Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32125 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 12/12/2018), n.32125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14691/2012 R.G. proposto da:

S.A. (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’avv.

Andrea Libranti, elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’avv. Gaetano Alessi, in Roma piazza Martiri di Belfiore 2.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore.

– intimata –

Avverso la sentenza n. 215/34/2011 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata il

giorno 11 aprile 2011.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14

novembre 2018 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che S.A. impugnò l’avviso di irrogazioni di sanzioni notificato dall’Agenzia delle Entrate, quale responsabile delle violazioni in materia di IVA per l’anno 1997, accertate nei confronti di una società di cui l’istante era stata in precedenza legale rappresentante;

che l’impugnazione venne integralmente accolta in primo grado;

che proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza depositata il giorno 11 aprile 2011, lo accolse condannando l’appellata alle spese;

che avverso la detta sentenza, S.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese;

che con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. la ricorrente ha dichiarato che è cessata la materia del contendere, essendosi la medesima avvalsa della procedura di definizione agevolata del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225;

che la medesima istante ha documentato l’integrale pagamento in favore dell’agente della riscossione, di tutte le somme ancora dovute in forza della detta definizione agevolata;

che secondo l’orientamento espresso da questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 03/10/2018, n. 24083; vedi anche Cass. s.u. 11/04/2018, n. 8980);

che, pertanto, può dichiararsi senz’altro la cessazione della materia del contendere, per definizione agevolata dei carichi inclusi nei ruoli;

che nulla va statuito sulle spese in difetto di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere per definizione agevolata dei carichi inclusi nei ruoli.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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