Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3213 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 11/02/2020), n.3213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21731-2018 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CRISTINA SPAGNOLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1506/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata l’08/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

G.C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi contro l’Agenzia delle entrate impugnando la sentenza della CTR Lazio che, accogliendo l’appello dell’Ufficio, ha ritenuto la legittimità dell’avviso di liquidazione che aveva revocato le agevolazioni previste ai fini dell’imposta di registro dalla L. n. 604 del 1954 per la formazione e arrotondamento della piccola proprietà contadina richieste dal contribuente in seno all’atto di compravendita stipulato il 22 ottobre 2008.

Secondo la CTR il contribuente non aveva depositato il certificato dell’ispettorato provinciale attestante la sussistenza dei presupposti per usufruire dei benefici per la piccola proprietà contadina, ancora in vigore all’atto della conclusione del contratto, non applicandosi retroattivamente la L. n. 220, art. 1, comma 41.

Il contribuente, peraltro, comodità di ragionamento imprenditore agricolo professionale, non aveva provato detta qualità, non risultando sufficiente l’iscrizione alla gestione Inps per gli agricoltori “dovendo accertarsi il possesso dei requisiti specifici (caratteristiche di tempo, reddito e capacità dell’attività agricola) di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2005”.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Il ricorrente ha depositato memoria, allegando documenti non prodotti in precedenza (in particolare, una sentenza della CTR Lazio resa con riguardo a diverso atto negoziale risalente all’ottobre 2008). Documentazione che non può, all’evidenza essere esaminata da questa Corte perchè tardivamente depositata.

Ciò detto, il ricorrente ha prospettato, con il primo motivo, la violazione del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis, in relazione alla L. n. 604 del 1954, artt. 1 – 7 ed al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 4. Ha dedotto che nei confronti dell’imprenditore agricolo professionale non sarebbe necessaria la produzione della certificazione richiesta per il coltivatore diretto.

Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia in ordine alla sussistenza dell’obbligo certificativo ai sensi della L. n. 604 del 1954, ex art. 3. Il giudice di appello non avrebbe spiegato le ragioni per cui si dovevano ritenere coincidenti le figure del semplice coltivatore diretto e dell’imprenditore agricolo.

Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1 e la erronea esclusione della qualifica di imprenditore agricolo professionale che, per contro sarebbe risultata dalla documentazione prodotta.

Esaminando con priorità per ragioni di ordine logico il terzo motivo di ricorso, lo stesso è inammissibile.

La censura, ancorchè formulata sotto il profilo della violazione di legge, intende sollecitare a questa Corte un sindacato in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dei requisiti per essere individuato come imprenditore agricolo professionale che la CTR ha per converso motivatamente escluso, affermando che tale qualifica non era possibile inferire dall’iscrizione alla gestione INPS o dall’iscrizione successiva rispetto al compimento dell’atto negoziale -risalente all’anno 2008 n.d.r. – alla camera di commercio con la qualifica di impresa agricola.

Orbene, la censura, come emerge in modo palese anche dalle prospettazioni difensive esposte in memoria atterrebbe, in realtà, alla mancata ponderazione di elementi documentali che il ricorrente – risalendo la natura di imprenditore agricolo ad epoca anteriore rispetto a quella risultata dalla certificazione presso la Camera di commercio – avrebbe per un verso dovuto prospettare sotto il profilo del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, corredandola della dimostrazione che i documenti sui quali si sarebbe fondata detta qualifica erano stati prodotti nel giudizio di merito e risultavano decisivi ai fini della decisione. Mancando entrambi i presupposti ora esposti, la censura è inammissibile.

I restanti due motivi di ricorso sono inammissibili.

Ed invero, acclarato che il giudice di appello escluse la ricorrenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale in capo al contribuente, la censura esposta con i motivi anzidetti muove dal presupposto che il ricorrente fosse imprenditore agricolo professionale al quale non erano applicabili i requisiti richiesti dalla normativa di settore per il beneficio di cui alla L. n. 604 del 1954.

Ma poichè la CTR ebbe ad escludere tale qualifica la decisione impugnata, che ha richiesto per l’ottenimento del beneficio in capo al coltivatore diretto le certificazioni rilasciate dall’ispettorato agrario di cui alla ricordata L. n. 604 del 1954, si è pienamente allineata al diritto vivente espresso da questa Corte in materia – per il quale è sufficiente rinviare ai precedenti di questa Corte a proposito dell’obbligo di deposito di detta certificazione da parte del contribuente – cfr. Cass. n. 15489 del 26/07/2016, Cass. n. 25438 del 17/12/2015; Cass. n. 21050 del 08/10/2007, Cass. n. 9842/2017, Cass. n. 28845/2017, Cass. n. 20318/2017, Cass. n. 9423/2017 -, nemmeno ravvisandosi la incongruenza della giurisprudenza richiamata nella proposta del relatore comunicata alle parti, come prospettato in memoria dalla parte ricorrente, non essendosi richiamata Cass. n. 2607/16 – cfr. pag. 2 memoria -. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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