Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32129 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 12/12/2018), n.32129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6295-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

FAPI S.A.S. DI B.L. & C. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante p.t., nonchè R.F. (C.F. (OMISSIS)) e

B.L.D. (C.F. (OMISSIS)). rapp.ti e dif.si, in virtù di

procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. FABIO PACE,

presso il cui studio sono elett.te dom.ti in MILANO, al C.SO DI

PORTA ROMANA, n. 89/B;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 9/28/11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

della LOMBARDIA, depositata il 17/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/11/2018 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

Fatto

Osservato che con avviso di accertamento n. (OMISSIS) notificato nei confronti della FAPI S.A.S. DI B.L. & C, in persona del legale rappresentante p.t., nonchè di R.F. e di B.L.D., quali soci della prima, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 5, provvide alla ripresa, relativamente all’anno 2003, di alcune somme a titolo di reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRAP, nonchè di operazioni imponibili ai fini IVA;

che avverso tale provvedimento la FAPI S.A.S. DI B.L. & C., in persona del legale rappresentante p.t., nonchè R.F. e B.L.D., nella qualità, proposero separati ricorsi innanzi alla C.T.P. di Milano che, previa riunione, con sentenza n. 239/2009 ed in accoglimento degli stessi, annullò l’avviso di accertamento, con compensazione delle spese;

che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE propose quindi ricorso innanzi alla C.T.R. della Lombardia che, con sentenza 9/28/11, depositata il 17.1.2011, rigettò il gravame, confermando l’impugnata decisione ed affermando, per quanto in questa sede rileva, che (a) in presenza di contabilità regolarmente tenuta dalla società contribuente non avrebbe potuto procedersi ad accertamento analitico-induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), (b) per di più facendo riferimento al ricarico medio applicato al settore di appartenenza del contribuente;

che tale decisione è stata quindi impugnata dall’AGENZIA mediante ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la FAPI S.A.S. DI B.L. & C., in persona del legale rappresentante p.t., nonchè R.F. e B.L.D., nella qualità, hanno resistito costituendosi con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo parte assume (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e D.P.R. n. 633 del 1972, ART. 54, in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la C.T.R. escluso la praticabilità, nella specie, dell’accertamento analitico-induttivo, erroneamente ritenendo che l’accertamento fondasse su una ricostruzione del ricarico medio basato sulle medie del settore di appartenenza anzichè, come al contrario avvenuto nella specie, sul ricarico medio applicato dalla stessa FAPI;

che il motivo è fondato e va accolto;

che, infatti, secondo l’ormai consolidato l’orientamento di questa Corte di legittimità, in tema di accertamento dei redditi di impresa, anche in presenza di scritture formalmente corrette, qualora la contabilità possa considerarsi complessivamente inattendibile, è legittimo il ricorso al metodo analitico-induttivo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39,comma 1, lett. d), sulla base di elementi che consentano di accertare, in via presuntiva, maggiori ricavi, che possono essere determinati calcolando la media aritmetica o quella ponderata dei ricarichi sulle vendite (cfr. sul punto, fra le più recenti, Cass. n. 22347/2018 e Cass. n. 8923/2018);

che, nella specie, dalla lettura dell’avviso di accertamento (integralmente trascritto, nella parte che in questa sede rileva, alle pp. 3-8 del ricorso) emerge – contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata – che la ricostruzione dei ricavi dell’impresa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, non è stata giustificata, dall’Ufficio, sulla base degli scostamenti dalle medie di settore della percentuale di ricarico sul costo del venduto quanto, piuttosto, in base “alle fatture di acquisto ed ai prezzi di somministrazione, al netto dell’Iva, rilevati dal listino prezzi fornito dalla parte e dal contraddittorio con la stessa” (cfr. ricorso, p. 6). D’altra parte, se le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, atteso che, in base all’esperienza, non si tratta di una variabile occasionale (Cass., Sez. 5, 29.12.2016, n. 27330, Rv. 642387-01), a maggior motivo la conclusione deve ritenersi valida in relazione alle percentuali di ricarico – ove sensibilmente diverse – accertate in relazione al singolo anno fiscale;

che l’accoglimento del motivo che precede determina l’assorbimento del secondo e del terzo;

considerato, dunque, che il ricorso va accolto e la gravata decisione cassata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che deciderà la controversia attenendosi ai principi che precedono, provvedendo altresì a liquidare le spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Per l’effetto, cassa la gravata sentenza e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, affinchè decida la controversia attenendosi ai principi che precedono, provvedendo altresì a liquidare le spese della presente fase di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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