Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32118 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 12/12/2018), n.32118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 20352 del ruolo generale dell’anno

2012, proposto da:

D.C., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv.to Giuseppe Dilengite, elettivamente

domiciliato presso lo studio legale dell’Avv.to Massimo Lauro, in

Roma alla Via Ludovisi n. 35;

-ricorrente-

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania n. 243/52/11 depositata in data 13

settembre 2011, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 novembre 2018 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 243/52/11 depositata in data 13 settembre 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’avv.to D.C. nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 602/05/09 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale l’Ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonchè D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 8 e 32, aveva contestato a quest’ultimo, per l’anno 2003, un maggiore reddito imponibile ai fini Irpef, Irap e Iva;

– il giudice di appello, in punto di fatto, premetteva che: 1) a seguito di p.v.c. della G.d.f. notificato in data 15 novembre 2008, l’Ufficio di Castellammare di Stabia, aveva notificato, in data 12 dicembre 2008, all’avv.to D.C. l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale, a seguito di indagini bancarie, aveva contestato a quest’ultimo, un reddito imponibile di Euro 443.592,00 in luogo di quello dichiarato di Euro 222.454,00, ai fini Irpef, Irap e Iva, oltre sanzioni, in relazione a movimentazioni sul suo conto corrente risultate ingiustificate per complessivi Euro 419.311,50; 2) a seguito di istanza del contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, era stato formalizzato, in data 7 aprile 2009, verbale di accertamento con adesione; 3) non essendo stato accettato dal contribuente il relativo piano di ammortamento, l’Ufficio aveva iscritto a ruolo straordinario la somma di euro 575.185,68 a titolo di Irpef, Irap e Iva, sanzioni e interessi e ne aveva intimato il pagamento con la cartella esattoriale n. (OMISSIS), notificata il 16 marzo 2009; 4) avverso l’avviso di accertamento e la cartella di pagamento, il contribuente aveva proposto separati ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che, previa riunione, con sentenza n. 602/05/2009, ritenendo vincolante per entrambe le parti il verbale di accertamento con adesione, aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’avviso di accertamento e ordinato lo sgravio di quanto iscritto a ruolo oltre i valori definiti con l’accertamento con adesione; 5) avverso la sentenza di primo grado, aveva proposto appello principale il contribuente deducendo: a) la violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 3,6,8 e 9 con conseguente ammissibilità del ricorso avverso l’originario avviso di accertamento; b) la nullità dell’avviso di accertamento per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e della L.n. 311 del 2004, art. 1, comma 402, lett. a), in quanto non applicabile retroattivamente; c) l’omesso esame delle giustificazioni di merito dedotte dal contribuente in ordine alle movimentazioni bancarie contestategli; d) la mancanza assoluta dei presupposti dell’Irap e delle sanzioni; 6) aveva controdedotto l’Ufficio chiedendo il rigetto dell’appello principale e spiegando appello incidentale insistendo- stante il mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione – per la conferma dell’originario avviso di accertamento; 7) in sede di gravame era rimasta contumace l’Equitalia Polis s.p.a.;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, osservava che:1) nella fattispecie – ad eccezione dell’Irap non ricompresa nell’elencazione dei tributi definibili con l’adesione ai sensi del d.lgs. n. 218 del 1997 – quanto all’Irpef e all’Iva con le relative sanzioni ed interessi, l’accertamento con adesione era stato “definito”, essendo esterna alla definizione negoziale – che restava “intoccata”- il suo “perfezionamento”, ai termini dell’art. 9 del d.lgs. n. 218 del 1997, con il pagamento delle somme dovute; 2)l’appello principale andava accolto solo con riguardo all’Irap – per la quale non sussistevano i presupposti- essendo da confermare la decisione del giudice di primo grado quanto all’inammissibilità del ricorso originario avverso l’avviso di accertamento, ai fini Irpef e Iva, in quanto quest’ultimo essendo stato definito con adesione non era più soggetto ad impugnazione; 3) l’appello incidentale dell’Ufficio era inammissibile, essendo l’accertamento con adesione “normativamente intoccabile” da entrambe le parti; 4) le altre questioni erano rimaste assorbite;

– avverso la sentenza della CTR, D.C., propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 3,6,8, e 9, nonchè dei principi elaborati dalla Corte di cassazione in ordine al perfezionamento dell’accertamento con adesione, per avere la CTR – nell’accogliere parzialmente l’appello (limitatamente all’Irap) confermando la decisione di primo grado di inammissibilità del ricorso introduttivo avverso l’avviso di accertamento, ai fini Irpef e Iva – interpretato erroneamente il principio di “intoccabilità” dell’adesione stabilito dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 3, secondo il quale “l’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione”, conferendo efficacia vincolante per entrambe le parti all’accertamento con adesione esperito prima dell’impugnazione dinanzi alla CTP, mai perfezionatosi con il pagamento delle somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 917, art. 9, con ciò omettendo di pronunciarsi sugli ulteriori motivi di gravame concernenti gli assunti vizi di legittimità dell’atto impositivo in questione; ad avviso della ricorrente, infatti, fino al perfezionamento della procedura di adesione che avviene solo con il pagamento delle somme dovute dal cit. ex art. 9, è l’atto originario a definire la fattispecie, costituendo, peraltro, la presentazione del ricorso, prima del perfezionamento dell’adesione, automatica rinuncia all’adesione medesima ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6;

– il motivo – che, benchè formulato in rubrica ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, è sviluppato esclusivamente in termini di violazione di legge – è fondato;

– innanzitutto va considerato che la presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione comporta solo la sospensione per giorni novanta del termine per l’impugnazione dell’accertamento dalla data di presentazione dell’istanza, senza che tale sospensione sia collegata alla effettiva conclusione della procedura nel termine, (D.Lgs. n. 218 del 1997, art.6, comma 3); quindi va ricordato l’accordo di definizione, ove raggiunto, va formalizzato mediante la redazione di un duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell’ufficio o da un suo delegato (D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 7) e che il contribuente deve provvedere a versare le somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell’atto di cui sopra (D.Lgs. cit., art. 8). Inoltre, per espressa previsione normativa (D.Lgs. cit., art. 6, comma 4, u.p.) l’avviso di accertamento perde efficacia solo all’atto del perfezionamento della definizione, espressamente conseguente al versamento delle somme dovute (D.Lgs. cit., art. 9);

– come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, non comporta l’inefficacia dell’avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, quest’ultimo, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo (cfr. Cass. n. 28051/2009); inoltre, a norma del D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 6 e 9, soltanto all’atto del perfezionamento della definizione l’avviso perde efficacia (cfr. Cass. n. 3368/2012; n. 23776/2015 v. anche Cass. n. 13143/2018);

– invero, la CTR non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, in quanto ha ritenuto erroneamente “definito” l’accertamento con adesione ex art. 218 del 1997 (salvo che per l’Irap) e, dunque, lo stesso vincolante per le parti, con preclusione dell’impugnazione (tempestiva) dell’avviso di accertamento, ancorchè il contribuente non avesse accettato il relativo piano di ammortamento, rientrante nella – pur riconosciuta – successiva fase del “perfezionamento” negoziale di tale definizione;

– con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nonchè in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione su un fatto decisivo, per avere la CTR – nel confermare la decisione di primo grado, quanto all’inammissibilità del ricorso avverso l’avviso di accertamento, ai fini Irpef e Iva – omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale era stata dedotta la nullità dell’avviso di accertamento per violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale del cit. ex art. 12, comma 7, essendo stato l’atto impositivo notificato al contribuente in data 12 dicembre 2008, senza concedere a quest’ultimo – in mancanza di ragioni di particolare e motivata urgenza – il termine di sessanta giorni decorrenti dalla chiusura delle operazioni di verifica – ovvero dalla notifica in data 15 novembre 2008 del p.v.c. – per depositare documentazione a giustificazione contestate delle movimentazioni bancarie del proprio conto corrente;

– con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 402, lett. a) (L. finanziaria 2005) nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione su un fatto decisivo, avendo la CTR – nel confermare la decisione di primo grado, quanto all’inammissibilità del ricorso avverso l’avviso di accertamento, ai fini Irpef e Iva – omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale era stata dedotta l’illegittimità dell’avviso di accertamento per avere l’Amministrazione finanziaria applicato la presunzione – secondo la quale le operazioni di prelevamento operate sul conto corrente in contestazione configuravano un maggior reddito imponibile del contribuente retroattivamente – per l’anno di imposta 2003 – prima dell’entrata in vigore della L. 311 del 2004, art. 1, comma 402, lett. a) che modificando il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, aveva esteso la detta presunzione ai lavoratori autonomi;

– l’accoglimento del primo motivo, rende inutile la trattazione del secondo e del terzo, con assorbimento degli stessi;

– in conclusione il primo motivo del ricorso deve essere accolto, assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio, non comportando l’accertato vizio “in procedendo” alcuna delle ipotesi di rimessione della causa in primo grado indicate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e per l’effetto cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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