Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32120 del 12/12/2018
Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 12/12/2018), n.32120
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 71/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello
Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via
dei Portoghesi 12.
– ricorrente –
contro
Fratelli B. s.r.l., in liquidazione (C.F. (OMISSIS)), in persona
del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Bruno Sassani e Salvatore Muleo, elettivamente domiciliata presso lo
studio del primo, in Roma via XX Settembre 3.
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 546/08/2010 della Commissione Tributaria
Regionale della Puglia, depositata il giorno 8 novembre 2010.
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14
novembre 2018 dal Consigliere Giuseppe Fichera.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Fratelli B. s.r.l. impugnò separatamente due avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate, con i quali venne elevato il volume d’affari e recuperata a tassazione l’IVA per gli anni d’imposta 2004 e 2005.
Riuniti i ricorsi, entrambe le impugnazioni vennero accolte integralmente in primo grado; proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza depositata il giorno 8 novembre 2010, lo respinse.
Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la Fratelli B. s.r.l., in liquidazione, resiste con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va respinta l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità dell’odierno ricorso, per decorso del termine semestrale ex art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, in quanto anche nel processo tributario, la modifica della cennata norma, introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, deve ritenersi applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009 (Cass. 27/07/2018, n. 19979; Cass. 21/06/2013, n. 15741), mentre è incontroverso che il giudizio promosso dalla Fratelli B. s.r.l. prese avvio in data precedente.
1.1. Parimenti infondata si mostra l’eccezione di inammissibilità del ricorso, avanzata sempre dalla controricorrente, per difetto di “autosufficienza”, per la decisiva considerazione che nonostante il censurabile ricorso alla tecnica redazionale consistente nel riportare in copia intere parti di documenti processuali (le c.d. schede di sintesi allegate ad un processo verbale di constatazione), i motivi del ricorso dell’Agenzia delle Entrate sono dotati di sufficiente specificità, consentendo alla Corte di comprenderne le doglianze senza necessità della lettura delle dette schede di sintesi.
2. Con il primo motivo deduce l’Agenzia delle Entrate ricorrente vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che mancasse la prova della cessione fittizie di gasolio, dalla sola mancanza all’interno delle c.d. “schede di sintesi” allegate al processo verbale di constatazione, dei verbali di sommarie informazioni assunte dalla Guardia di Finanza.
2.1. Il motivo è fondato, per quanto si dirà.
E’ noto che in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonchè quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi – e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte o da terzi – esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall’agente verificatore. (Cass. 05/10/2018, n. 24461; Cass. 24/11/2017 n. 28060).
La commissione tributaria regionale, invece, nel caso in esame ha ritenuto senz’altro che non avessero alcuna valenza probatoria – al fine di accertare l’inesistenza soggettiva delle operazioni di cessione di gasolio per motopesca, in thesi effettuate nei confronti di soggetti che non avevano diritto alle agevolazioni di legge -, le c.d. “schede di sintesi” allegate al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, semplicemente perchè esse non riproducevano i verbali di sommarie informazioni rilasciate da taluni informatori (titolari di imprese dedite all’attività di motopesca), i quali avevano dichiarato di non avere avuto rapporti commerciali di sorta con la Fratelli B..
Alla luce del principio sopra esposto, allora, siffatta motivazione si mostra gravemente errata, dovendo al contrario il giudice di merito, attraverso l’analisi delle ridette “schede di sintesi”, vagliarne l’effettivo valore probatorio, comunque apprezzando le dichiarazioni ivi riportare quali elementi di prova, al fine di accertare se le cessioni di gasolio per motopesca fossero effettivamente avvenute con i soggetti indicati nelle fatture spiccate dalla contribuente.
3. Con il secondo motivo denuncia violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, nonchè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, u.c., in quanto la mancata allegazione al processo verbale di constatazione, dei verbali di sommarie informazioni assunte dalla Guardia di Finanza, non poteva determinare di per sè la nullità degli avvisi di accertamento impugnati.
3.1. Il motivo è fondato, dovendosi richiamare l’orientamento di questa Corte a tenore del quale in tema di avviso di accertamento, deve escludersi la nullità della motivazione D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 56 o L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 7, per il solo fatto che i verbali di atti di indagine di altri stati, su cui può fondarsi legittimamente l’accertamento in materia di IVA, quale imposta armonizzata, non siano stati allegati o riprodotti integralmente, ma siano solo menzionati nel processo verbale di constatazione, regolarmente notificato al contribuente, atteso che, da un lato, l’Amministrazione finanziaria deve porre il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, ma non è tenuta ad includere nell’avviso la notizia delle prove, e, dall’altro lato, per il diritto comunitario è sufficiente che le indicate informazioni siano in qualsiasi modo accessibili al contribuente, anche in forma riassuntiva, e possano essere contestate attraverso l’impugnazione dell’atto che le recepisce (Cass. 17/12/2014, n. 26472).
4. Con il terzo motivo assume violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la commissione tributaria regionale si è pronunciata su una eccezione – quella della carenza di supplemento di istruttoria, che l’ufficio avrebbe invece dovuto curare -, nonostante la stessa fosse stata ritenuta assorbita dal giudice di primo grado e non fosse stata espressamente riproposta in appello dalla contribuente.
4.1. Il motivo è manifestamente infondato, avendo la commissione tributaria regionale dato atto che l’appellante aveva riproposto tutti i motivi d’impugnazione non esaminati dai giudici di primo grado ed essendo noto che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perchè assorbite (Cass. s.u. 25/05/2018, n. 13195).
5. In definitiva, respinto il terzo motivo e accolti il primo e il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, perchè statuisca anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Respinge il terzo motivo di ricorso; accoglie il primo e il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, perchè statuisca anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018