Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32114 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. un., 09/12/2019, (ud. 19/11/2019, dep. 09/12/2019), n.32114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente Sezione –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19512/2018 proposto da:

IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. R.P. S.R.L., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. MERCALLI 15, presso lo STUDIO PISELLI & PARTNERS,

rappresentata e difesa dagli avvocati PIERLUIGI PISELLI, ANGELO

LALLI e GIANNI MARCO DI PAOLO;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE – C.B.R., in proprio e nella

qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di

imprese con C.O.G.E.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato UMBERTO COSSU;

ABBANOA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONELLO ROSSI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5944/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 18/12/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2019 dal Presidente Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5944 del 2017, pubblicata il 18 dicembre 2017, accolto l’appello principale proposto avverso la sentenza del TAR Sardegna – Cagliari n. 172 del 2017, dalla Società Cooperativa Braccianti Riminese – CBR (d’ora innanzi, solo CBR), quale capogruppo di un costituendo RTI, e da Cogem srl; nel contraddittorio con la stazione appaltante, Abbanoa SpA (che aveva bandito una gara per l’appalto per la Progettazione definitiva ed esecutiva e successiva esecuzione dei lavori di riordino e razionalizzazione della fascia costiera di (OMISSIS)) e con l’aggiudicataria Impresa di Costruzioni Ing. R.P. srl (d’ora in avanti, semplicemente Impresa P.), il cui appello incidentale veniva respinto; accertata una causa di esclusione dalla gara dell’aggiudicataria appena menzionata, accoglieva l’originaria

richiesta di ritiro in autotutela dell’aggiudicazione all’Impresa P. e: a) dichiarava l’inefficacia del contratto “eventualmente stipulato” dalla stazione appaltante con quest’ultima, disponendo – in tal caso – il subentro, nel medesimo, dell’ATI capeggiata dall’appellante principale CBR; b) regolato le spese processuali.

1.1. – Secondo tale giudice, per quello che ancora interessa in questa sede, dagli atti non emergeva con chiarezza se il contratto tra la stazione appaltante Abbanoa e l’aggiudicataria Impresa P. fosse stato, o meno, stipulato e se lo stesso avesse avuto anche concreta esecuzione, con “conseguente possibilità di soddisfacimento della pretesa all’integrale esecuzione della commessa”, ovvero residuasse spazio “per l’eventuale risarcimento per equivalente, peraltro richiesto solo in via subordinata” dalla parte vittoriosa.

1.2. – Ciò che imponeva l’accoglimento del ricorso proposto da CBR era l’accertamento di una causa di esclusione dalla gara dell’aggiudicataria, per essere venuta meno la continuità del possesso del requisito di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 253, comma 15 (ossia l’avvalimento, da parte dell’impresa aggiudicataria che non abbia ancora maturato il quinquennio di vita dalla sua costituzione, degli specifici requisiti di capacità professionale posseduta dai propri direttori tecnici o soci, al fine della partecipazione alle gare).

2. – Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8 e art. 110 CPA e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, l’Impresa P., con tre motivi, illustrati anche con memoria.

3. – La CBR ed Abbanoa hanno resistito con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo di impugnazione (Eccesso di potere giurisdizionale sub specie di sconfinamento nell’ambito riservato alla valutazione discrezionale della P.A.), l’Impresa P. ha censurato la sentenza del Consiglio di Stato nella parte in cui, annullando l’aggiudicazione disposta in suo favore, ha altresì statuito il subentro di CBR in suo luogo: ma, annullando l’aggiudicazione disposta in favore della P. (e statuendo il cd. subentro in suo danno), il giudice di appello non avrebbe potuto rimuovere l’atto illegittimo, perchè tale potere, esercitato ben oltre i 18 mesi stabiliti dalla legge, sarebbe spettato solo alla PA, in sede di riesame, e all’esito di un apposito procedimento amministrativo da svolgere nel contraddittori con gli interessati: considerando l’interesse pubblico rispetto alla già valutata illegittimità dell’atto; vagliando l’affidabilità della impresa aggiudicataria; considerando altresì che, dopo tre anni di rapporto fiduciario, andava esaminata l’opportunità di mantenere in vita l’aggiudicazione originariamente disposta.

2. – Con il secondo (Difetto assoluto di giurisdizione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 3 e Violazione e falsa applicazione degli artt. 121 e 122 CPA), l’Impresa P. si lamenta del travalicamento degli argini stabiliti, con ipotesi tassative, dagli artt. 121 e 122 CPA riguardo all’intervento del GA sugli atti iure privatorum della PA o, comunque, dati con riferimento alla fase esecutiva del contratto che è retta dal diritto privato; superamento avvenuto con la statuizione di subentro nel contratto, sia pure data dal GA a seguito dell’annullamento dell’originaria aggiudicazione, e con pronuncia viziata da difetto assoluto di giurisdizione.

3. – Con il terzo (Difetto di giurisdizione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e Giurisdizione del GO sull’esecuzione dei contratti pubblici), l’Impresa P. premesso che, pur non essendo stato formalmente stipulato il contratto, il rapporto da esso nascente era nella sua piena fase esecutiva e che, su impulso della stazione appaltante, essa aveva già completato la progettazione definitiva delle opere (secondo il punto 1.2 del Disciplinare di gara, in rapporto al quale era stabilito anche uno specifico corrispettivo) ha censurato la decisione per l’attribuzione del potere al GO (e il venir meno della giurisdizione dell’AGA), essendosi esaurita la fase dell’evidenza pubblica con l’aggiudicazione ed il compimento di una delle obbligazioni contrattuali.

4. – Va dapprima esaminata l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione, sollevata dalle parti resistenti.

