Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32114 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 12/12/2018), n.32114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25685/2012 R.G. proposto da:

Tramoter Appalti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Lombardi,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 35/04/12 della Commissione tributaria

regionale di Campobasso, depositata il 26 giugno 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre

2018 dal Consigliere Fraulini Paolo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per il Molise in Campobasso, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva parzialmente annullato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo a Iva, Ires e Irap per l’anno 2004 emesso nei confronti della società Tramoter Appalti s.r.l., ammettendo in deduzione i costi del carburante.

2. Ha rilevato il giudice di appello: a) che non esisteva nella specie alcuna “non contestazione” da parte dell’Ufficio impositore della proposta della società in relazione all’accertamento; b) che non sussisteva alcuna violazione dei diritto di difesa del contribuente, posto che l’Ufficio aveva messo disposizione tutti gli atti su cui si basava l’accertamento; c) che la questione del mancato accesso alla documentazione amministrativa era ininfluente ai fini del decidere essendo stato il contribuente messo nella condizione di difendersi; d) che il contribuente era decaduto dal termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio 2004, sicchè l’errore di valutazione delle rimanenze finali era rilevante; e) che indimostrate erano le deduzioni circa la sussistenza nel periodo di sopravvenienze passive derivanti da una transazione con altra società e dal furto di un’autovettura aziendale.

3. Per la cassazione della citata sentenza la Tramoter Appalti s.r.l. ricorre con quattro motivi, resistiti dall’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Il ricorso lamenta:

a) Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e vizio di motivazione” deducendo l’erroneità della sentenza laddove avrebbe ritenuto che gli atti impugnati consentissero di conoscere ogni elemento utile per l’individuazione dell’iter logico argomentativo seguito dall’ente impositore, laddove invece proprio la mancata replica alle eccezioni formulate dalla contribuente nella fase amministrativa avrebbe reso nullo l’atto impositivo.

b) Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 100, comma 8 e art. 163, oltre che della L. n. 212 del 2000, art. 8 e dell’art. 1241 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” deducendo l’erroneità della sentenza laddove avrebbe omesso di considerare che la controversia ha per oggetto la ripresa a reddito di maggiori rimanenze finali, la cui correzione sarebbe automatica e non soggetta a decadenza alcuna, e che risulterebbero poi compensabili nell’esercizio successivo

c) Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” deducendo l’erroneità della sentenza laddove avrebbe omesso di rilevare che solo in grado di appello l’Ufficio aveva controdedotto circa le sopravvenienze passive, sicchè la circostanza, non contestata in primo grado, doveva ritenersi pacifica tra le parti.

d) Quarto motivo: “Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” deducendo l’erroneità della sentenza laddove avrebbe escluso la sopravvenienza passiva inerente alla transazione con altra società sulla base della mera constatazione dell’omessa registrazione agli atti della società, senza ulteriormente motivazione sulle ragioni che l’abbiano indotta a ritenerla non provata.

2) La controricorrente ritiene la sentenza impugnata immune dalle censure mosse, per cui chiede il rigetto del ricorso.

3) Il ricorso va respinto.

4) Il primo motivo di ricorso è infondato; ben lungi che generica, la motivazione impugnata afferma non solo che l’Ufficio impositore aveva versato agli atti ogni elemento utile per consentire la difesa del contribuente, ma aggiunge – circostanza ignorata dalla censura – che il diritto di difesa sarebbe stato concretamente esercitato dal contribuente, avendo proposto in fase giurisdizionale ogni difesa proponibile. Il motivo di censura pretende di dedurre dalla generica affermazione della mancata replica alle deduzioni della società la nullità dell’atto impositivo. Al contrario, questa Corte ha affermato il condivisibile principio, che va ribadito, secondo cui l’atto impositivo è valido allorquando il contribuente, anche nella successiva fase contenziosa, sia stato comunque posto in condizione di difendersi, salvo che quest’ultimo non dimostri il contrario (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9778 del 18/04/2017). Nella specie la deduzione della ricorrente, secondo cui già in fase amministrativa aveva replicato con specifiche deduzioni, prova che il diritto di difesa era stato esercitato già in quella sede e conferma dunque il giudizio espresso sul punto dalla sentenza impugnata.

5) Il secondo motivo è inammissibile poichè non si confronta con la ratio decidendi della sentenza: l’affermazione circa la decadenza dal diritto di rettifica della dichiarazione è stata formulata dalla CTR per confutare il motivo di appello basato sul preteso errore di valutazione delle rimanenze finali di esercizio. La censura in esame, invece, sposta l’oggetto di contestazione affrontando il tema della qualificazione dell’oggetto della pretesa impositiva, omettendo di prendere posizione circa la sua deduzione in appello di un errore dichiarativo; ne deriva che la censura non affronta il thema decidendum sul punto, ma pretende da questa Corte un inammissibile accertamento in questa sede di circostanze non specificamente riferite alle contestazioni in appello.

6) Il terzo motivo è inammissibile perchè di nuovo non si confronta con la ratio della sentenza impugnata, che ha respinto l’analogo motivo di appello espressamente affermando che l’Ufficio impositore, ben lungi che non contestare le deduzioni ex adverso formulate, aveva legittimamente esercitato il potere, previsto dalla legge, di non aderire alle controdeduzioni e di proseguire nell’accertamento. La censura, ancora una volta, non si confronta con tali ragioni, ma apoditticamente afferma la sussistenza della non contestazione, senza spiegarne tuttavia le ragioni rispetto alla motivazione della sentenza di appello.

7) Il quarto motivo è inammissibile perchè pretende da questa Corte una riedizione del giudizio di valutazione delle prove, non consentito in questa sede; invero il giudice di appello ha fornito coerente motivazione della ragione per cui ha ritenuto che l’allegazione della sopravvenienza passiva relativa a una transazione con altra società non fosse stata congruamente provata: la censura in esame, sotto l’apparente deduzione dell’omissione dell’esame della circostanza, tende invece a far nuovamente valutare la prova al fine di sortire un diverso esito valutativo; operazione che in questa sede non è consentito tutte le volte in cui, come nella specie, si sia in presenza di una motivazione riconoscile come tale e priva di errori che ne minimo l’intellegibilità.

8) La soccombenza regola le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Tramoter Appalti s.r.l. al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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