Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3212 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. III, 10/02/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 10/02/2021), n.3212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29181/2019 proposto da:

Y.Y., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato Davide Verlato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1654/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a due motivi, Y.Y., cittadino (OMISSIS), ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, resa pubblica il 17 aprile 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente (aver abbandonato il Paese di origine all’età di sei anni per andare in Libia con la sola madre, da dove sarebbe poi fuggito a seguito di sparatoria nella casa dove abitava) non era affatto credibile in quanto del tutto generico e inverosimile; b) l’inattendibilità della narrazione escludeva la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), giacchè non risultava, in base a COI del 2018 (UN), che nella zona di origine del richiedente ((OMISSIS)) vi fosse una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata contro la popolazione civile; d) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, “mancando qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 32, per aver la Corte territoriale basato la propria decisione sulla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria sulla credibilità di esso richiedente e non sulla situazione di compromissione dei diritti umani presente in Ghana.

2. – Con il secondo mezzo è dedotto omesso esame di fatto decisivo in relazione alle domande di riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 32, per la Corte territoriale mancato di approfondire le condizioni oggettive necessarie per accogliere la domanda di protezione sussidiaria, soffermandosi solo sulla attendibilità di esso richiedente, il cui giudizio negativo è stato poi posto erroneamente a base della valutazione sul negato riconoscimento anche della protezione umanitaria.

3. – I motivi – da scrutinarsi congiuntamente, in quanto tra loro in buona parte connessi – sono in parte inammissibili e in parte fondati.

3.1. – E’ inammissibile la censura, svolta con il secondo motivo, che riguarda la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

E’ principio consolidato quello per cui, in tema di protezione internazionale, le dichiarazioni inattendibili dello straniero non rendono necessario un approfondimento istruttorio officioso in riferimento all’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

La doglianza di parte ricorrente non coglie, quindi, la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha correttamente fatto applicazione di detto principio e il cui accertamento in fatto sulla non credibilità del narrato non è stato attinto da alcuna idonea censura.

Nè, peraltro, è mancata la valutazione, da parte del giudice del merito, della situazione oggettiva del Ghana in rapporto ai presupposti di riconoscimento della protezione di cui del citato art. 14, lett. c), che il ricorrente censura in modo affatto generico e non congruente.

3.2. – E’ invece fondato il primo motivo (con assorbimento della analoga doglianza ulteriormente sviluppata con il secondo motivo).

In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., n. 29459/2019). A tal riguardo, il giudice di merito, nel procedere alla tale comparazione, non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, ma dovrà coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda personale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità.

A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 13897/2019; Cass. n. 20335/2020).

Nella specie, la Corte territoriale (cfr. sintesi al “Rilevato che” e p. 4 sentenza impugnata) ha totalmente trascurato di approfondire e circostanziare gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale attuale del richiedente sul territorio italiano, e la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare (anche attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale, etc. (Cass. n. 20335/2020, citata). La motivazione adottata dal giudice di appello si palesa, dunque, meramente apparente e tale, quindi, da non integrare il c.d. “minimo costituzionale” (Cass., S.U., n. 8053/2014).

4. – Va, dunque, dichiarato inammissibile il secondo motivo in punto di protezione sussidiaria, accolto il primo e dichiarato assorbito il secondo in punto di protezione umanitaria, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo e dichiara, nei termini di cui in motivazione, in parte inammissibile e in parte assorbito il secondo motivo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

 

 

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