Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32124 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 12/12/2018), n.32124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10141/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

S.L. (C.F. (OMISSIS)).

– intimato –

Avverso la sentenza n. 58/22/2011 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il giorno 28 febbraio 2011.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14

novembre 2018 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Lorenzo Salvetti impugnò l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, con il quale venivano irrogate sanzioni per violazioni in materia di IVA nell’anno 2001.

L’impugnazione venne integralmente accolta in primo grado; proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza depositata il giorno 28 febbraio 2011, lo respinse compensando le spese tra le parti.

Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo; S.L. non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo deduce l’Agenzia delle Entrate violazione del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, nonchè dell’art. 2697 c.c., avendo la commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che fosse onere dell’amministrazione dimostrare che il contribuente non avesse diritto ad avvalersi del c.d. regime speciale del margine di utile in materia di IVA.

1.1. Il motivo è fondato, per quanto si dirà.

Com’è noto, in tema di IVA il c.d. regime speciale del margine di utile, di cui al D.L. n. 41 del 1995, art. 36, convertito con modificazioni dalla L. n. 85 del 1995, rappresentando un regime speciale, derogatorio dell’ordinaria disciplina fiscale degli acquisti intracomunitari, impone, oltre alla regolarità formale della documentazione contabile, che il contribuente provi la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, risultando altrimenti inapplicabile indipendentemente dalla consapevolezza che il cessionario ne abbia (Cass. s.u. 12/09/2017, n. 21105; Cass. 24/07/2015, n. 15630).

Ha errato allora la commissione tributaria regionale nel ritenere che fosse onere dell’Agenzia delle Entrate dare prova dell’assoggettamento ad IVA, nel relativo paese di provenienza, delle autovetture acquistate dal S., dovendo esattamente al contrario quest’ultimo dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, al fine di beneficiare del c.d. regime del margine di utile in materia di IVA.

2. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata deve andare cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e perchè statuisca anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, perchè statuisca anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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