Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32121 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, (ud. 26/11/2019, dep. 09/12/2019), n.32121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3238-2018 proposto da:

S.R., S.V.I., S.M., in

proprio e quali eredi di S.P., elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MAURIZIO SASSO;

– ricorrenti –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SAS IN LIQUIDAZIONE, nonchè del socio

accomandatario P.R., in persona del curatore fallimentare,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato COSIMO TATO’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1015/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 07/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 7 agosto 2017, la quale ha respinto l’appello avverso la decisione del Tribunale di Trani, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per insinuazione L. fall. ex art. 101 del credito vantato dagli istanti;

– che la corte del merito, condividendo la valutazione del tribunale, ha ritenuto inammissibile il ricorso per insinuazione tardiva, in quanto il precedente giudizio di ammissione ordinaria del medesimo credito era stato dichiarato estinto per tardiva riassunzione (conseguita alla pronuncia penale, dopo la sospensione del procedimento), con conseguente giudicato interno formatosi sulla domanda tempestiva;

– che il fallimento resiste con controricorso;

– che vi è memoria delle parti ricorrenti.

Diritto

RITENUTO

– che il Collegio reputa opportuna la rimessione alla sezione ordinaria.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Sezione Prima civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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