Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32111 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 12/12/2018), n.32111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12313/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

G.M., rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Vianello del

foro di Venezia e dall’avv. Roberto Masiani del foro di Roma, presso

cui è elettivamente domiciliato in Roma alla piazza Adriana n. 5;

– controricorrente –

avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del

Veneto n. 34/29/11 del 20/9/2010, depositata il 24/3/2011 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre

2018 dal Consigliere Giudicepietro Andreina.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi contro G.M. per la cassazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 34/29/11 del 20/9/2010, depositata il 24/3/2011 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa degli avvisi di accertamento per omessa fatturazione degli acquisti di beni oggetto dell’attività commerciale per gli anni dal 2000 al 2004, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza della C.T.P. di Venezia;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. del Veneto riteneva che gli avvisi di accertamento fossero illegittimi per la carenza della motivazione e che, comunque, il contribuente avesse dimostrato l’infondatezza dell’accertamento;

3. a seguito del ricorso, G.M. resiste con controricorso;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14 novembre 2018, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente il giudice di appello avrebbe ritenuto carente di motivazione l’avviso di accertamento, che si riferiva al p.v.c. nei confronti della ditta S.C. Gioielli di Cappellotto Sergio e ad un brogliaccio ritrovato in sede di verifica presso tale ultima ditta, riportandone il contenuto essenziale;

1.2. il motivo è fondato e va accolto;

1.3. costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello per il quale “nel regime introdotto della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento” (così Cass. n. 6914 del 25/03/2011; conf. Cass. Cass. n. 13110 del 25/07/2012; Cass. n. 9032 del 15/04/2013; Cass. n. 9323 del 11/04/2017; si veda anche Cass. n. 21066 del 11/09/2017);

ed ancora è stato, altresì, chiarito che “in tema di motivazione degli avvisi di accertamento (nella specie, per INVIM), l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso (L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7) va inteso in necessaria correlazione con la finalità “integrativa” delle ragioni che, per l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo, secondo quanto dispone la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3: il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell’atto impositivo e sol perchè ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore “narrativo”), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell’atto impositivo) sia già riportato nell’atto noto. Pertanto, in caso di impugnazione dell’avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l’esistenza di atti a lui sconosciuti cui l’atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione” (così Cass. n. 26683 del 18/12/2009; conf. Cass. n. 22118 del 29/10/2010; Cass. n. 7654 del 16/05/2012);

deve, quindi, concludersi nel senso che “in tema di accertamento, l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità “integrativa” delle ragioni che giustificano l’emanazione dell’atto impositivo ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3, sicchè detto obbligo riguarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell’avviso stesso, con esclusione, peraltro, di quelli cui l’Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva” (Sez. 5, Ordinanza n. 24417 del 05/10/2018);

nel caso di specie, la ricorrente ha ampiamente evidenziato, riportando la motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, che gli atti dallo stesso richiamati (il p.v.c. della G.d.F. di Venezia notificato al G., il p.v.c. della G.d.F. di Vicenza notificato al C. ed il contenuto del brogliaccio ritrovato presso quest’ultimo, nella parte delle annotazioni che si riferivano al G.) sono stati trascritti nelle parti necessarie ai fini della motivazione dell’atto medesimo e della sua piena comprensibilità per il contribuente ai fini dell’impugnazione;

ogni ulteriore allegazione avrebbe potuto essere utilizzata dall’Ufficio eventualmente a fini probatori, non già a fini motivazionali, in relazione ai quali l’onere è stato pienamente assolto con la loro puntuale trascrizione nelle parti rilevanti;

inoltre, come è stato altresì chiarito, ” la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, che si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente di assolvere all’obbligo di motivazione degli atti tributari anche “per relationem”, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9323 del 11/04/2017);

la sentenza impugnata, quindi, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati e va cassata;

2.1. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia l’insufficiente motivazione su di un fatto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consistente nella sussistenza della prova della regolare fatturazione;

2.2. anche tale motivo è fondato e va accolto;

2.3. invero, il giudice di appello, con un’affermazione tanto apodittica quanto generica, si limita ad evidenziare che l’appellato aveva confutato “con precise argomentazioni e documenti, le pretese dell’ufficio, dimostrando la riferibilità degli importi contestati alla società Visconti s.p.a.”, senza in alcun modo chiarire con quali prove abbia dimostrato tale circostanza;

3.1. l’accoglimento del ricorso impone la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, affinchè decida anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA