Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3212 del 04/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2019, (ud. 06/11/2018, dep. 04/02/2019), n.3212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26545-2017 proposto da:

D.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T. & PARTNERS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

ALTIERI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CRISTINA MAZZAMAURO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3969/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 13 settembre – 2 ottobre 2017 n. 3969 la Corte d’ Appello di Roma, giudice del rinvio, all’esito della sentenza di questa Corte del 10 gennaio 2017 numero 284, rigettava la domanda proposta da D.T. nei confronti della Associazione professionale T. & PARTNERS per la impugnazione del licenziamento intimatole in data 28 aprile 2011 per superamento del periodo di comporto;

che la Corte territoriale premetteva che la pronunzia rescindente aveva cassato l’originaria sentenza di appello, che rigettava la domanda della lavoratrice, limitatamente al profilo del mancato esame della questione di fatto della coincidenza o meno tra le giornate in cui la lavoratrice si era sottoposta ad emodialisi e quelle di assenza dal servizio per malattia, questione potenzialmente decisiva giacchè dalla prova testimoniale assunta in primo grado risultava la effettuazione dei trattamenti di dialisi nel pomeriggio, dopo che la ricorrente aveva reso la prestazione lavorativa.

Sul punto in discussione era decisiva la testimonianza resa da TI.MA., dipendente della resistente addetta ai servizi amministrativi, dalla quale emergeva che il datore di lavoro procedeva ad un riscontro mensile tra i giorni di trattamento di dialisi comunicati dalla lavoratrice – e certificati della struttura ospedaliera – e le giornate di servizio risultanti dai fogli di presenza, imputando a malattia soltanto i giorni di dialisi in cui la lavoratrice era stata assente.

Tale testimonianza non era in contraddizione con quelle rese dai congiunti della lavoratrice; la Ti. non aveva escluso che in alcuni dei giorni di emodialisi la ricorrente avesse lavorato al mattino ma precisato che in tale eventualità i giorni non erano stati considerati come assenza per malattia.

Un riscontro documentale alla veridicità della deposizione si otteneva ponendo a confronto il numero delle giornate di trattamento di dialisi certificate, come da documenti della stessa ricorrente, e il numero delle giornate di assenza per malattia considerate dalla resistente; premesso che il trattamento di dialisi riguardava il periodo da aprile 2010 a gennaio 2011, risultava che le sedute di dialisi certificate erano in numero maggiore rispetto alle assenze per malattia computate nel comporto (rispettivamente 141 e 103 giornate).

A tali considerazioni andava aggiunto che il datore di lavoro aveva trasmesso con la lettera di licenziamento il prospetto delle assenze mensili e che la lavoratrice aveva ricevuto regolarmente le buste paga con la indicazione dei giorni di trattamento di malattia senza avere mai rappresentato un errore di computo.

In conclusione, era dimostrato che i giorni di assenza per malattia considerati dal datore di lavoro (189) erano quelli in cui la lavoratrice non aveva prestato servizio;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso D.T., articolato in due motivi, cui la associazione professionale T. & PARTNERS ha opposto difese con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che la parte controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., nonchè della L. n. 604 del 1966, art. 5 e degli artt. 2110 e 2697 c.c..

Ha esposto che la sentenza rescindente demandava alla Corte d’appello di accertare:

– se e con quale frequenza la ricorrente si fosse sottoposta ad emodialisi di pomeriggio dopo aver effettuato la prestazione lavorativa;

– di riconsiderare all’esito di tale accertamento il superamento o meno del periodo di comporto.

Ha dedotto che tale accertamento era stato effettuato dalla Corte d’Appello in modo lacunoso, contraddittorio ed inidoneo a quantificare i trattamenti di emodialisi avvenuti la mattina, unici che comportavano l’assenza dal lavoro.

Ha assunto che la deposizione della teste Ti., contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, non era decisiva all’accertamento del superamento del periodo di comporto (pari a 180 giorni nell’anno solare) posto che la teste non aveva precisato la frequenza con la quale ella si era sottoposta ad emodialisi nel pomeriggio, dopo aver fornito la propria prestazione lavorativa, ma riferito genericamente delle assenze; erano rilevanti in causa le sole assenze per malattia e non per altri motivi (permessi, ferie ed altro).

L’ affermazione in sentenza della esistenza di riscontro documentale alla veridicità della deposizione era inconferente e gravemente erronea, in quanto dalla analisi documentale emergeva, piuttosto, il mancato superamento del comporto. Il periodo di emodialisi – da aprile 2010 a gennaio 2011 – rappresentava i dieci/dodicesimi dell’anno solare di riferimento del comporto sicchè considerando i 103 giorni di malattia e sommando – anche per intero – i due mesi residui (febbraio e marzo 2011) non si raggiungeva il periodo massimo – pari a 180 giorni – di conservazione del posto di lavoro.

L’accertamento dell’avvenuto superamento del comporto aveva avuto, dunque, esito negativo.

