Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32123 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 09/12/2019), n.32123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13927-2018 proposto da:

TRENITALIA SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.A., F.E., D.S.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA AGRI 1 presso lo studio dell’avvocato

PASQUALE NAPPI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMO NAPPI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4106/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 4106 del 9.11.2017 la Corte d’ Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione proposta da Trenitalia s.p.a. avverso i decreti ingiuntivi emessi su ricorso di D.S.F., P.A. e F.E. per il pagamento delle retribuzioni dovute dal datore di lavoro, SAES s.p.a., nella qualità di committente dell’appalto, debitore solidale D.Lgs. n. 276 del 2003 ex art. 29;

2. la Corte territoriale ha affermato l’applicabilità dell’art. 29 cit. alle società per azioni a partecipazione pubblica, come chiarito dal D.L. n. 76 del 2013 che ha escluso dall’area di applicazione della norma solo le pubbliche amministrazioni individuate al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2;

3. ha sostenuto che, in assenza di un’espressa previsione legislativa, la decadenza potesse essere impedita da qualsiasi atto scritto stragiudiziale, diretto nei confronti del committente;

4. ha escluso che nel caso di specie si fosse verificata la decadenza eccepita da Trenitalia in quanto i lavoratori, a fronte dell’appalto cessato il 31.7.2009, avevano tempestivamente inviato alla società lettera raccomandata del 29.7.2011;

5. avverso la sentenza ha proposto ricorso Trenitalia s.p.a., articolato in due motivi, cui hanno resistito con controricorso D.S.F., P.A. e F.E.;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

7. entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380

bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

8. col primo motivo di ricorso Trenitalia s.p.a. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 6, dell’art. 1676 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile il regime di responsabilità solidale previsto dal citato art. 29 nonostante la sua qualità di società per azioni a partecipazione pubblica, laddove dall’analisi sistematica del D.Lgs. n. 276 del 2003 e dall’interpretazione fornita dal D.L. n. 76 del 2013, norma di interpretazione autentica o comunque costituente conferma del suddetto sistema, si evinceva come l’intero impianto normativo regolamentasse esclusivamente l’occupazione nel settore privato;

9. con il secondo motivo la società ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, cit., per avere la Corte territoriale ritenuto idoneo ad impedire la decadenza l’invio di una lettera raccomandata anzichè esigere a detto fine la proposizione dell’azione giudiziaria;

10. il secondo motivo di ricorso pone la questione giuridica della possibilità di impedire la decadenza di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, mediante atto stragiudiziale oppure solo attraverso la proposizione di domanda giudiziale;

11. tale questione non risulta affrontata specificamente nei precedenti di questa Corte;

12. la sentenza n. 19184 del 2016, ad esempio, riconosce alla domanda giudiziale proposta nei confronti della società appaltante secondo il rito di cui agli artt. 414 c.p.c. e ss., con notifica del ricorso nel biennio dalla cessazione dell’appalto, l’idoneità ad impedire definitivamente la decadenza di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, ma non specifica se tale effetto possa essere conseguito anche attraverso atti stragiudiziali;

13. analogamente la sentenza n. 17725 del 2017 stabilisce che il termine biennale è un termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziale, in relazione ai crediti maturati in costanza di appalto e per i quali vi sia possibilità di azione, senza tuttavia affrontare espressamente il problema della idoneità anche di atti stragiudiziali a produrre tale effetto;

14. ritenuto che non sussistano i presupposti per la decisione in camera di consiglio, si dispone la trasmissione della causa alla Sezione Quarta per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA