Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32128 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 12/12/2018), n.32128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6172-2012 proposto da:

R.G. & C. S.N.C. (C.F. (OMISSIS)), R.G. (C.F.

(OMISSIS)) e R.L. (C.F. (OMISSIS)), rapp.ti e dif.si, in

virtù di procura speciale in calce ricorso, dall’Avv. FABRIZIO

BADO’, presso il cui studio sono tutti elett.te dom.ti in. ROMA,

alla VIA GIULIO CESARE, n. 14;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.ti ope legis in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/12/11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 26/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/11/2018 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Osservato che la R.G. & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t., nonchè R.G. e R.L., nella qualità di soci della prima, proposero separate opposizioni, innanzi alla C.T.P. di Vercelli, avverso gli avvisi di accertamento notificati nei loro confronti e relativi a riprese per IRPEF ed addizionali comunali e regionali relativamente all’anno 2004, conseguenti all’applicazione, nei confronti della società predetta, dello studio di settore SG71U. Tali ricorsi, previa riunione, furono accolti con sentenza n. 34/04/09, depositata il 7.7.2009, con annullamento dell’atto impugnato e condanna dell’AGENZIA al pagamento delle spese di lite;

che tale sentenza fu quindi impugnata dall’AGENZIA DELLE ENTRATE innanzi alla C.T.R. del Piemonte che, con sentenza 49/12/2001, depositata il 26.7.2011, in accoglimento del gravame riformò la decisione di prime cure affermando – per quanto in questa sede rileva – la correttezza della ripresa operata dall’Ufficio nonchè del corredo motivazionale alla stessa sotteso e compensando, altresì, le spese del doppio grado di giudizio;

che avverso tale sentenza la R.G. & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t., nonchè R.G. e R.L., nella qualità di soci della prima, hanno infine proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito l’AGENZIA DELLE ENTRATE con controricorso;

Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 69 del 1989, art. 11, con. con mod. dalla L. n. 154 del 1989, L. n. 296 del 2006, art. 10-bis, L. 127 del 2007, artt. 14-bis e ter, nonchè degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la C.T.R. ritenuto corretto l’operato dell’ufficio, nonostante l’avviso di accertamento difettasse di qualsivoglia motivazione o riscontro in ordine ai rilievi sottoposti dalla società contribuente onde scongiurare l’applicazione, nei propri confronti, dello studio di settore poi sotteso alla ripresa oggetto di opposizione;

che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) dell’insufficiente e contraddittoria motivazione in cui sarebbe incorsa la C.T.R. su un fatto decisivo della controversia, in relazione alla omessa motivazione, ad opera dell’Ufficio, in relazione alle osservazioni ed ai documenti forniti dalla società contribuente nel corso del procedimento amministrativo;

che entrambi i motivi – che per identità di questioni agli stessi sottese possono essere trattati congiuntamente – sono, sì come formulati, inammissibili;

che non ignora il collegio che in tema di accertamento standardizzato mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa (in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sè soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la “presunzione” alla concreta realtà economica dell’impresa), sicchè la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente (Cass., Sez. 6-5, 18.12.2017, n. 30370, Rv. 646985-01. In termini cfr. anche, da ultimo, Cass., Sez. 5, 31.5.2018, n. 13908, Rv. 64886001). Ciò che dà sostanza all’accertamento mediante l’applicazione dei parametri è, infatti, il contraddittorio con il contribuente, dal quale possono emergere elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell’impresa la “presunzione” indotta dal rilevato scostamento del reddito dichiarato dai parametri e, conseguentemente, la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente (cfr. anche Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26635);

che, tuttavia, a fronte della motivazione della gravata sentenza, la quale, alle p. 2, ult. cpv. e 3, primo cpv., afferma che l’Ufficio “ha dato conto e ragione del perchè delle rettifiche e delle relative quantificazioni; si è attenuto alla regola del contraddittorio, del diritto di difesa e di replica, cercando di addivenire all’accertamento con adesione… va dato atto all’Ufficio di Vercelli di aver operato entro le regole sul procedimento di accertamento degli studi di settore”, entrambi i motivi di ricorso peccano di specificità (cfr. l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) non riportando il contenuto dell’avviso di accertamento impugnato, così da precludere al Collegio la valutazione della fondatezza o meno delle prospettate censure (tanto più alla luce di quanto argomento dall’AGENZIA in controricorso, alle pp. 9-11);

Considerato, pertanto, che il ricorso va rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Per l’effetto condanna la R.G. & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t., nonchè R.G. e R.L. al pagamento, in solido tra loro ed favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano complessivamente in Euro 1.400,00 (millequattrocento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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