Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32121 del 09/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, (ud. 26/11/2019, dep. 09/12/2019), n.32121
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3238-2018 proposto da:
S.R., S.V.I., S.M., in
proprio e quali eredi di S.P., elettivamente domiciliati
in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURIZIO SASSO;
– ricorrenti –
contro
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SAS IN LIQUIDAZIONE, nonchè del socio
accomandatario P.R., in persona del curatore fallimentare,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato COSIMO TATO’;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1015/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 07/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE
LOREDANA.
Fatto
RILEVATO
– che è proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 7 agosto 2017, la quale ha respinto l’appello avverso la decisione del Tribunale di Trani, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per insinuazione L. fall. ex art. 101 del credito vantato dagli istanti;
– che la corte del merito, condividendo la valutazione del tribunale, ha ritenuto inammissibile il ricorso per insinuazione tardiva, in quanto il precedente giudizio di ammissione ordinaria del medesimo credito era stato dichiarato estinto per tardiva riassunzione (conseguita alla pronuncia penale, dopo la sospensione del procedimento), con conseguente giudicato interno formatosi sulla domanda tempestiva;
– che il fallimento resiste con controricorso;
– che vi è memoria delle parti ricorrenti.
Diritto
RITENUTO
– che il Collegio reputa opportuna la rimessione alla sezione ordinaria.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla Sezione Prima civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019