a conoscenza dei soci il bilancio, ed inoltre il presunto credito sul quale si fondava la domanda era dato da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, che era stato opposto.

Nel merito, il C. aveva contestato la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria e della simulazione assoluta perchè non aveva potuto conoscere il pregiudizio che l’atto di vendita avrebbe arrecato alla s.p.a. Italfondiario, in quanto non conosceva la situazione finanziaria della Stima s.r.l., nè il terzo acquirente poteva sapere nulla di tutto quanto innanzi perchè soltanto lui ( C.) ne era a conoscenza ed il terzo aveva acquistato l’immobile in perfetta buona fede. Solo con le raccomandate della s.p.a. Italfondiario di comunicazione di recesso dal contratto (14/1/2008-25/1/2008, e cioè circa sei mesi dopo l’atto di vendita 18/7/2007), aveva aggiunto il C., era venuto a conoscenza della situazione finanziaria della Stima s.r.l. Per cui aveva concluso perchè, previa sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fosse rigettata la domanda, con vittoria di spese.

Si era costituita anche la T., aderendo alle argomentazioni esposte dal C. e chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

Il Giudice di primo grado, acquisita la documentazione prodotta, aveva rigettato la domanda di revocazione.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado aveva proposto appello la s.p.a. Italfondiario, in persona del legale rappresentante pro tempore.

La società aveva lamentato: in primo luogo l’errata ed omissiva motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta insussistenza dei requisiti per l’accoglimento della revocatoria ex art. 2901 c.c., perchè il C. non poteva non conoscere il debito, dal momento che era socio della Stima s.r.l., oltre che dipendente, e che al riguardo aveva reso anche dichiarazioni contraddittorie, affermando da un lato di ritenerla una società florida e dall’altro d’aver saputo che non era mai stato presentato alcun bilancio: e ciò tanto più che nell’atto di fideiussione aveva dichiarato di essere a conoscenza della condizione patrimoniale del debitore e che mai nessuna richiesta di informazioni aveva indirizzato ad essa banca.

Italfondiario aveva altresì lamentato la ritenuta insussistenza della “scientia damni” in capo al debitore ed al terzo perchè il C. aveva fornito solo una fotocopia degli assegni versati alla T., ma non ne aveva provato l’incasso, ed inoltre aveva acquistato un anno prima l’immobile, del quale aveva trasferito la superfice ad un prezzo incongruo, anche perchè il superficiario aveva facoltà di trasformarla in piena proprietà. Inoltre l’acquirente era soggetto di 81 anni, senza capacità di reddito, e si era vincolato per 99 anni al rispetto della convenzione pubblica; nell’atto il notaio veniva dispensato dall’obbligo di effettuare visure ipotecarie a garanzia dei diritti di essa acquirente e nell’immobile era rimasto il C., anche perchè era l’unica sua residenza. Pertanto, aveva dedotto la società appellante, sussistevano i presupposti dell’azione revocatoria spiegata, nonchè, in subordine, dell’azione di simulazione assoluta, sia perchè non era stato provato il versamento della somma da parte dell’acquirente sia perchè il C. aveva continuato ad occupare l’immobile.

Pertanto Italfondiario aveva concluso chiedendo che: in via principale fosse dichiarata l’inefficacia ex art. 2901 c.c., dell’atto di vendita del 18/712007; e, in subordine, fosse accertata la simulazione assoluta dello stesso atto, con vittoria di spese.

Si era costituita nel giudizio di appello la T., ribadendo d’aver acquistato l’immobile in perfetta buona fede ad un prezzo congruo, dovendo aggiungersi all’importo di Euro 50.000 quello di Euro 12.000,00 per quattro anni di affitto, dal momento che aveva concesso in locazione l’alloggio al C., a cui carico non vi erano nè procedure esecutive nè protesti cambiari elevati, per cui l’appellante non aveva fornito la prova dei presupposti dell’azione spiegata, ed aveva concluso per il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi.

Si era costituito anche il C., riportandosi alle argomentazioni già svolte, chiedendo il rigetto dell’appello e la condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali, da distrarsi.

La Corte distrettuale con la impugnata sentenza, in accoglimento dell’appello, ha dichiarato inefficace nei confronti della Italfondiario l’atto di vendita 18/7/2007 ed ha ritenuto assorbita in detta statuizione ogni ulteriore domanda o eccezione avanzata dalle parti (ivi compresa la domanda tesa alla dichiarazione di nullità dell’atto stesso e quella di accertamento e dichiarazione della simulazione assoluta del predetto atto, proposta in via subordinata dall’appellante).

3. Avverso la sentenza della Corte di merito ha proposto ricorso C.D.M., articolando 5 motivi.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dalla società intimata.

E questa Corte, ad esito dell’adunanza 9 gennaio 2019, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, mandando la Cancelleria di sollecitare la trasmissione del fascicolo di ufficio di entrambi i giudizi di merito.

Effettuato l’incombente, è stata quindi fissata l’odierna adunanza, in vista della quale non sono state presentate memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a 5 motivi, di cui i primi 4 concernenti questioni processuali e l’ultimo la dedotta illegittima ritenuta sussistenza dei presupposti della revocazione.

1.1. Sotto il primo profilo, C.D.M. denuncia:

– con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia: inesistenza/nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo n. 12331/2008 del Tribunale di Milano per violazione ed omessa applicazione degli artt. 299 e 300 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha tenuto conto del suddetto decreto ingiuntivo nel ritenere la sussistenza del credito di Italfondiario, mentre detto decreto, essendo stato emesso un paio di mesi dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, avrebbe dovuto essere considerato inesistente (o nullo o inefficace), per sopravvenuta incapacità della parte (e cioè della società Stima, presunta debitrice principale di Banca Intesa); sostiene che per la stessa ragione avrebbe dovuto essere considerata inutiliter data anche la sentenza emessa dal Tribunale di Milano nel giudizio di opposizione;

– con il secondo ed il terzo motivo, articolati in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione ed omessa applicazione dell’art. 75 c.p.c., nonchè nullità assoluta della citazione di primo grado e del relativo procedimento, nonchè della citazione in appello e del relativo procedimento, in quanto Italfondiario, pur introducendo il giudizio di primo grado dichiarandosi procuratore di Banca Intesa e pur proponendo appello dichiarandosi procuratore del Banco di Napoli spa, non ha prodotto nessuna delle due procure (e neppure copia degli statuti e degli atti costitutivi e neppure delle delibere di conferimento incarico dei due istituti di credito); sostiene che per tale ragione Italfondiario risulta privo di legittimazione attiva e/o di rappresentanza sia sostanziale che processuale;

– con il quarto motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione ed omessa applicazione dell’art. 163 c.p.c., n. 7, in quanto la citazione in primo grado, contrariamente a quanto disposto dall’art. denunciato, non conteneva, in relazione alle eccezioni non rilevabili d’ufficio, l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167, per cui avrebbe dovuto essere ritenuta nulla.

1.2. Quanto poi ai presupposti della revocazione, con il quinto ed ultimo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, C.D.M. denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti e circostanze controversi e decisivi per il giudizio nella parte in cui la Corte territoriale, nell’accogliere la domanda revocatoria, ha omesso di considerare che non era stato provato da Italfondiario: a) nè la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore, essendo stato lui del tutto ignaro dell’esistenza del debito della Stima verso Banca Intesa nel momento in cui aveva posto in vendita la propria abitazione; b) nè, ove si fosse ravvisata l’anteriorità di tale atto dispositivo al sorgere del credito, il fatto che tale atto fosse dolosamente preordinato a pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie; c) nè la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio che l’atto dispositivo recava alle ragioni del creditore: sia perchè lui non conosceva la società Stima e men che meno i rapporti che detta società aveva con Banca Intesa sia perchè la T. non era stata a conoscenza delle fideiussioni che lui avrebbe prestato in favore della Stima; d) nè, sempre nel caso in cui fosse stata ravvisata l’anteriorità dell’atto dispositivo al sorgere del credito, la partecipazione della T. (81 enne, malandata fisicamente, non residente a (OMISSIS) e del tutto estranea alla vita del sig. C.) alla dolosa preordinazione.

2. Inammissibili sono i primi quattro motivi che, essendo tra loro connessi, sono qui trattati unitariamente.

L’inammissibilità consegue al fatto che, con essi, il ricorrente prospetta questioni, che non risultano essere mai state sollevate nel corso del giudizio di merito e rispetto alle quali non risulta mai essersi svolto alcun contraddittorio tra le parti.

Occorre qui ricordare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013, Rv. 627975 – 01), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, come per l’appunto si verifica nella specie, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione.

Nulla di tutto questo nel caso di specie, nel quale il ricorrente, nel corso di entrambi i giudizi di merito, ha sempre e soltanto contestato i presupposti della revocatoria e della simulazione assoluta; e, soltanto nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità il ricorrente, ha prospettato – per l’appunto in modo del tutto inammissibile – le questioni processuali, oggetto dei motivi in esame.

Alla considerazione che precede, di per se dirimente, si aggiunge, quanto ai motivi secondo e terzo, il rilievo che: a) la società Italfondiario aveva indicato, quali allegati all’atto di citazione, la procura 15 dicembre 2005 del Notaio Ca. di (OMISSIS) e la procura 24 settembre 2008 del Notaio A. di (OMISSIS); b) il C. nel costituirsi nel giudizio di appello aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado, riproponendo esclusivamente argomentazioni già svolte davanti al Tribunale, senza nulla eccepire in relazione alle procure enunciate in primo grado; c) in sede di prima udienza, svoltasi davanti alla Corte di merito, i procuratori di entrambe le parti avevano chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni senza nulla aggiungere; e il procuratore dell’odierno ricorrente nulla aveva eccepito in relazione alla procura conferita all’avv. Riccardo Aprea in data 26/1/2012 ed al collegamento tra la Banca Intesa (presunta creditrice) ed il Banco di Napoli (società procuratrice); d) in sede di precisazione delle conclusioni il procuratore dell’odierno ricorrente si era riportato alle comparsa di costituzione senza nulla aggiungere.

Le censure rivolte al quarto ricorso sono altresì inammissibili per mancanza di interesse, non avendo il ricorrente allegato il concreto pregiudizio subito per effetto dell’omesso avvertimento di cui all’art. 167 c.p.c., n. 7.

3. Inammissibile è anche il quinto motivo, concernente i presupposti della revocatoria.

3.1. Come è noto, il patrimonio del debitore costituisce la prima garanzia dei suoi creditori. A costoro, con l’azione revocatoria (prevista dall’art. 2901 c.c.), è offerto uno strumento di reintegrazione di detta garanzia: se il debitore compie un qualche atto di disposizione del suo patrimonio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, che rechi pregiudizio alle ragioni del creditore, questi può chiedere al giudice di merito che l’atto di disposizione a lui pregiudizievole sia dichiarato inefficace nei suoi confronti.

La conseguenza è che il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia dell’atto (che è inefficacia relativa, operante soltanto a favore di colui che ha agito per ottenerla), potrà soddisfarsi sul bene che ne aveva formato oggetto, come se esso non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore.

Il creditore, per ottenere la revocatoria dell’atto, deve provare: a) il pregiudizio che l’atto di disposizione, compiuto dal debitore, ha arrecato alle sue ragioni (il c.d. eventus damni, che costituisce un fatto oggettivo); in altri termini, il creditore deve provare che il patrimonio del debitore, a seguito dell’atto di disposizione di cui chiede la revoca, è divenuto insufficiente a soddisfare il suo credito; b) la conoscenza di detto pregiudizio (c.d. scientia fraudis, che costituisce fatto soggettivo), nel caso in cui l’atto di disposizione sia a titolo gratuito, da parte del solo debitore, e, nel caso in cui l’atto di disposizione sia a titolo oneroso, anche da parte del terzo acquirente; in altri termini il creditore deve provare che il terzo sapeva che il suo dante causa aveva debiti e che il restante patrimonio del suo dante causa era insufficiente a soddisfarli; c) nel caso in cui l’atto di disposizione del quale si chiede la revoca sia anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione (c.d. consilium fraudis, che costituisce altro fatto soggettivo), nel caso in cui l’atto di disposizione sia a titolo gratuito, da parte del solo debitore, e, nel caso in cui l’atto di disposizione sia a titolo oneroso, anche da parte del terzo acquirente; in altri termini il creditore deve provare che il debitore aveva compiuto l’atto di disposizione con la precisa intenzione di non soddisfare il credito che avrebbe successivamente assunto e che questa intenzione fosse nota al suo acquirente.

3.2. Facendo corretta applicazione della suddetta cornice normativa, la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti i requisiti della revocatoria.

A) In particolare, ha ritenuto che il C. fosse a conoscenza del debito sulla base delle seguenti considerazioni:

– il C. era dipendente e socio della Stima s.r.l., come dallo stesso dichiarato fin dalla comparsa di costituzione e risposta del 30/1/2009 e poi ribadito per tutto il corso del giudizio fino alla comparsa conclusionale; e, d’altronde, non vi era mai stata alcuna contestazione al riguardo, ragion per cui era indubbio che questa fosse la sua posizione precisa, così come era indubbio che egli dovesse conoscere la situazione economico-finanziaria della s.r.l. Stima: sia in considerazione della posizione che per l’appunto rivestiva all’interno della compagine societaria; sia per le sue stesse ammissioni, dal momento che, dopo aver rilasciato, sempre a richiesta ed in favore della predetta società, garanzie fideiussorie per Euro 6.101.861 in favore di vari istituti di credito, ne aveva rilasciata un’altra il 25/10/2002 per Euro 250.000, poi rinnovata il 5/12/2003 in aumento per Euro 500.000;

– il C. nello stesso scritto difensivo aveva precisato come la s.r.l. Stima fin dal dicembre 1993, data della sua costituzione, non aveva mai sottoposto ai soci il bilancio nè aveva mai convocato l’assemblea ordinaria annuale dei soci per la sua approvazione, così evidenziando delle inequivoche irregolarità e mancanze, che deponevano con tutta probabilità per una situazione di difficoltà (se non di vera e propria esposizione debitoria);

– in senso contrario era irrilevante quanto dichiarato dal C. (di ignorare che la Stima s.r.l. avesse problemi economici, sapendo invece che era una società solida, con numerosi dipendenti, sempre puntualmente pagati, e che aveva ottimi rapporti con le banche, tanto da non poterne immaginare il fallimento, poi dichiarato nel 2008), per l’evidente contrasto con quanto dallo stesso interessato puntualizzato nello scritto difensivo laddove aveva insistito nel sostenere le irregolarità amministrative della società, tanto da articolare al riguardo le posizioni di prova testimoniale (non ammesse dal primo giudice perchè provabili documentalmente) e da richiedere il deposito di documenti ex art. 153 c.p.c., comma 2 (con particolare riferimento al rinvio a giudizio dell’amministratore della società, alla relazione del curatore fallimentare ed alla relazione del consulente tecnico nominato dai Pubblico Ministero). Tale documentazione, tuttavia, oltre che tardiva, era anche ininfluente, dal momento che comunque il C. aveva dimostrato, in base alle precedenti argomentazioni, di essere a conoscenza delle irregolarità nella gestione della Stima srl, e persino che, fin dall’inizio e per tutta la vita della società, l’assemblea dei soci non era mai stata convocata: tanto a prescindere sia dalle eventuali responsabilità dell’amministratore unico nella gestione societaria che dalle specifiche irregolarità o illiceità nella gestione stessa (denunciate dal curatore nella relazione ex art. 33 L. Fall., nonchè nella perizia disposta dal PM); con la conseguenza che la richiesta di deposito di detta documentazione era inammissibile e comunque infondata;

-indicativo della consapevolezza da parte del C. dell’effettiva situazione patrimoniale della Stima s.r.l. era anche il fatto che il C. aveva prestato fideiussione “omnibus” per un importo decisamente rilevante (pari ad Euro 500.000), tanto più che veniva espressamente previsto, tra l’altro, nella stessa costituzione della fideiussione (al punto sub 5) che il fideiussore avrebbe avuto cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore ed in particolare di informarsi dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca; inoltre – nonostante la banca fosse tenuta, in virtù dello stesso contratto, a comunicare al fideiussore, a sua richiesta ed entro i limiti dell’importo garantito, l’entità dell’esposizione complessiva del debitore, quale risultante al momento della richiesta, nonchè ulteriori informazioni concernenti l’esposizione, previo consenso del debitore principale – nessuna richiesta era in tal senso mai pervenuta alla banca da parte del C., che pure ne avrebbe avuto diritto, a sua tutela e proprio in considerazione dell’importo rilevante della fideiussione rilasciata.

B) La Corte ha quindi ritenuto integrato il requisito della “scientia damni” in capo al C. ed alla T., sulla base dei seguenti elementi:

– il prezzo della compravendita convenuto nel contratto stipulato tra il C. e la T. in Euro 50.000 appariva incongruo (nel senso che era vantaggioso solo per l’acquirente) non solo perchè si trattava di un appartamento composto da sette vani, compresi gli accessori, ma anche perchè il titolare del diritto di superfice, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 3, in tema di edilizia residenziale pubblica, avrebbe avuto facoltà da parte del comune, a titolo oneroso e dopo breve tempo, di trasformarla in piena proprietà;

– la qualificazione dell’immobile, trasferito in proprietà superficiaria, come immobile in regime di edilizia agevolata (come da espresso riferimento contenuto nell’atto di compravendita all’atto di assegnazione di alloggio per notar Carnicelli del 28/6/2006) ed il fatto che il C. aveva proceduto alla vendita del detto immobile dopo poco più di un anno dall’assegnazione in suo favore;

– la mancata prova del pagamento del prezzo, che non era stato documentato, nel senso che il C. aveva prodotto solo una copia fotostatica degli assegni versati dalla T., ma senza provare d’averli incassati, dal momento che, secondo giurisprudenza di legittimità puntualmente richiamata, l’effetto solutorio – liberatorio si sarebbe realizzato esclusivamente con l’incasso della somma portata nel titolo stesso;

– il fatto incontestato che l’immobile compravenduto fosse l’unico nella disponibilità del C. e fosse la sua residenza, nonchè il fatto che il C. era ivi rimasto anche dopo la stipula dell’atto di compravendita; al riguardo di detta ultima circostanza, non poteva ritenersi tardiva la deduzione della banca circa il mancato trasferimento del possesso dell’immobile in capo al C. (che, alla data della notifica dell’atto introduttivo, vi risultava ancora residente, come attestato dalla stessa relata di notifica e come ammesso dallo stesso C., che aveva sostenuto, unitamente alla T., d’aver stipulato con la medesima un contratto di comodato registrato il 29/11/2007 – per Euro 12.000 per quattro anni di affitto, corrispondenti ad Euro 250 – così elevando il prezzo di vendita ad Euro 62.000). Questa ulteriore argomentazione, tuttavia, ha osservato la corte di merito, lungi dal convincere dell’effettività del trasferimento, in base alla presunta congruità del prezzo di vendita (da Euro 50.000 ad Euro 62.000) con l’aggiunta del contratto di comodato, secondo la Corte, rendeva ancora più inverosimile la tesi di una vendita effettuata ad un prezzo incongruo (peraltro non effettivamente incassato dal venditore) e con la quale non sarebbe stato trasferito il possesso (proprio perchè questo, in virtù del contratto di comodato, rimaneva al venditore, che continuava ad occuparlo);

– la dispensa al notaio dall’effettuare le ordinarie visure ipotecarie e catastali a tutela dell’acquirente (giustificata dalle parti della compravendita con il richiamo a particolari ragioni di urgenza che, tuttavia, non solo non erano state esplicitate ma anzi erano state contraddette dal fatto che neppure il possesso dell’immobile era passato immediatamente alla T.) costituiva elemento da cui ragionevolmente desumere, secondo giurisprudenza di legittimità anche qui puntualmente richiamata, la rappresentazione da parte del terzo acquirente dell’idoneità dell’atto traslativo ad arrecare pregiudizio ai creditori del venditore;

– l’età e le condizioni dell’acquirente (di anni 81 e pensionata) che, in rapporto all’acquisto di una proprietà superficiaria, che implicava il vincolo per 99 anni al rispetto della convenzione pubblica, rendeva ancora più inverosimile la compravendita effettuata.

In definitiva, secondo la Corte, tutti i predetti elementi costituivano indizi gravi, precisi e concordanti, e, in quanto tali, formavano prova non soltanto del fatto che il C. (debitore) aveva conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie ma anche del fatto che, trattandosi di atto di disposizione successivo al sorgere del credito ed a titolo oneroso, analoga consapevolezza aveva anche la T. (terzo), la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, andava accomunata a quella del debitore, anche perchè non erano stati provati gli elementi fondamentali del contratto di compravendita (e cioè del trasferimento della cosa e del pagamento del prezzo, peraltro convenuto in maniera irrisoria).

3.3. A fronte di tale articolato iter motivazionale, parte ricorrente, nel tentativo di rimettere in discussione il merito della decisione del giudice di secondo grado, evoca il vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso, ma inammissibilmente dimentica che è estraneo all’ambito del sindacato di legittimità l’omesso esame di elementi istruttori: è ormai decorso un quinquennio da quando le Sezioni Unite (cfr. sent. n. 19881 del 22/9/2014; nonchè n. 8053 del 07/04/2014) hanno avuto modo di precisare che l’omesso esame di detti elementi non integra la fattispecie prevista dalla nuova norma, ogniqualvolta il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, come per l’appunto è avvenuto nel caso di specie, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

4. Alla inammissibilità del ricorso, non essendo stata svolta attività difensiva da parte della società intimata, non consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, ma consegue la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva da parte intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA