Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32123 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 12/12/2018), n.32123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9167/2012 R.G. proposto da

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

Linea data Media Affissioni s.r.l. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.

Tiziano Membri, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.

Cristiano Marinese, in Roma lungotevere dei Mellini 10.

– controricorrente –

avverso

la sentenza n. 24/38/2011 della Commissione Tributaria Regionale

della Lombardia, depositata il giorno 14 febbraio 2011.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14

novembre 2018 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Linea Data Media Affissioni s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, con il quale veniva rettificata l’IVA detraibile, relativamente a talune fatture spiccate da un terzo per servizi resi alla predetta società nell’anno 2004.

L’impugnazione venne integralmente respinta in primo grado; proposto appello dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza depositata il giorno 14 febbraio 2011, Io accolse compensando le spese tra le parti.

Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo; Linea Data Media Affissioni s.r.l. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo deduce l’Agenzia delle Entrate violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3, e art. 1362 c.c., avendo la commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che fosse soggetta ad IVA la prestazione di servizi ancorchè priva di qualsivoglia corrispettivo.

1.1. Il motivo è fondato per quanto si dirà.

Questa Corte, chiamata già in più occasioni a pronunciarsi su fattispecie identica a quella che ci occupa, ha già affermato che il “premio impegnativa” (la c.d. over commission), erogato dal concessionario per la vendita di spazi pubblicitari alla società che svolge attività di consulenza nel settore pubblicitario (cd. “centro media”) in caso di superamento di un determinato fatturato, non costituisce il corrispettivo della prestazione di servizi dovuti, come tale assoggettabile ad IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1, bensì attribuzione patrimoniale effettuata in esecuzione di un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, ove il superamento del fatturato è posto come condizione del pagamento del premio, e non come controprestazione, sicchè, trattandosi di mera cessione di denaro, in applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 1, lett. a), non è assoggettabile ad IVA, la quale, se erroneamente versata, non può essere evidentemente detratta (Cass. 09/03/2018, n. 5721; Cass. 04/08/2017, n. 19557; Cass. 09/06/2017, n. 14406).

1.2. Va soggiunto che è del tutto irrilevante la circostanza che le somme in questione siano state oggetto di regolari fatture. Se non ne esistono i presupposti, non è possibile esercitare il diritto di detrazione, per impossibilità giuridica del suo oggetto.

E’ noto, infatti, che il principio di neutralità cui è informato il sistema dell’IVA, implica che in termini reali l’onere fiscale grava esclusivamente sul consumatore e non sugli operatori economici che partecipano al procedimento produttivo o distributivo. Questi ultimi sono tutti esentati dall’onere reale dell’IVA proprio grazie al sistema debito-detrazione, che deve essere correttamente osservato, sia perchè su di esso si basa tutta la costruzione dell’IVA, sia perchè perchè assolve essenziali funzioni di controllo e di esazione (Corte giust. 22 giugno 2016, causa C-267/15, Gemeente Woerden; Cass. 15/05/2015, n. 9942).

Del resto, questa Corte ha già sottolineato che il contribuente ha l’obbligo di corrispondere l’imposta prevista dalla legge e non quella scelta in base a considerazioni soggettive (vedi Cass. 5 settembre 2014, n. 18764).

I principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del legittimo affidamento, in definitiva, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il destinatario di una fattura si veda negare il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto a monte, a causa dell’assenza di un’operazione imponibile effettiva al fine di eliminare alla radice il rischio di perdita di gettito fiscale (Corte giust. 31/01/2013, causa C-643/11, LVK-56 EOOD, e 31/01/2013, causa C-642/11, Stroy trans EOOD; Cass. n. 14406 del 2017, cit.).

1.3. La commissione tributaria regionale all’evidenza nella vicenda in esame non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, cui invece la sezione intende dare piena continuità; pertanto, la sentenza impugnata deve andare cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, perchè statuisca anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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