Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32115 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. un., 09/12/2019, (ud. 19/11/2019, dep. 09/12/2019), n.32115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente Sezione –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30126/2018 proposto da:

ENERGIE S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 29, presso lo studio

dell’avvocato MANFREDI BETTONI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCO MELLAIA;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12;

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO, in persona del Sindaco metropolitano

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI 49,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che la rappresenta

e difende;

– controricorrenti –

e contro

REGIONE PIEMONTE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 77/2018 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 08/05/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2019 dal Presidente Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il TSAP, con sentenza n. 77 del 2018, pubblicata il 6 maggio 2018, decidendo in unico grado di merito, ha dichiarato inammissibile la domanda, proposta da Società Energie SpA, di accertamento dell’inadempimento delle amministrazioni pubbliche (Provincia di Torino – ora Città Metropolitana di Torino, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dello Sviluppo Economico) nella definizione del procedimento per la nuova assegnazione della concessione di grande derivazione idroelettrica relativa all’impianto di (OMISSIS), posto nel territorio della Provincia di Torino.

1.1. – Secondo tale giudice, per quello che ancora interessa in questa sede, era fondata l’eccezione sollevata dalle tre amministrazioni atteso che le risposte alle domande di rinnovo della concessione, proposte una prima volta nel 2005 e successivamente per altre tre (nel 2007, 2013 e 2014), alle quali la Provincia aveva fornito sempre riscontro negativo (sostenendo l’impossibilità di procedervi al di fuori di una procedura di gara, in conformità della normativa contenuta nel D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 12, comma 1, come modificato dall’art. 1, comma 483, lett. a), della Legge Finanziaria del 2006), senza che fossero state impugnate nei termini di rito. 1.2. – Ciò che rendeva inammissibile un ricorso – come quello di specie – avente ad oggetto l’azione di accertamento, estranea alla giurisdizione di annullamento di competenza del TSAP, ai sensi del T.U. n. 1775 del 1993, art. 143.

2. – Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, la Società Energie SpA, con due motivi, illustrati anche con memoria.

3. – La Città Metropolitana di Torino, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello Sviluppo Economico BR hanno resistito con controricorso e, la prima, anche con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo di impugnazione (Violazione del T.U. n. 1775 del 1933, art. 208, nella parte in cui rinvia al TU delle leggi sul Consiglio di Stato. Violazione del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 1, in punto di effettività della tutela giurisdizionale. Motivazione perplessa, incongrua ed illogica; Violazione dei precetti supremi di logica: art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), si lamenta il disconoscimento del principio di diritto secondo cui, in forza del rinvio operato dall’art. 208 del TU del 1933 alle leggi sul Consiglio di Stato e, per tale via, anche all’art. 1 del CPA, l’azione di annullamento non esaurirebbe lo spettro della funzione giurisdizionale del TSAP che, in tal modo, avrebbe dato un’interpretazione asfittica e riduttiva delle proprie funzioni.

2. -Con il secondo (Violazione del parametro di diritto comunitario che esige un mercato competitivo, aperto, in cui la concorrenza possa dispiegarsi compiutamente), la Società Energie SpA si lamenta della mancata disapplicazione del D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 12, poichè, per la scelta dei concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, il sistema competitivo, aperto e migliore sarebbe quello, pienamente libero, previsto e disciplinato dal T.U. n. 1775 del 1933, fondato sull’impulso di parte che apre la concorrenza tra aspiranti alla concessione, contrariamente all’altro, fondato sull’indizione della gara mediante bando specifico ad opera della PA, necessariamente circoscritto e non aperto anche a proposte successive alla scadenza dei termini.

3. – La ricorrente ha, pertanto, chiesto la cassazione della sentenza impugnata, il rinvio della causa al TSAP ovvero alla sollecitazione della CGUE con rinvio pregiudiziale, ex artt. 237 e 234 Trattato CE, sul quesito relativo all’individuazione della procedura più competitiva ed aperta per l’assegnazione delle concessioni in esame.

4. – Va dapprima esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata dalla Città Metropolitana di Torino.

4.1. – Con essa si assume che la ricorrente Società Energie SpA: a) abbia proposto un ricorso non autosufficiente avverso la sentenza in questa sede impugnata; b) non abbia colto la ratio decidendi relativa alla statuita inammissibilità del suo ricorso al TSAP, costituito dall’inoppugnabilità degli atti reiettivi delle sue istanze, da parte della PA; c) non abbia correttamente proposto il motivo di ricorso culminante con la richiesta di rinvio pregiudiziale.

4.2. – Osserva la Corte che, in disparte i profili di difetto di autosufficienza del ricorso (sicuramente emergenti in relazione al mancato completo richiamo della vicenda, esposta solo parzialmente nell’atto), si palesa anzitutto l’inammissibilità del primo motivo di impugnazione, con il quale si assume il mancato riconoscimento, nell’ambito del processo davanti al TSAP, in unico grado di merito, del “diritto di cittadinanza” dell’azione di accertamento anche in relazione alle posizioni di interesse legittimo, e ciò in forza del rinvio operato dall’art. 208 del T.U. del 1933 alle leggi sul Consiglio di Stato e, per via di tale passaggio, anche all’art. 1 del CPA, atteso che l’azione di annullamento non esaurirebbe affatto lo spettro della funzione giurisdizionale del TSAP che, in tal modo, rischierebbe di pervenire ad un’interpretazione asfittica e riduttiva delle proprie funzioni.

4.2.1. – Infatti, il ricorso – al di là del rinvio all’art. 1 (Effettività) del CPA (secondo cui: “1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto Europeo”) – nulla dice sul fondamento legislativo della invocata azione di accertamento relativa agli interessi legittimi che si pretende di tutelare, sì che, già solo per questo, non si ha ragione di individuare il veicolo processuale astratto al quale riconnettere la pretesa azione giudiziale e poi, sulla base di tale ricognizione, anche il complesso dei fatti che in esso si è creduto di iscrivere, in modo da far arrivare in porto l’uno e gli altri e consentirne l’esame di merito.

4.2.2. – La mancanza di tali doverose specificazioni da parte del ricorrente fa sì che quella proposta sia una domanda volta alla ricerca di una soluzione a carico del giudice del merito (che l’ha respinta con motivazione conforme al diritto vivente, basata sul tardivo proporsi dell’impugnazione rispetto alle plurime risposte reiettive da parte della PA, e con il surrettizio tentativo di superamento della preclusiva disciplina in vigore) e adesso anche di questa Corte, davanti alla quale è posta un’istanza volta ad aggirare l’ostacolo temporale insormontabile davanti al quale l’azione si è già arrestata.

4.3. – Ma una volta che si dichiari l’inammissibilità del primo mezzo di cassazione ne risulta travolto anche il secondo (con il quale si lamenta la mancata disapplicazione del D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 12, poichè il sistema competitivo aperto e migliore, per la scelta dei concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, sarebbe quello, pienamente libero, previsto e disciplinato dal T.U. n. 1775 del 1933, fondato sull’impulso di parte (che aprirebbe la concorrenza tra aspiranti alla concessione, contrariamente all’altro, fondato sull’indizione della gara mediante bando specifico ad opera della PA, necessariamente circoscritto e non aperto anche a proposte successive)).

4.3.1. – Infatti, intanto può il giudice comune porsi il problema del contrasto tra il diritto interno e quello Eurounitario in quanto la domanda introdotta dalla parte importi l’applicazione necessaria di quel diritto (sospettato di essere contrasto con la norma di legge nazionale prevalente); ma, nella specie, all’applicazione della regola statuale indicata non potrà pervenirsi perchè la domanda proposta (ed intesa a verificarne l’impiego) si è arrestata ancor prima del suo esame (per c.d. in limine), in quanto dal primo giudice correttamente dichiarata inammissibile in ossequio all’inesistenza dell’invocata azione di accertamento e, ora dopo la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo del ricorso per cassazione, anche in ragione della mancata individuazione del mezzo processuale proponibile per giungere al concreto ed effettivo impiego del ius (D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 12 sospettato di essere in contrasto con la regola superiore (Eurounitaria).

4.4. – Ne deriva l’inammissibilità dell’intero ricorso, con la soccombenza del proponente anche in ordine alle spese, liquidate – in favore delle parti resistenti – come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico, nella misura di Euro 10.000,00, oltre alle spese prenotate a debito e, in favore della Città Metropolitana di Torino, in Euro 13.200,00, oltre spese generali forfettarie ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello indicato per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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