Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32120 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 09/12/2019), n.32120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7580-2018 proposto da:

C.A., T.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI LOY,

rappresentati e difesi dall’avvocato PIERO VITACCHIO;

– ricorrenti –

contro

ITALFONDIARIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

quale procuratore speciale di INTESA SANPAOLO SPA, CASSA di

RISPARMIO del VENETO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI,

rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE MAGARAGGIA, GIUSEPPE

FANCHIN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2960/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

Fatto

LA CORTE OSSERVA

1. – C.A. e T.I. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato loro intimato il pagamento della somma di Euro 99.025,55 quale esposizione debitoria di un conto corrente e di un contratto di mutuo: il decreto ingiuntivo era stato emesso su ricorso di Italfondiario s.p.a., nella qualità di procuratrice di Intesa Sanpaolo s.p.a. e di Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a..

Il Tribunale di Vicenza revocava il provvedimento monitorio ritenendo sussistente l’applicazione di interessi usurari in alcuni periodi del rapporto bancario e rilevando, inoltre, l’applicazione di interessi anatocistici fino al 22 aprile 2000: condannava così gli opponenti al pagamento della somma di Euro, 73.558,41.

2. – La Corte di appello di Venezia, avanti alla quale era proposto impugnazione, sia in via principale che incidentale, riformava la sentenza di prime cure e condannava i predetti C. e T. al pagamento della maggior somma di Euro 92.057,47. Il giudice del gravame per un verso disattendeva la doglianza degli originari ingiunti vertente sulla contestata applicabilità della Delib. CICR 9 febbraio 2000: doglianza fondata sull’effetto caducatorio che si sarebbe determinato in forza della sentenza della Corte costituzionale, n. 425 del 2000, e che avrebbe interessato anche il regime transitorio regolamentato dalla nominata delibera; per altro verso, negava che dovessero essere stornati dal conto gli interessi che il Tribunale aveva ritenuto essere usurari: ciò, sia in quanto nella fattispecie la disciplina introdotta dalla L. n. 108 del 1996 non era applicabile al contratto di conto corrente per cui è causa, sia perchè, in ogni caso, le commissioni di massimo scoperto non dovevano essere computate ai fini della verifica della superamento del tasso soglia.

3. – La sentenza è stata impugnata per cassazione da C. e T., che fanno valere due motivi; resistono con controricorso Intesa Sanpaolo e Cassa di Risparmio del Veneto.

4. – Col primo motivo sono denunciate violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c., della Delib. CICR 9 febbraio 2000 e del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25. Assumono i ricorrenti che la declaratoria di incostituzionalità del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3 – con cui era stata riconosciuta la validità delle pregresse clausole che prevedevano la produzione degli interessi anatocistici aveva inciso sulla delibera del CICR: delibera che, all’art. 7, dettava i criteri per l’adeguamento dei vecchi contratti, ammettendo la capitalizzazione degli interessi, ove attuata in condizioni di reciprocità. In tal senso, ad avviso degli istanti, la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere illegittima la contabilizzazione, in danno del correntista, degli interessi anatocistici maturati dopo il 22 aprile 2000.

Il secondo mezzo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 644 c.p., della L. n. 108 del 1996 e dell’art. 1815 c.c.. I ricorrenti contestano la legittimità dell’affermazione della Corte di appello, secondo cui la commissione di massimo scoperto non rileverebbe ai fini del calcolo del tasso economico globale: e ciò in quanto la stessa, a loro avviso, rientrerebbe per certo tra i costi legati all’erogazione del credito; rilevano inoltre i ricorrenti che non potrebbe attribuirsi rilievo alle istruzioni emanate in materia dalla Banca d’Italia, giacchè le stesse, ove illegittime, non potrebbero ritenersi vincolanti.

5. – seguito di proposta del relatore, si è fatto luogo alla fissazione dell’adunanza della Corte per la trattazione della causa in camera di consiglio.

Il Collegio, a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, ritiene che non si ravvisi una evidenza decisoria tale da permettere la definizione del ricorso presso la c.d. sezione filtro, sicchè esso deve essere avviato alla discussione in pubblica udienza presso la prima sezione.

PQM

La Corte:

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione prima.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ Sezione Civile, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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