4.1. – Con essa si assume che la ricorrente Impresa P. abbia proposto avverso la sentenza in questa sede impugnata anche un ricorso per revocazione, davanti al Consiglio di Stato, con atto notificato il 20-22 febbraio 2018 e depositato il 27 successivo. Di conseguenza, la notifica del presente ricorso a mezzo di posta elettronica certificata, al domicilio eletto della controricorrente, in data 18 giugno 2018 sarebbe avvenuto quando era ormai irrimediabilmente spirato il termine breve per il ricorso per cassazione di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2. Ciò in quanto la notificazione dell’impugnazione equivarrebbe alla notificazione della sentenza contro cui sia proposta l’impugnazione stessa (riferimento a Cass. nn. 11832 del 2017 e 13030 del 2013).

4.2. – Di qui la tardività del ricorso proposto dall’Impresa P., essendo decorsi più di sessanta giorni tra la data della notificazione del ricorso per revocazione (20-22 febbraio 2018) e quella di notificazione del ricorso per cassazione (18 giugno 2018), con la conseguente inammissibilità dell’impugnazione.

4.3. – A tale eccezione, l’Impresa P. ha replicato affermando che il principio richiamato dai controricorrenti sarebbe stato elaborato dalla giurisprudenza con riferimento al codice di rito civile, perciò si tratterebbe di una regola capace di integrare quello amministrativo solo nella dimostrata presenza di una lacuna nel CPA, ciò che invece andrebbe escluso, come andrebbe escluso anche il fatto che tale regula iuris sia l’espressione di un principio generale. Infatti, l’operazione interpretativa estensiva sarebbe vietata dall’art. 39, comma 1, CPA e anche da rilievo che la materia dei termini d’impugnazione troverebbe una compiuta disciplina nel CPA (particolarmente, nell’art. 92), che non consentirebbe di assimilare alla notificazione della sentenza anche la notificazione dell’impugnazione per revocazione.

5. – L’eccezione sollevata dalle parti resistenti è fondata e deve essere accolta.

5.1. – E’ indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello espresso dal principio di diritto secondo cui la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4 (Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 2007; Sez. 3, Sentenza n. 7261 del 2013; Sez. 5, Ordinanza n. 22220 del 2019).

5.2. – Un principio di cui queste stesse Sezioni unite (Sentenza n. 12084 del 2016) hanno fatto ulteriore impiego con l’affermazione per la quale la notifica dell’appello dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’appellante, sicchè la notifica da parte sua di un nuovo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo deve risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data del primo appello.

5.3. – Di tale ultimo principio, con perfetto allineamento alla richiamata affermazione, ha fatto applicazione anche il Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 6060 del 2006) convenendo sulla regola secondo cui fino al momento in cui non sia intervenuta una declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità del gravame, può sempre esser proposto un secondo atto di appello, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva e si sia svolto regolare contraddittorio tra le parti. In relazione, poi, alla tempestività della seconda impugnazione, si deve aver riguardo non al termine annuale, ma a quello breve che decorre, in difetto di anteriore notificazione della sentenza appellata, dalla data di proposizione della prima impugnazione, atteso che proprio la proposizione di quest’ultima equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata da parte del soggetto che l’abbia proposta e, pertanto, fa decorrere il termine breve per le ulteriori impugnazioni nei confronti della stessa o delle altre parti.

5.4. – Si tratta di principia iuris che formano ormai un corpo di regole comuni alle giurisdizioni di vertice, delle quali dà atto lo stesso CPA che, all’art. 39 reca la regola generale secondo la quale, “1. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del c.p.c., in quanto compatibili o espressione di principi generali”.

5.5. – Nè ha pregio l’argomento utilizzato dalla ricorrente secondo cui sarebbe dell’art. 92, comma 3 del CPA a organizzare un microsistema riguardante le impugnazioni nell’ambito del CPA, laddove recita: “3. In difetto della notificazione della sentenza, l’appello, la revocazione di cui dell’art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5 e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.

5.6. – Infatti, tale regola non si discosta da quelle stabilite negli artt. 323 c.p.c. e segg., rispetto alle quali è stato elaborato il principio generale di diritto vivente che, come si è visto, lo rende comunemente applicato ai due plessi giurisdizionali.

5.7. – E, comunque, ove anche il CPA contenesse una diversa regula iuris (che, invece, come si è visto, non c’è), resta il fatto che la disciplina della quale si discorre neppure attiene al sistema processuale amministrativo ma semmai a quello, per così dire, di confine, relativo all’ingresso della causa – proveniente dal plesso dell’AGA – nell’ambito della giurisdizione comune, quella posta a presidio del riparto degli affari fra le diverse giurisdizioni nazionali, e regolata, con disciplina autosufficiente, proprio dal codice di rito civile, sicchè è proprio da queste ultime disposizioni che deve evincersene la disciplina.

5.8. – In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile perchè tardivo, alla luce del seguente principio di diritto:

la notificazione del ricorso per la revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e art. 362 c.p.c., va accertata non soltanto con riguardo al termine di sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia impugnata (art. 92, comma 3, CPA di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010), ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per revocazione (art. 92, comma 1, CPA).

5.9. – Nè, in considerazione del carattere assai risalente della sostanza del principio qui affermato, può accogliersi l’istanza volta alla sua disapplicazione al caso in esame (come richiesto nella memoria illustrativa a p. 5).

6. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore delle resistenti, come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore di Abbanoa, nella misura di Euro 15.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) e, in favore di CBR, nella misura di Euro 13.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre – in favore di entrambe – alle spese forfettarie ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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