Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3212 del 12/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 3212 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 4933-2008 proposto da:
AZIENDA AGRICOLA SGREI S.N.C., P.IVA 00078010253,
(indicata come AZIENDA AGRICOLA SGREY S.N.C. nella
sentenza ricorsa per refuso), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA RIBOTY 28, presso lo studio dell’avvocato
2013
2600

PAVONI DOMENICO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MATTII STEFANO;
– ricorrente contro

IPPOLEASING FINANZIARIA s.p.a. in liquidazione, in

Data pubblicazione: 12/02/2014

persona

del

Liquidatore

Dr.

Gianpaolo

Pozzi,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
38,

presso lo studio dell’avvocato MONZINI MARIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MODICA SALVATORE;
01939880363,

in persona del legale

rappresentante sig. TOMMASO ENEA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO

38,

presso lo

studio dell’avvocato SINOPOLI VINCENZO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREOLI
PAOLO;

avverso la sentenza n.

controricorrenti

954/2007 della CORTE D’APPELLO

di VENEZIA, depositata il 06/08/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALI SI;
udito l’Avvocato STEFANO MATTII difensore della
ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

SCUDERIA ENEA Sdf,

Svolgimento del processo
La Scuderia Enea s.d.f. corrente in Modena con atti di citazione del 26 giugno
1991 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Belluno l’Azienda agricola
Sgrey di Bortolo Caneve & C. snc. per ivi sentire pronunciare la risoluzione
del contatto di compravendita di un cavallo da corsa denominato Orly di

Sgrey al prezzo complessivo di £. 81.651.306 per grave inadempimento della
parte venditrice, convenuta in giudizio. La società attrice esponeva di avere
stipulato in data 29 ottobre 1990 contratto di locazione finanziaria con
Ippoleasing Finanziaria spa., in base al quale quest’ultima le aveva concesso
in locazione il cavallo di corsa denominato Orly di Sgrey al prezzo
complessivo di £. 81.651.306 oltre l’IVA che la società Ippoleasing aveva
acquistato il suddetto cavallo dall’Azienda agricola Sgrey snc. di essere in

_
_

possesso dell’animale dall’I novembre 1990 e che in data 8 novembre 1990 il
cavallo aveva presentato gravi sintomi di malattia. Chiamato d’urgenza il
medico veterinario questi aveva diagnosticato un’ernia inguinale

e che

compiuti ulteriori accertamenti, essa Enea aveva scoperto che il cavallo era
già stato operato in precedenza in data 4 maggio 1989 per ernia inguinale
cronica presso l’allevamento del Caneve, che tale situazione era stata

completamente taciuta dall’alienante ed aveva reso del tutto inservibile il
cavallo allo scopo per il quale era stato stipulato il contratto di locazione
finanziaria, che tali difetti erano stati denunciati immediatamente all’Azienda
agricola Sgrey invitando essa venditrice a ritirare l’animale e a risarcire i
danni subiti da essa Scuderia Enea, che la situazione era stata portata a
conoscenza anche alla società Ippoleasing Finanziaria

comunicando

l’intenzione di ritenere risolti i predetti contratti, che la società Ippoleasing
,

1

4

non aveva provveduto neppure in parte al pagamento del prezzo pattuito per la
vendita.
Si costituiva la società Azienda Agricola Sgrey di Bartolo Caneve & C. snc.,
eccependo in via pregiudiziale il difetto di legittimazione sostanziale e
processuale dell’attrice e nel merito contestava le deduzioni avversarie,

esponendo che in occasione della vendita del cavallo l’Associazione
Nazionale Allevatori Cavallo Trottatore aveva dato notizia ai partecipanti
all’asta di tutte le circostanze inerenti alla salute del cavallo messo all’asta ed,
in particolare, che esso cavallo era stato sottoposto ad intervento chirurgico
per asportazione di ernia inguinale e che la relativa cicatrice era visibile, che il
cavallo l’intervento chirurgico non aveva lasciato esiti di sorta neppure di
indebolimento intestinale che il cavallo non aveva avuto altri disturbi e che il
malore lamentato poteva ritenersi di natura episodica, che la lettera di
contestazione datata 8 novembre 1990 portava nella busta la data di partenza
da Modena il 17 novembre 1990 e la data di arrivo a Belluno il 20 novembre
1990. Chiedeva pertanto la declaratoria di carenza di legittimazione attiva
sostanziale

