Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32116 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 12/12/2018), n.32116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25811/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in Roma, viale dei Monti

Parioli n. 48, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Marini, che

lo rappresenta e difende con l’avvocato Federico Casa, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/04/12 della Commissione tributaria

regionale di Bolzano, depositata il 21 maggio 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre

2018 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per il Trentino Alto-Adige in Bolzano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo Iva, Irpef e Irap per l’anno 2004 emesso nei confronti di P.A., che conteneva una pretesa di maggiori ricavi per complessivi Euro 84.759,00 in relazione alla sua attività di artigiano svolta in regime di impresa familiare.

2. Ha rilevato il giudice di appello che il ricorso ai parametri presuntivi di reddito è evento eccezionale che può utilizzarsi solo in casi definiti “eclatanti”; nella specie lo studio di settore non poteva consentire di determinare in via automatica il reddito del contribuente, che era un piccolo artigiano, soggetto al rischio di impresa, e che nell’anno di riferimento aveva realizzato minori ricavi, come si evinceva dalle sue stesse giustificazioni.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi, resistiti da P.A. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.11 ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, (art. 360 c.p.c., n. 3” deducendo l’erroneità della sentenza laddove avrebbe qualificato i coefficienti come meri ausili dell’istruttoria, bisognosa di riscontri esterni, allorquando il dato normativo e la giurisprudenza di questa Corte consentirebbero in via ordinaria il ricorso al solo metodo applicato nel caso di specie.

b. Secondo motivo: “art. 360 c.p.c., n 5 – Insufficiente motivazione” deducendo l’erroneità della sentenza laddove non avrebbe motivato correttamente l’affermata esiguità del reddito del contribuente nell’anno di riferimento.

2. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, di cui ha chiesto accertarsi comunque l’infondatezza.

3. Va preliminarmente osservato che il controricorso non contiene alcun ricorso incidentale; di talchè non possono essere esaminate le considerazioni ivi contenute che sollecitano valutazioni eccentriche rispetto alle sole questioni oggetto dei motivi del ricorso.

4. Il ricorso è fondato.

5. L’utilizzo degli studi di settore per l’accertamento induttivo del reddito è previsto dalla legge (D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, convertito con modificazioni dalla L. n. 427 del 1993) ed è stato ritenuto sempre legittimo dalla giurisprudenza di questa Corte (e plurimis, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9459 del 12/04/2017). Si è solo precisato che è onere dell’Amministrazione – ove il contribuente nella fase amministrativa abbia eccepito l’inattendibilità dei parametri presuntivi – replicare alle difese della parte privata motivando specificamente l’eventuale decisione di mantenere inalterata la pretesa contributiva (da ultimo, Sez. 5, Ordinanza n. 13908 del 31/05/2018).

6. Nel caso di specie la sentenza impugnata fornisce una motivazione gravemente insufficiente in relazione alle ragioni che l’hanno indotta a confermare l’annullamento della pretesa impositiva. Dalla lettura della parte introduttiva della pronuncia si ricava che l’Amministrazione fiscale, all’esito del contraddittorio con il contribuente, aveva formulato una proposta di adesione, che è stata rifiutata dal P.. In tale contesto la motivazione doveva necessariamente affrontare e valutare tali circostanze, invece totalmente omesse e sostituite da un’apodittica affermazione di insufficienza tout court del metodo induttivo applicato. Inoltre, la motivazione si palesa carente anche laddove afferma che nella fattispecie il contribuente avrebbe provato (avendone l’onere: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14288 del 13/07/2016) l’esiguità dei ricavi (non meglio specificati) dovuti a una crisi nel settore (non meglio specificata); mentre risulta addirittura apparente laddove assume l’avvenuta dimostrazione di non meglio identificate circostanze aziendali e familiari che sarebbero state illustrate (non è detto dove) dal contribuente.

7. La sentenza va pertanto cassata; il giudice del rinvio – identificato nella CTR di Bolzano in diversa composizione – rinnoverà il giudizio secondo i citati principi e provvederà anche alla regolazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per il Trentino Alto-Adige in Bolzano, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA