Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3211 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3211 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

ORDINANZA
sul ricorso 14230-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

MICCIULLA ANTONELLA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 5017/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/06/2012 r.g.n.
2518/2009.

Data pubblicazione: 09/02/2018

RG 14230/13

RILEVATO

Che con sentenza depositata il 5.6.12, la Corte d’appello di Roma
confermava la declaratoria di nullità del contratto a termine stipulato
tra le parti in data 1.7.03 (e sino al 30.9.03) ai sensi dell’art. 1 d.lgs.
n. 368\01 (per “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica
esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato

Sicilia assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro” nel
periodo di cui al contratto), anche per difetto di prova circa le
specifiche esigenze dell’ufficio di destinazione del lavoratore,
condannando Poste al pagamento di una indennità pari a 2,5 mensilità
ex art. 32 L. n. 183\10.
Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Poste
Italiane, affidato a sei motivi, poi illustrati con memoria, mentre la
Micciulla è rimasta intimata.

CONSIDERATO
Che con i primi due motivi la società Poste censura la sentenza
impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, lamentando in particolare che la
corte territoriale aveva erroneamente ritenuto generica la causale
dell’assunzione in questione, anche ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs.
n. 368\01 ed alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Che i motivi sono fondati, avendo questa Corte più volte affermato che
l’onere di specificazione delle causali contenuto nell’art. 1 d.lgs n. 368,
è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della
causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel
corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui
la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una
funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione
del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza
di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere
l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata
dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di
3

nell’area operativa e addetto al servizio recapito presso la Regione

RG 14230/13

riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei
lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del
posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori
da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma
restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del
prospettato presupposto di legittimità (Cass. 24 maggio 2011 n.

Che con il terzo motivo la società lamenta una insufficiente motivazione
su di un fatto controverso e decisivo, e cioè in ordine alla prova che la
lavoratrice fosse stata in effetti adibita a mansioni connesse alla
causale di assunzione, evidenziando di aver dedotto in tutti i gradi di
merito, riproducendo in questa sede le circostanziate deduzioni svolte
al riguardo e la relativa documentazione, la situazione dei numerosi
lavoratori assenti, e nominativamente indicati, presso l’ufficio di
destinazione della Micciulla.
Che il motivo è fondato, avendo la sentenza impugnata assertivamente
osservato che tali deduzioni e documenti non fornivano la prova
necessaria a dimostrare il nesso causale tra le ragioni sostitutive
indicate nel contratto di assunzione e l’attività lavorativa svolta dalla
Micciulla, per la mancata indicazione delle mansioni del (numeroso)
personale assente presso l’U.P. di S.Agata Militello.
Che tale motivazione risulta in effetti insufficiente, alla luce dei principi
enunciati da questa Corte secondo cui (cfr., in particolare, Cass. 26
gennaio 2010 n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576, Cass. 25
settembre 2014 n. 20227) in tema di assunzione a termine di
lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, nelle
situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad
una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica,
occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi
legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni
stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali
l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa,
le mansioni dei lavoratori da sostituire, il loro diritto alla conservazione
del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei
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11358, Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577).

RG 14230/13

lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente,
ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva
del prospettato presupposto di legittimità. Il principio è ormai
consolidato (v. fra le altre, Cass. n. 182\16, Cass. n. 565 del 2012), ed
avallato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 107/2013).
Che la corte di merito non ha fatto corretta applicazione dei suddetti
principi, non sussistendo un onere probatorio nei termini individuati

personale assente presso l’ufficio di destinazione, la necessità di
indicare anche le mansioni del personale assente), essendo sufficiente,
stante anche il principio del cd. scorrimento, la prova del notevole
numero di personale assente con diritto alla conservazione del posto
nell’ufficio di destinazione della lavoratrice nel periodo in esame.
Che la sentenza impugnata deve essere dunque cassata, restando
assorbiti i restanti motivi, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo
indicato, affinché accerti in concreto la sussistenza delle circostanze
evidenziate dal riferito orientamento di legittimità. Lo stesso giudice
provvederà anche in ordine alle spese di lite, comprese quelle del
presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, e dichiara assorbiti i
restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte
e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa
composizione.
Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 26 settembre 2017

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