Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3211 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22450-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MASSIMILIANO MUNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 427/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, indicata in epigrafe, che aveva parzialmente accolto l’appello di S.M. contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 23592/2015, con cui era stato parzialmente accolto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento Irpef Irap Iva 2011, affermando in particolare la CTR la fondatezza delle doglianze della contribuente circa l’accertamento fiscale sui conti correnti bancari intestati ai Condomini, dalla stessa amministrati;

la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. l’Agenzia delle Entrate, in relazione alla questione dell’utilizzo, da parte della contribuente, dei conti correnti bancari intestati ai Condomini, dalla stessa amministrati, ai fini della rettifica del reddito dichiarato dalla stessa, deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e dell’art. 2697 c.c., avendo la CTR affermato che le operazioni erano state erroneamente imputate alla controricorrente in quanto, pur avendo delega ad operare sui conti condominiali, “nulla autorizza (va) ad affermare che i movimenti in entrata e in uscita…(fossero)… riferibili ad operazioni imponibili della S.”;

1.2. le doglianze sono infondate alla stregua del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di imposte sui redditi e di IVA, in relazione all’attività accertativa disciplinata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata ai conti formalmente intestati al contribuente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati a soggetti terzi, allorchè risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzione, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità al contribuente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, con conseguente onere probatorio, a carico dell’Ufficio, circa la pertinenza alla parte contribuente dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate (cfr. Cass. nn. 2386/2019, 14089/2017, 11145/2011);

1.3. è stato quindi ribadito che la lettera e la ratio (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7) delle disposizioni in esame non ne autorizzano l’applicazione con riguardo a conti bancari intestati esclusivamente a persone diverse, solo perchè legate da vincoli familiari o commerciali, salvo che l’ufficio opponga e provi poi in sede giudiziale, eventualmente avvalendosi degli indizi ricavabili da tali vincoli, che l’intestazione a terzi sia fittizia, cioè esprima un’apparenza voluta per far risultare come altrui operazioni in realtà compiute dal contribuente, o comunque sia superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti (cfr. Cass. nn. 27186/2008, 1728/1999);

1.4. di tali principi ha fatto buon governo la CTR, avendo dato atto della mancanza di elementi di prova in merito alla riferibilità dei conti condominiali alla controricorrente, pur avendo la delega ad operare sugli stessi, quale amministratrice professionale di Condomini;

1.5. va quindi esente da censure la sentenza impugnato laddove ha rilevato come l’Ufficio non avesse assolto all’onere, sullo stesso gravante, di offrire al Giudice utili elementi di valutazione, anche se di carattere presuntivo;

1.6. l’operatività della presunzione non opera, invero, quale criterio previsto dalla legge per l’attribuibilità ex lege e iuris et de iure al contribuente delle risultanze dei conti correnti intestati a soggetti che con lo stesso abbiano una qualche relazione, ma come ordinario criterio di valutazione degli elementi di fatto la cui introduzione nel giudizio spetta a colui su cui fa carico l’onere probatorio, così che spetta al Fisco indicare gli elementi concreti, diversi dalla semplice relazione con l’intestatario, che collegano il conto al contribuente, elementi che ben possono essere anche di semplice valenza presuntiva, quali l’assenza di fonti apparenti che giustifichino i versamenti in conto oppure la coincidenza tra versamenti o prelevamenti e operazioni di presumibile equivalente valore effettuate dal contribuente o anche l’abnormità delle movimentazioni di denaro rispetto all’attività del titolare del conto, elementi che l’Agenzia non ha in alcun modo fornito nel caso in esame;

2. va infine dichiarata inammissibile la doglianza, avanzata dalla controricorrente in controricorso, circa la mancata condanna della ricorrente al pagamento delle spese di appello, oggetto di compensazione da parte della CTR, non essendo stato formulato, allo scopo, ricorso incidentale;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va respinto il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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