Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32113 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 12/12/2018), n.32113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12435/2012 R.G. proposto da:

L.L., elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n.

73, presso lo studio dell’avvocato Enzo Augusto, che lo rappresenta

e difende con l’avvocato Marco Cornaro, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 50/1/11 della Commissione tributaria regionale

di Bari depositata il 28 marzo 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre

2018 dal Consigliere Fraulini Paolo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Puglia in Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta da L.L. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) relativa a Irap per l’anno 2005.

2. Ha rilevato il giudice di appello che il professionista aveva corrisposto nel periodo di imposta compensi a terzi per Euro 6.985,00, di cui non aveva provato la natura occasionale e che pertanto qualificavano il presupposto impositivo.

3. Per la cassazione della citata sentenza L.L. ricorre con due motivi, resistiti dall’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo “Violazione o falsa applicazione di norme di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): 1) della norma di cui al combinato disposto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, dall’art. 3, comma 1, lett. c) e dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1; 2) della norma di cui all’art. 2697 c.c.” deducendo l’erroneità della sentenza per aver ritenuto che la semplice erogazione di compensi a terzi costituisca il presupposto impositivo e per aver ritenuto che l’onere della prova dell’autonomia della prestazione incombesse sul contribuente.

b. Secondo motivo “Insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)” deducendo l’erroneità della motivazione per le medesime ragioni illustrate nel primo motivo.

2. La controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, di cui chiede accertarsi comunque l’infondatezza.

3. Il ricorso è fondato.

4. Questa Corte ha affermato (Sez. 5, Ordinanza n. 4492 del 21/03/2012) il condivisibile principio, che va ribadito, secondo cui motivo “In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, secondo l’accertamento riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato”. In applicazione del principio, questa Corte in quella occasione ha escluso che fosse congruamente motivata la sentenza del giudice di merito, la quale aveva affermato la sussistenza del presupposto impositivo IRAP nei confronti di un avvocato, desumendola dall’esposizione, nel quadro RE della dichiarazione dei redditi, di spese per compensi a terzi e costi derivanti da investimenti di capitali, trascurando la limitata entità degli importi.

5. Identica è la fattispecie oggetto del presente giudizio: si tratta di un professionista che, nel quadro RE della dichiarazione dei redditi, ha esposto per l’anno 2005 compensi a terzi per complessivi Euro 6.985,00. La corresponsione di tale importo, tuttavia, non costituisce ex se indice di autonoma organizzazione, costitutivo del presupposto impositivo, dovendo accertarsi la concomitanza di altri elementi sintomatici, quali l’avvalimento di dipendenti, o dell’opera di terzi di cui il professionista non abbia strettamente bisogno per la propria attività, ovvero l’acquisto di beni e servizi non strettamente strumentali all’attività esercitata, ovvero anche uno o più di essi, con la precisazione che, in tal caso, il giudice deve motivare la particolare pregnanza dell’unico elemento accertato.

6. Nel caso di specie è pacifico che il presupposto impositivo sia stato dedotto dalla sola corresponsione a terzi della citata somma; ma la sentenza nulla dice sul tenore complessivo del reddito dichiarato, nè sulle ragioni che giustificherebbero l’attribuzione all’unico indizio impositivo del carattere di significatività necessario a costituire ex se il presupposto dell’autonomia organizzativa (nulla si dice su che ruolo abbiano svolto i terzi beneficiari del compenso rispetto all’attività professionale del contribuente); anzi, dal tenore della decisione emerge che la stessa CTR riconosce che i beni strumentali accertati non eccedevano il minimo indispensabile, sicchè l’onere motivazionale era sul punto ancora più pregnante.

7. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla CTR della Puglia in diversa composizione che, in applicazione dei citati principi, rinnoverà il giudizio, provvedendo anche a regolare le spese di lite della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in Bari, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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