Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32110 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. II, 09/12/2019, (ud. 05/11/2019, dep. 09/12/2019), n.32110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25152/2015 R.G. proposto da:

TUTTAGRICOLTURA s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Donnino

Donnini per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata

in Roma presso lo studio dell’Avv. Luigi Matteo alla via Fabio

Massimo n. 45;

– ricorrente –

contro

PUBBLIFORME di F. L. & C. s.a.s.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, n. 605,

depositata il 31 luglio 2014.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nella

camera di consiglio del 5 novembre 2019.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

– La controversia riguarda due contratti stipulati nel gennaio 2003 con i quali TUTTAGRICOLTURA s.r.l. (all’epoca BONAZZA s.r.l.) ha noleggiato per i successivi cinque anni spazi pubblicitari curati da PUBBLIFORME s.a.s..

In particolare, la TUTTAGRICOLTURA assume essere intervenuto un accordo verbale di risoluzione con effetto al dicembre 2004, ciò che la PUBBLIFORME nega.

Adito da quest’ultima, il Tribunale di Ancona ha condannato TUTTAGRICOLTURA s.r.l., giudicata inadempiente nei pagamenti, al versamento della penale di Euro 4.423,38.

Soccombente anche in appello, la TUTTAGRICOLTURA ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 246 c.p.c. e omesso esame, per aver il giudice d’appello dichiarato inattendibili le testimonianze sull’accordo verbale di risoluzione.

Il primo motivo è inammissibile: oltre a non specificare il fatto storico decisivo il cui esame sarebbe stato omesso (come viceversa prescrive Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), esso si risolve in un’istanza di riesame del compendio testimoniale, e invece la valutazione delle testimonianze, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta delle risultanze probatorie più idonee involgono apprezzamenti di fatto, riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte probatoria con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. 12 marzo 1996, n. 2008; Cass. 9 aprile 2001, n. 5231; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412; Cass. 26 febbraio 2007, n. 4391).

Nella specie, il giudice d’appello ha privilegiato l’originario assetto documentale del rapporto, per averlo considerato il più affidabile, attesa la non univocità sia delle testimonianze sull’accordo verbale di risoluzione, sia del carteggio tra le parti sulla disdetta anticipata. La ricorrente si duole che il giudice d’appello abbia dichiarato inattendibili alcuni testimoni per ragioni esclusivamente soggettive, cioè per essere un teste il padre del legale rappresentante della TUTTAGRICOLTURA e per essere un altro dipendente della medesima.

– In realtà, come veduto, il giudice d’appello non si è arrestato a tali profili soggettivi, ma ne ha collocato la rilevanza in un quadro valutativo più ampio.

– D’altronde, l’eliminazione del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall’art. 247 c.p.c. (Corte Cost. 23 luglio 1974, n. 248), se impedisce al giudice di merito di escludere a priori l’attendibilità di costoro, non gli impedisce di considerare l’esistenza del vincolo familiare, insieme ad ogni altro elemento utile, nella stima della maggiore o minore attendibilità della deposizione (Cass. 30 agosto 2004, n. 17384; Cass. 28 luglio 2010, n. 17630; Cass. 4 gennaio 2019, n. 98).

– Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 1384 c.c., per non aver il giudice d’appello ridotto la penale eccessiva.

– Il secondo motivo è inammissibile: esso si risolve in un’istanza di riesame dell’eccessività della penale, mentre la valutazione dell’eccessività dell’importo fissato con la clausola penale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se motivato (Cass. 23 maggio 2002, n. 7528; Cass. 16 marzo 2007, n. 6158; Cass. 1 ottobre 2018, n. 23750).

– Nella specie, il giudice d’appello ha ritenuto che l’importo di Euro 4.423,38, essendo pari ai cànoni di noleggio dovuti fino alla pattuita scadenza contrattuale, non fosse eccessivo, sicchè la doglianza della TUTTAGRICOLTURA mira impropriamente ad ottenere dal giudice di legittimità una riedizione dell’apprezzamento discrezionale di merito, sulla base di elementi fattuali che essa assume non adeguatamente valorizzati.

– Peraltro, questi elementi vertono principalmente sul fatto che la PUBBLIFORME non abbia sofferto un danno effettivo, essendo stati gli spazi pubblicitari liberati subito, fin dal dicembre 2004, con conseguente immediato sgravio degli oneri fiscali e manutentivi.

– Tuttavia, il criterio al quale il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale non è il criterio del danno effettivo, ma il criterio dell’interesse all’adempimento (Cass. 5 agosto 2002, n. 11710; Cass. 9 maggio 2007, n. 10626; Cass. 7 settembre 2015, n. 17731), e, con ogni evidenza, l’interesse del gestore di pubblicità è quello di coprire i propri spazi per la durata contrattuale programmata.

– Il ricorso deve essere respinto, con raddoppio del contributo unificato; nulla sulle spese di questo giudizio, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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