Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32110 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 12/12/2018), n.32110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12223/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

S.S.;

– intimato –

avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale

della Lombardia, n. 79/65/11 del 10/3/2011, depositata il 7/4/2011 e

non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre

2018 dal Consigliere Giudicepietro Andreina.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con unico ricorso alla C.T.P. di Brescia, S.S. aveva impugnato gli avvisi di accertamento ai fini IRPEF, IRAP ed IVA per gli anni 2004 e 2005;

2. avverso la sentenza della C.T.P. di Brescia, che aveva accolto il ricorso, l’Ufficio ha proposto appello;

3. la C.T.R. della Lombardia ha dichiarato inammissibile l’appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, perchè l’appellante non avrebbe fornito idonea prova della spedizione per raccomandata a mezzo posta dell’atto di appello;

4. avverso la suddetta sentenza ricorre con tre motivi l’Agenzia delle Entrate, con atto notificato in data 8 maggio 2012 a controparte, che è rimasta intimata;

5. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14 novembre 2018, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa motivazione, contenendo la sentenza una motivazione del tutto apparente ed inadeguata a sostenere la decisione;

con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poichè l’Ufficio aveva tempestivamente depositato l’avviso di ricevimento, da cui era dato evincersi la data di spedizione e di ricezione della raccomandata, avvenute entrambe nei termini di legge;

con il terzo motivo, la ricorrente denunzia l’insufficiente motivazione sul fatto decisivo della controversia, consistente nella sussistenza della prova della spedizione per raccomandata a mezzo posta dell’atto di appello;

1.2. il secondo motivo è fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento del primo e del terzo;

1.3. le Sezioni Unite di questa Corte, investite della questione oggetto di causa, aderendo ad un orientamento maggioritario (sentenza n. 12185 del 2008 seguita nel 2011 dalla sentenza n. 9173; conf. nn. 18373 – 16565 – 14010 – 10816 – 10815 – 4002 del 2012; n. 7645 del 2014; n. 12027 del 2014; n. 14183 del 2015; n. 18296 del 2015; n. 19138 del 2016), hanno affermato il principio secondo cui “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)” (Cass. S.U. sent. n. 13452/17);

tanto premesso, ne consegue che la data di spedizione non rileva al fine di verificare la tempestività della costituzione (che deve avvenire nei trenta giorni dalla ricezione della lettera raccomandata), ma al diverso scopo di verificare la tempestività del ricorso (in primo grado o in appello);

il secondo interrogativo rimesso alle Sezioni Unite riguarda la rilevanza o meno, ai fini della ritualità della costituzione del ricorrente nel processo tributario, dell’omesso tempestivo deposito della ricevuta di spedizione postale diretta del ricorso quando risulti in atti l’avviso di ricevimento del relativo plico raccomandato;

sul punto nella citata sentenza le Sezioni Unite hanno enunciato il principio secondo cui “nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)” (Cass. S.U. sent. n. 13452/2017);

riguardo alla specifica fattispecie in esame, l’avviso di ricevimento, che reca la data di ricezione della raccomandata del 7 aprile 2010, risulta depositato insieme al ricorso in data 29/4/2010, ovverosia nei trenta giorni dalla notifica del ricorso stesso;

inoltre, il ricorso risulta notificato ed entro il termine lungo per l’impugnazione della sentenza, che è stata depositata in data 21/7/2009 e non è stata notificata;

avendo l’appellante dato prova della tempestività del ricorso e della sua costituzione, mediante il deposito, unitamente al ricorso, dell’avviso di ricevimento della lettera raccomandata, l’appello non poteva considerarsi inammissibile;

1.4. l’accoglimento del ricorso impone la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, affinchè decida anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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