e

processuale

della

Scuderia Enea,

in via preliminare

l’accertamento della insussistenza della garanzia o della decadenza della

stessa, nel merito il rigetto della domanda.
Con ordinanza collegiale del 16 gennaio 1996 veniva ordinato ai sensi
dell’art. 107 cpc., l’intervento in causa della società Ippoleasing Finanziaria
4
affinché la stessa prendesse posizione sulle istanze e domande delle parti e la
causa fosse definita nei confronti di tutti i soggetti interessati al rapporto.
Si costituiva la società Ippoleasing, contestando le deduzioni avversarie ed
esponeva di essere una società specializzata nel leasing dei cavalli da corsa
2

alla quale il cliente si rivolgeva dopo avere individuato il cavallo da acquistare
per ottenere la locazione attraverso la stipulazione di apposito contratto per un
periodo determinato con la possibilità di riscatto dopo detto periodo e che,
pertanto, al stessa procedeva all’acquisto per cederlo dopo in godimento,
mentre la scelta era frutto di trattative tra il fornitore e il futuro utilizzatore.

Nel caso concreto, dunque, il cavallo di cui si dice era stato scelto dalla
Scuderia Enea ed essa era rimasta estranea alla scelta del cavallo da
acquistare, che a seguito della richiesta della Scuderia Enea aveva acquistato
dall’Azienda Agricola il cavallo in questione e stipulato con la Scuderia Enea
contratto di leasing per il prezzo di £.- 81.651.306 oltre IVA da corrispondere
in 23 canoni mensili, che la Scuderia Enea aveva ritirato il cavallo
regolarmente e, in seguito ai vizi lamentati aveva preteso di risolvere il
contratto rifiutando di provvedere al pagamento dei canoni pattuiti. Chiedeva,
pertanto, in caso di risoluzione del contratto di compravendita, la condanna
della convenuta Azienda Agricola Sgrey alla restituzione del prezzo pari a £.
66.490,000 e il risarcimento del danno pari alla differenza tra l’importo
complessivo dei canoni pattuiti, oltre interessi convenzionali e l’ammontare
del prezzo.

Ammesse le prove richieste espletata CTU sulla salute del cavallo il Tribunale
di Modena con sentenza n. 610del 2004 rigettava le domande di risoluzione
del contratto

del risarcimento del danno proposte dall’attrice, nonché la

domanda proposta dalla società Ippoleasing nei confronti dell’Azienda
Agricola Sgrey, condannava la Scuderia a versare alla società Ippoleasing la
somma di e. 45.964,67, oltre gli interessi per canoni insofferenza, compensava
tra le parti, per la particolarità delle questioni trattate,
3

le spese giudiziali. In

13

/

particolare, il Tribunale riteneva fondata l’eccezione di rito di mancata
denuncia del vizio entro otto giorni dalla scoperta e nel merito la mancata
prova del nesso causale tra asserito mancato utilizzo del cavallo in gara

e

concorsi e la patologia di cui al Scuderia Enea riteneva che il cavallo fosse

Avverso questa sentenza proponeva appello

la Scuderia Enea s.d.f. ,

ribadendo gli argomenti tutti già evidenziati in primo grado.
Si costituivano entrambe le appellate, chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 954 del 2007 accoglieva, in
parte l’appello e in riforma della sentenza di primo grado: dichiarava risolti
per inadempimento della società Azienda Agricola Sgrey sia il contratto di
compravendita e sia il contratto di leasing, condannava la stessa Sgrey al
pagamento in favore di Ippoleasing della somma di C. 34339, 22 a titolo di
restituzione per l’acquisto oltre interessi legali., condannava la società Sgrey
al danno emergente liquidato in C. 45.248,00, oltre ad interessi legali,
condannava la stessa società Agricola Sgrey al pagamento delle spese
giudiziali del doppio grado a vantaggio della società Ippoleasing e

a

vantaggio di Enea compensava tra le stesse la restante il restante residuo dei
.