Inoltre, la mancata produzione delle buste-paga e dei certificati di malattia rendevano impossibile l’accertamento dell’effettivo superamento del periodo di comporto.

La Corte d’Appello affermava che la resistente le aveva comunicato con il licenziamento il prospetto mensile della giornate di assenza e che ella aveva ricevuto regolarmente le buste paga con indicazione dei giorni di trattamento di malattia senza muovere contestazioni. La prima affermazione era erronea, in quanto nella lettera di licenziamento erano indicate soltanto le giornate di dialisi, senza alcuna indicazione di quali di esse, essendo avvenute di mattina, avevano determinato l’assenza dal lavoro per malattia. Del pari erronea era la seconda affermazione: non erano state depositate le buste-paga mensili ma unicamente il cedolino paga del mese di agosto 2010; inoltre la sentenza rescindente aveva rilevato che a fronte della contestazione dei superamento del comporto era a carico del datore di lavoro la prova dei fatti costitutivi del potere esercitato.

L’avvenuto superamento del comporto non era stato affatto accertato; la pronunzia della Corte territoriale conteneva un’intrinseca contraddizione laddove riteneva dimostrati i 189 giorni di assenza per malattia computati dal datore di lavoro; ciò che rilevava non era genericamente l’assenza ma unicamente l’assenza per malattia;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione degli artt. 112,384,92 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c.. La ricorrente ha esposto che le sentenze di primo grado e di appello avevano interamente compensato le spese di causa, con pronuncia che non era stata oggetto di impugnazione; erroneamente, dunque, il giudice del rinvio aveva posto a suo carico il pagamento della metà delle spese di quei giudizi.

che ritiene il Collegio si debba accogliere il secondo motivo di ricorso, nei limiti di cui si dirà, rigettato il primo;

che, invero:

– quanto al primo motivo, la sentenza rescindente di questa Corte (27 gennaio 2017 nr. 484) cassava la sentenza d’appello in accoglimento del secondo motivo di ricorso, con il quale la lavoratrice aveva dedotto il vizio di motivazione per omesso esame del fatto, potenzialmente decisivo, che i trattamenti di emodialisi, in relazioni ai quali il datore di lavoro aveva calcolato le assenze per malattia, avvenivano “prevalentemente” nel pomeriggio, dopo che la prestazione lavorativa era stata regolarmente effettuata (trattasi di lavoratrice a tempo parziale).

Il giudice del rinvio ha effettuato l’accertamento demandatogli ed all’esito, alla luce della deposizione della teste Ti. e della produzione documentale, ha affermato che nel computo del comporto erano stati considerati i soli trattamenti di dialisi effettuati di mattina, che comportavano assenza dal servizio.

A tale accertamento l’odierna parte ricorrente ha opposto una diversa valutazione del medesimo materiale istruttorio, in senso corrispondente alle proprie aspettative, sollecitando questa Corte a compiere un non – consentito riesame del merito.

Le ulteriori questioni sollevate con il motivo – ovvero il computo di assenze effettuate a titolo diverso dalla malattia o il mancato superamento del periodo di comporto – non sono deducibili in questa sede, in quanto estranee al giudizio di rinvio e non affrontate nella sentenza impugnata;

– il secondo motivo appare fondato limitatamente alla statuizione resa dal giudice del rinvio in ordine alle spese del primo grado di giudizio.

Nella fattispecie di causa il giudice del rinvio confermava la statuizione di rigetto della domanda della lavoratrice resa nel primo

grado. La pronuncia sulle spese del primo grado non era dunque sottoposta alla sua cognizione giacchè non operava l’effetto di caducazione automatica previsto, in caso di riforma della sentenza impugnata, dall’art. 336 c.p.c., comma 1, nè vi era uno specifico motivo di appello sulle spese (in termini: Cass. sez. 2 10/03/2014, n. 5535; cfr. anche Cass. n. 15506/2018 e Cass. n. 9064/2018).

La statuizione sulle spese del giudizio di appello resa nella sentenza cassata era stata invece caducata, a seguito della cassazione della statuizione principale (giusta sentenza di questa Corte nr. 284/217), ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 1. Il giudice del rinvio, pertanto, correttamente ha provveduto ad una nuova pronuncia sulle spese del giudizio di appello, essendo sul punto infondate le censure mosse con l’attuale ricorso;

che, pertanto, il ricorso può essere definito, in conformità alla proposta del relatore, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., con la cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione resa sulle spese del primo grado di giudizio;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, confermandosi la statuizione sulle spese resa dal giudice del primo grado di giudizio;

che le spese di questo giudizio di legittimità devono essere compensate tra le parti per il parziale accoglimento del ricorso.

PQM

la Corte accoglie il secondo motivo, nei limiti di cui in motivazione; rigetta il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, conferma la statuizione sulle spese della sentenza di primo grado. Compensa le spese di questo grado.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2019

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