Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3213 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3213 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MIGLIO FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 19442-2012 proposto da:
REGIONE DEL VENETO c.f. 80007580279, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo
studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati EZIO ZANON,
ANTONELLA CUSIN, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
3716

contro

POURNESHAT KIANDOKHT, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio
dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO, rappresentata e
difesoa dall’avvocato LUCA PARTESOTTI, giusta delega

Data pubblicazione: 09/02/2018

in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 824/2011 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 29/02/2012 R.G.N.

1068/2010.

Camera di consiglio del 27.9.2017 n.32 del ruolo
RG n. 19442/12
Presidente: Napoletano – estensore :Miglio

RG. 19442/2012

che con sentenza in data 29.2 2012 la Corte di Appello di Venezia ha condannato la
Regione Veneto a procedere alla “stabilizzazione” dell’appellante, in riforma della
sentenza del Tribunale della medesima città, con la’ quale era stata respinta la
domanda, proposta da Pourneshat Kiandokht, diretta ad ottenere tale stabilizzazione
ai sensi della legge n. 244 del 2007 e della legge n. 1 del 2008 della Regione Veneto,
per mancanza del requisito dell’anzianità di trentasei mesi, in quanto il bando di
selezione disponeva che l’anzianità di servizio avrebbe dovuto essere maturata in virtù
di contratti stipulati o prorogati entro il 27 settembre 2007, mentre la ricorrente aveva
sottoscritto l’ultima proroga successivamente a tale data (il 9.10.2007);

che avverso tale sentenza la Regione Veneto ha proposto ricorso affidato a tre motivi,
cui ha resistito Pourneshat Kiandokht con controricorso;

che entrambe le parti hanno depositato memorie;
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo di ricorso la Regione Veneto denuncia la violazione di legge ex
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – violazione ed errata interpretazione ed applicazione
dell’art. 3 commi 90 e 94 della legge n. 244 del 24.12. 2007, violazione ed errata
applicazione ed interpretazione dell’art. 96 della legge regionale 27.2.2008, n.1,
violazione dell’art. 12 preleggi, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost, e
dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 ed, infine, l’errata interpretazione dell’art. 4 d.lgs.
n. 368 del 2001. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe travisato la “ratio”
delle disposizioni richiamate in materia di stabilizzazione, così come delineata dal
legislatore statale e attuata in sede regionale;
2. con il secondo motivo, la Regione denuncia la violazione dei principi in materia di
bandi pubblici, la violazione del principio di ragionevolezza e la violazione dei principi

RILEVATO

in materia di disapplicazione, da parte del giudice ordinario, degli atti amministrativi violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865;
la ricorrente lamenta che dalla interpretazione della Corte territoriale del complesso
delle disposizioni in materia di stabilizzazione del precariato sarebbe derivata la
disapplicazione del bando, che costituisce in ogni caso “lex specialis”;
3.con il terzo motivo, la Regione denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 96
della legge regionale n. 1 del 2008, nonché dell’ art. 3, commi 90 e 94 della legge n.

La ricorrente lamenta il travisamento dei fatti da parte della Corte territoriale, che non
avrebbe tenuto conto o avrebbe valutato insufficientemente i vincoli derivanti alla
amministrazione dalla approvazione del piano occupazionale avvenuto con la D.G.R. n.
1623 del 17.6.2008, in violazione dell’art. 3 , commi 90 e 94 della legge n. 244 del
2007, che aveva autorizzato le assunzioni nei soli limiti della programmazione
triennale dei fabbisogni e della previsione contenuta nell’art. 96 della legge regionale
n. 1 del 2008;

1.1.-2.1. è opportuno trattare congiuntamente i primi due motivi di ricorso, entrambi
attinenti a tematiche inerenti l’interpretazione del bando da parte della Corte
territoriale.
Entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto carenti sotto il profilo
dell’autosufficienza. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, nel
caso in cui sia denunciata l’ omessa od inesatta valutazione di atti o documenti o nel
caso di formulazione di una censura concernente il vizio di violazione o falsa
applicazione di norma di diritto, la parte ricorrente è onerata non soltanto della
specifica indicazione del documento’ (eventualmente mediante individuazione ‘della
sede processuale in cui la prova è stata richiesta o prodotta: Corte Cass.sez. lav.
7.2.2011 n. 2966; id. 1 sez. 13.11.2009 n. 24178;id. 3Asez. ord. 4.9.2008 n. 22303;
id. 3 sez. 25.5.2007 n. 12239) ma anche della trascrizione del contenuto dell’ atto e
del documento, in modo da rendere immediatamente apprezzabile da parte della
Corte il vizio dedotto (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 12984 del
2006).
Nella specie, la ricorrente ha omesso di trascrivere il contenuto del bando, in relazione
alla interpretazione del quale formula le censure richiamate e di cui lamenta la
erronea disapplicazione, pertanto il primo e il secondo motivo devono dichiararsi
inammissibili;

25

244 del 2007.

3.1.

il terzo motivo contiene una censura diretta alla rivalutazione del fatto,

inammissibile in sede di legittimità. Dalla sentenza impugnata, infatti, emerge che la
lavoratrice, già nel ricorso introduttivo del giudizio, aveva dedotto di avere anche gli
altri requisiti richiesti per procedere alla stabilizzazione e che la appellata non aveva in
alcun modo contestato tale circostanza, confermata peraltro dal dato che la Regione,
con decreto n. 522/2008, aveva escluso la lavoratrice soltanto a causa della ritenuta
carenza del requisito della anzianità di servizio. Ne consegue che una volta accolta

dell’anzianità, ogni ulteriore contestazione in ordine ai requisiti di ammissione alla
procedura di stabilizzazione deve ritenersi inammissibile;
4. per le esposte motivazioni il ricorso deve essere rigettato;
5.

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con

applicazione dell’art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, essendo la parte vittoriosa
stata ammessa al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;
condanna la Regione Veneto al pagamento in favore dello Stato delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.130,00, oltre spese generali al 15% ed
accessori di legge.
Così deciso nella Adunanza camerale del 27.9.2017

dalla Corte territoriale la doglianza relativa alla esclusione per carenza del requisito

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