due terzi. Secondo la Corte veneziana, aveva errato il Tribunale: a) nell’aver
escluso la tempestività della denuncia del suddetto vizio redibitorio atteso che
la società Enea aveva avuto contezza del vizio di cui si dice in data 15
novembre 1990, una volta acquisita la documentazione medica e aveva
provveduto a denunciare tale vizio con lettera spedita il 17 novembre 1990.
b) nell’aver escluso in concreto la prova del dedotto vizio redibitorio, atteso
che dalla documentazione in atti vi era compiuta dimostrazione della
4

affetto.

sussistenza del vizio redibitorio.
c)

Il vizio redibitorio comportava

la risoluzione del

contratto

di

compravendita oggetto della controversia, la quale a sua volta comportava
anche la risoluzione del contratto di leasing con il primo collegato. d) dalla
risoluzione conseguivano i necessari obblighi restitutori e risarcitori a favore

della Scuderia Enea e a favore del Finanziatore.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dall’Azienda Agricola Sgrey
con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. La Scuderia Enea Sdf.
E Ippoleasing finanziaria spa., hanno resistito separatamente con autonomi
controricorsi. La società Ippoleasing spa. ha depositato memoria.
Motivi della decisione
In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla
società Scuderia Enea per tardività della notifica del ricorso. Secondo la
resistente, il termine utile (60 gironi dalla notifica della sentenza che si vuole
impugnare) per proporre ricorso in cassazione scadevamo il 15 febbraio 2008,
epperò controparte avrebbe notificato il ricorso

presso lo studio dell’avv.

Androidi ove la Scuderia non era domiciliata il 19 febbraio 2008 e presso lo
studio dell’avv. Zanata di Venezia in cui la convenuta aveva eletto domicilio

il 20 febbraio 2008.
1.1.= L’eccezione è infondata.
Come è ormai ius receptum, in tema di notificazione a mezzo del servizio
postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte

/11

(

costituzionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi
perfezionata per il notificante con la consegna dell’atto da notificare
all’ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione

.

5

anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché
dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 53 del 1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell’autore
della notificazione, con l’unica differenza che alla data di consegna dell’atto
all’ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego
raccomandato,

da

comprovare

mediante

il

riscontro

documentale

dell’avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l’Ufficio postale,
Ora, nel caso in esame, come risulta dalla documentazione in atti e/o dalle
cartoline di ricevimento e/o di spedizione, la consegna dell’atto di ricorso per
la notifica è avvenuto il 15 febbraio 2008, cioè l’ultimo girono utile per la
proposizione del ricorso per cassazione.
2.= Con il primo motivo, la società Azienda Agricola Sgrey snc., lamenta
l’omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione sotto il profilo
dell’accertamento dei fatti (ex art. 360 n. 5 cpc.), decisivi per il giudizio.
a) Secondo il ricorrente, la Corte di Venezia avrebbe errato nel ritenere che la
patologia da ernia inguinale che avrebbe interessato il cavallo oggetto della
controversia riguardasse un periodo dall’8 novembre 1990 al 28 agosto 1991,
non considerando, invece, che il certificato del 28 agosto 1991 esprimeva il

concetto che il Veterinario rilevava i sintomi colici da ernia inguinale per più
di un ora in quel di e non nei nove mesi precedenti e, per altro, che la terapia
con la manipolazione manuale dell’ernia era stata praticata solo il 28 agosto
1991.

Se la Corte di merito avesse rilevato tale chiaro ambito temporale

ristretto ad un giorno, mai avrebbe potuto sostenere che da quella
certificazione risultasse che il dott. Pellizzari avesse avuto in cura l’equino nel
periodo dall’8 novembre 1990 al 18 agosto 1991.
6

