Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32127 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 12/12/2018), n.32127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17229-2010 proposto da:

V.A. (C.F. (OMISSIS)), rapp.e dif., in virtù di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. SALVATORE SAMMARTINO,

unitamente alla quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA

DELL’ELETTRONICA, n. 20, presso lo studio dell’Avv. GIUSEPPE PIERO

SIVIGLIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.ti ope legis in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 88/25/09 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 6/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/11/2018 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Osservato che con avviso di accertamento n. (OMISSIS), notificato il 5.10.2005, l’AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI PALERMO, ingiunse ad V.A. il pagamento del complessivo importo di Euro 260.969,59, quale conseguenza di varie riprese a titolo di reddito d’impresa, IRPEF, IRAP ed IVA relativamente all’anno 1999, per la commercializzazione in nero di prodotti petroliferi sottratti da un deposito di proprietà dell’ENI sito in Palermo, nonchè dell’irrogazione di sanzioni per la violazione degli obblighi inerenti alle dichiarazioni ed all’emissione e registrazione delle fatture;

che V.A. impugnò il detto avviso di accertamento innanzi alla C.T.P. di Palermo che, con sentenza n. 270/3/03, depositata il 6.9.2006, accolse il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite. Tale sentenza fu quindi impugnata dall’AGENZIA DELLE ENTRATE innanzi alla C.T.R. di Palermo che, in accoglimento del gravame, riformò la decisione di prime cure affermando – per quanto in questa sede rileva – (a) la validità della motivazione dell’avviso di accertamento impugnato e (b) la legittimità del ricorso, ad opera dell’Ufficio, a presunzioni semplici;

che avverso tale sentenza V.A. ha infine proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito l’AGENZIA DELLE ENTRATE con controricorso;

Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, per avere la C.T.R. ritenuto valida la motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, nonostante la stessa contenesse la relatio a documenti (intercettazioni telefoniche ed una consulenza disposta dal P.M.) non rientranti nella sfera di disponibilità del V. (siccome coperti da segreto istruttorio) ed a quest’ultimo non comunicati nè contestualmente nè anteriormente alla notifica dell’avviso di accertamento.

Ritenuto che il motivo è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento del secondo e del terzo.

che, infatti, in tema di motivazione per relationem degli atti d’imposizione tributaria, della L. n. 212 del 2000, art. 7,comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass. Sez. 5, 14.1.2015, n. 407, Rv. 634243-01);

che nel caso (quale quello di specie) di “doppia motivazione” per relationem (l’avviso di accertamento impugnato rinvia al p.v.c. notificato al V. in data 14.10.2004 che, a propria volta, rinvia ad “indagini tecniche” ed ad una “consulenza tecnica” – cfr. ricorso, p. 9), il predetto principio va inteso nel senso che l’onere dell’Ufficio di mettere in grado il contribuente di conoscere le ragioni della pretesa deve ritenersi assolto qualora il richiamato processo verbale di constatazione faccia a sua volta riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente (Cass., Sez. 5, 24.11.2017, n. 28060, Rv. 646225-01);

che, nella specie, l’avviso di accertamento impugnato è stato notificato in data 7.6.2005 (cfr. ricorso, p. 2, sub 4, nonchè controricorso, p. 1), mentre gli atti sottesi al p.v.c. del 14.10.2004 (e, cioè, le intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonchè la consulenza che ha permesso di “svelare, grazie all’analisi delle trascrizioni delle comunicazioni intercettate, alcuni complessi meccanismi tecnici utilizzati per sottrarre prodotto all’ENI e, quindi, anche all’imposizione erariale” – cfr. trascrizione del p.v.c. in questione, contenuta alla p. 9 del ricorso, ult. cpv), in quanto coperti da segreto investigativo, sono entranti nella disponibilità del ricorrente solo successivamente e, precisamente, in data 18.4.2006, quale effetto della comunicazione dell’avviso di conclusione delle indagini a suo carico (cfr. ricorso p. 13). La circostanza è confermata, peraltro, dalla stessa AGENZIA DELLE ENTRATE alla p. 9 del controricorso (ove si evidenzia che si tratta di documentazione “non in possesso dell’Ufficio”) ed è tanto più rilevante (ad ulteriore conferma della fondatezza delle doglianze di parte ricorrente), ove si consideri – trattasi, peraltro, di circostanza non oggetto di contestazione – che dai capi di imputazione a carico del v., trascritti alle pp. 28 e 29 del ricorso, si evince che la partecipazione di costui al sodalizio criminoso è contestata all’odierno ricorrente solo a partire dal mese di marzo dell’anno 2003 (con conseguente estraneità del ricorrente, quantomeno ai fini penali, rispetto a fatti commessi nel 1999 ed oggetto delle riprese invece compiute con l’avviso di accertamento impugnato);

Considerato, pertanto, che il ricorso va accolto e la gravata sentenza cassata. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia ben può essere decisa nel merito: tenuto conto, infatti, della invalidità della motivazione sottesa all’avviso di accertamento impugnato, lo stesso va annullato, con conseguente accoglimento dell’originario ricorso proposto dal contribuente;

che le spese dei gradi di merito vanno interamente compensate, mentre quelle della presente fase di legittimità, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., ed a favore di ANDREA V..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Per l’effetto cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originariamente proposto da V.A.. Condanna l’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di V.A., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano complessivamente in Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Compensa integralmente tra le parti le spese della fase di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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