,

b) La Corte di merito non avrebbe spiegato, neppure,

perché non avrebbe

utilizzato elementi tecnici ai fini del decidere atteso che ha utilizzato il
concetto di ernia cronaca, mentre il CTU ha indicato un’ernia acuta. Se la
Corte di merito avesse avuto esatta coscienza dell’ernia cronaca non avrebbe
dedotto dal fatto che il puledro era stato operato dopo pochi giorni di vita che

lo stesso in ragione di ciò doveva avere una grave crisi perché al contrario,
essendo stato operato “foal” di ernia cronaca, come certifica il prof. Bignozzi,
essendo questa la condizione in cui l’ernia è asintomatica la grave crisi non
poteva di certo esser la causa della prima operazione. Quella acuta e non
quella cronaca dà sintomi colici potenzialmente letali sì da giustificare un
intervento . Per l’ernia acuta e, quindi, per gli episodi del 1990 e 1991 poteva
_

parlarsi di gravi crisi. E di più, se fosse stata presa coscienza del concetto
scientifico di ernia cronaca, la sentenza non avrebbe concluso per l’irrilevanza
della mancata produzione dell’esame autoptico dopo la morte del cavallo.
c) la Corte non avrebbe tenuto conto, altresì’, sempre secondo la ricorrente,
che erano diverse le condizioni in cui si presentarono le tre ernie (riferite la
prima dal certificato del prof. Bignozzi, e la II e la III dai certificati Pcliczzari)
atteso che la prima si presentò senza sintomi (ernia cronaca) le altre due con

,

sintomi (ernia acuta) Piuttosto questi dati avrebbe dovuto essere elementi di
riflessione assenti in sentenza, per stabilire se le dedotte ernie del 1990 e del
1991 preesistevano alla vendita dell’ottobre 1990. I due fenomeni acuti del
1990 e del 1991 non ebbero ad oggetto le stesse parti inguinali (quello del 90
interessò un inguine) quello in certificato del 1991

entrambi, mentre non

risulta dal certificato Bignozzi dov’era l’ernia che operò nel 1989. E questi
sono elementi che da soli non avrebbe potuto far ritenere che l’ernia del 1989
_
.

7

J

fu causa di quelle nel 1990

e del 1991 come ha affermato la sentenza

impugnata.
d) Insufficiente sarebbe la motivazione in ordine alla considerazione della
Corte di merito che la patologia per ernia inguinale avrebbe impedito

avrebbe spiegato per quale ragione scientifica i gravi problemi di ernia
inguinale avvero i frequenti episodi di coliche per ernia inquinale

avrebbe

impedito a Orly di Sgrey di partecipare alle gare di eseguire gli allenamenti e
di sottoporsi a doma. In ogni caso, specifica la ricorrente, la sentenza non
spiega perché non abbia dato rilevanza a quelle prove che infirmavano
l’assunto dell’unanimità dei testi che avrebbero confermato che la malattia
impediva a Orly di Sgrey di gareggiare.
1.1.= Il motivo, così come è formulato non sempre risponde ai requisiti di
chiarezza, tuttavia è, comunque, infondato
Va qui evidenziato che la ricorrente, sotto il profilo del vizio motivazionale,
con la censura in esame si limita a prospettare una lettura delle risultanze
istruttorie diversa da quella fornita dal giudice del merito, mentre, secondo
giurisprudenza unanime di questa Corte, il motivo di ricorso per Cassazione,
con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio

della

motivazione, non può essere inteso a far valere la rispondenza della
ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento
soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un
preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti,
atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di
valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono

8

oggettivamente al cavallo di allenarsi dato che la Corte territoriale non

al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso
formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Ove così non fosse, ovvero, in caso
contrario, questo motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile

merito, e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova
pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio
di cassazione
1.1.a).= Né può trascurarsi che per poter configurare il vizio di motivazione su
un asserito punto decisivo della controversia, è necessario che il mancato
esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della
pronuncia sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera
probabilità, l’efficacia probatoria delle risultanze sulle quali il convincimento
del giudice è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base
essendo necessario, in altri termini, che sussista un rapporto di causalità fra la
circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla
controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata
considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza.

1.1.b).= Piuttosto, la decisione della Corte di Venezia non solo è
adeguatamente e logicamente motivata, ma trova fondamento nelle stesse
risultanze istruttorie essendo conforme ai fatti e agli accertamenti eseguiti,
nonché agli atti di causa. La Corte di Venezia, in verità, con una sentenza
ampia e articolata ha chiarito con un iter logico consequenziale che le prove
acquisite in giudizio (prove testimoniali, interrogatori, documenti prodotti e
CTU) avevano dato una compiuta dimostrazione della sussistenza del vizio

.

9

istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di

redibitorio dovuto alla patologia da ernia inguinale e pregresso intervento

.

chirurgico per la detta patologia.(pag. 13 della sentenza). In particolare, la
Corte territoriale ha accertato che: a) il cavallo presentava già prima
dell’acquisto

(seppure la circostanza era stata sottaciuta in male fede dal

venditore e all’atto dell’acquisto stesso) il vizio consistente nella patologia

dell’ernia inguinale, b) il vizio ovvero la patologia dell’ernia inguinale non era
apparente, dato che la cicatrice dovuta al primo intervento (cioè all’interveto
effettuato dal Prof. Bignozzi) non era visibile (e d’altra parte solo ponendo
forzatamente il cavallo in pozione supina dopo un accurato esame si sarebbe
potuto notare tracce di una cicatrice che tuttavia non potevano essere
univocamente attribuite ad un pregresso intervento chirurgico di cui per altro
la Scuderia Enea non era stata avvisata: c) il cavallo era stato acquistato al
solo fine di partecipare alle gare negli ippodromi, trattandosi di un puledro
figlio di cavalli trottatori vincitori di considerevoli premi; e) la patologia, per
altro, era talmente grave da incidere sull’efficienza del cavallo quale elemento
connaturato ed essenziale al negozio di vendita di cavalli da corsa.
Pertanto, risultano esaminati adeguatamente tutti i fatti rilevanti nella presente
controversia. Né sono fondati i rilievi svolti dal ricorrente circa la distinzione
.

tra ernia acuta congenita ed acquisita o la mancata valutazione da parte della
Corte della “regola scientifica” posto che, nella realtà del fatto, la Corte ha
accertato che la patologia dell’ernia inguinale di cui era affetto il cavallo era
tale da incidere sull’efficienza del cavallo quale elemento connaturato ed
essenziale al negozio di vendita di cavalli da corsa destinati a gare
3.= Con il secondo motivo contrassegnato con la lettera E) la ricorrente
lamenta la violazione di legge, art. 1363 cod. civ. ex art. 360 n. 3 cpc.

.

lo

k

Secondo la ricorrente la Corte territoriale avrebbe interpretato erroneamente la

CTU dato che dalla lettura della stessa si evinceva che l’affermazione del sig.
Caneve del sig. Enea e del dott. Pellizzari “non continuò il suo sviluppo fisico
in modo normale” aveva come base temporale anteriore di riferimento, non il

Pellizzari del 1991. Trattasi, dunque, quella riportata in sentenza di una
affermazione irrilevante ai fini del decidere se ci fu il vizio redibitorio poiché
è possibile che il dichiarato sviluppo anormale dopo il 28 agosto 1991 non
trovò causa alcuna nella condizione del cavallo nel 1989.
Pertanto, dica la Corte di Cassazione, conclude

la ricorrente: Vero che

quando in giudizio civile si utilizzano ai fini del decidere dichiarazioni di
.

persone o delle stesse parti riferite dalla perizia del CTU si deve fare uso della
regola ermeneutica dell’art. 1363 cc., che pur riguardando il contratto ha
portata generale come insegna la Suprema Corte di cassazione (Cass. 22.12.
2005 n.. 2842) e, quindi, a quelle dichiarazioni deve darsi il senso che risulta
dalla lettura del brano complessivo in cui le stesse sono riferite?.
3.1.= Il motivo è infondato.
La consulenza tecnica, per dottrina e giurisprudenza unanimi, è un mezzo
istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle
parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale vi
ricorre quando risulta necessario, per accertare i fatti del procedimento,
l’impiego di conoscenze tecniche o scientifiche particolari che vanno al di là
della cultura media, e delle quali Egli non dispone. La c.t.u. è, dunque, uno
strumento di valutazione, sotto il profilo tecnico-scientifico, di dati già
acquisiti che non può essere utilizzato al fine di esonerare le parti dall’onus
11

primo intervento del 1980 del prof. Bignozzi, ma il secondo del dott.

.

probandi gravante su di esse e può contenere elementi idonei a formare il
convincimento del giudice. Pertanto, appare ragionevole pensare che
nell’ipotesi in cui l’elaborato peritale presenti equivoci o contraddizioni il
Giudice possa e debba richiamare il Consulente per specificazioni e

Nel caso di specie, comunque, quale che fosse il risultato acclarato dalla CTU,
la decisione in ordine all’esistenza del vizio redibitorio e alla sussistenza della
patologia dell’ernia inguinale già prima della stipula del contratto di
compravendita, è stata assunta, in modo prevalente, alla luce dei documenti
acquisiti ed in particolare dalla certificazione medica acquisita al processo.
4.= Con il terzo motivo, contrassegnato con la lettera F) la ricorrente lamenta
la violazione dell’art. 346 cpc. Secondo la ricorrente la società Ippoleasing in
primo grado aveva

chiesto: a) in caso di risoluzione del contratto di

compravendita do Orly di Sgey la condanna della convenuta Azienda
Agricola Sgrei alla restituzione del prezzo, il risarcimento danno pari alla
differenza tra l’importo complessivo dei canoni pattuiti dovuti alla locataria
Enea, e l’ammontare del prezzo pagata da essa Ippoleasing a Sgrey; b) in caso
di accertata validità del contratto di compravendita la condanna della Scuderia
.

Enea al pagamento della somma dovuta a titolo di canoni di leasing. Il
Tribunale ha accolto la secondo domanda proposta. Epperò, proponendo
appello la società Ippoleasing ha riproposto le stesse domande di primo grado
e non, invece, come avrebbe dovuto, appello incidentale in ordine alla
domanda non accolta dal Tribunale. Pertanto, non avendo proposto appello
incidentale avverso la domanda di cui si dice, la sentenza che ha rigettato tale
domanda sarebbe passata in giudicato e non avrebbe potuto essere delibata
12

integrazioni, escludendo una propria attività interpretativa.

.

dalla Corte di Appello.
Pertanto, conclude la ricorrente, dica la Suprema Corte: se una parte appellata
vittoriosa in primo grado verso un’altra, in appello ripropone contro una terza
domanda respinta in primo grado sia pure condizionatamente all’accoglimento

perché vuole, sia pure condizionatamente, la modifica della sentenza di primo
grado; di tal che, è vero che egli, se vuole evitare il passaggio in giudicato ex
art. 324 cpc. della decisione di rigetto in primo grado della sua domanda deve
questa proporre in appello non ex art. 346 cpc., bensì con appello incidentale
nel rispetto degli artt. 342 e 343 cpc.
4.1= Anche questo motivo è infondato.
Va qui osservato che, qualora in primo grado siano proposte più domande o
eccezioni non già in via cumulativa, bensì in via alternativa o subordinata,
cioè domande tali che l’accoglimento di una di esse comporti l’assorbimento
dell’altra, ovvero che il rigetto di una di esse non escluda l’accoglimento
dell’altra, in sede d’appello non è necessario che la parte appellata proponga
gravame incidentale sul capo di domanda non accolto, essendo sufficiente la
riproposizione della domanda alternativa, o subordinata, ai sensi dell’art. 346
c.p.c.
Ora, nel caso in esame, la Ippoleasing Finanziaria chiamata in causa era nella
posizione di terzo ed ha chiesto, come ha chiarito la stessa ricorrente a) in
caso di risoluzione del contratto di compravendita do Orly di Sgey la
condanna della convenuta Azienda

Agricola Sgrei

alla restituzione del

prezzo; b) in caso di accertata validità del contratto di compravendita la
condanna della Scuderia Enea al pagamento della somma dovuta a titolo di

13

dell’appello principale, in ragione di ciò mostra interesse ad impugnare,

canoni di leasing, domande, queste, alternative. Pertanto, in fase di appello

non era necessario proporre appello incidentale in ordine alla domanda
relativa alla risoluzione del contratto di compravendita e quindi in ordine alla
domanda che la Scuderia Enea corrispondesse il prezzo della compravendita,

costituzione in appello perché l’originaria domanda riprendesse l’esatta
posizione che aveva avuto nel primo grado del giudizio.
In definitiva il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di
soccombenza ex art. 91 cpc., condannata al pagamento delle spese del
presente giudizio di cassazione che saranno liquidate con il dispositivo.
PQM
.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio di cassazione che liquida in €. 3.700,00 di cui €. 200,00
per esborsi oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione I’ll dicembre 2013

perché era sufficiente che tale domanda fosse riproposta con l’atto di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA